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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 97 del 27/02/2025

Provvedimento del 27 febbraio 2025

Garante Privacy97

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da Profumi di Primavera Guest House s.r.l. mediante un impianto di videosorveglianza installato presso la struttura operativa e la "Suite Profumi di Primavera". Le telecamere risultavano attive, prive di idonei cartelli informativi e, per una parte dell’impianto, idonee a riprendere anche la strada pubblica. L’Autorità ha ravvisato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR, richiamando anche il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019.

Profumi di Primavera Guest House s.r.l.: illiceità del trattamento mediante videosorveglianza per riprese della strada pubblica e informativa insufficiente

Profumi di Primavera Guest House s.r.l. - illiceità del trattamento mediante videosorveglianza

Il Garante ha esaminato il trattamento effettuato da Profumi di Primavera Guest House s.r.l. tramite impianti di videosorveglianza installati presso la sede operativa e presso la "Suite Profumi di Primavera" a Matera. Il procedimento trae origine da segnalazioni di privati e da un controllo della Guardia di finanza, che ha accertato la presenza di telecamere attive, cartelli informativi incompleti e riprese estese anche a porzioni di strada pubblica.

Origine del procedimento e istruttoria

Le segnalazioni lamentavano che le telecamere, collocate in Vico II Emanuele Duni ai civici 10 e 13, fossero idonee a riprendere la strada pubblica e l’ingresso di un immobile vicino. Su richiesta dell’Ufficio, la Guardia di finanza di Roma - Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche ha trasmesso il verbale di controllo del 7 febbraio 2024, svolto presso la sede legale, la sede operativa e i civici interessati.

Dal verbale è emerso che:

  • presso il civico 13 erano installate due telecamere posizionate in modo da riprendere la zona antistante l’ingresso della suite e parte del vicolo, con riferimento anche al civico 12;
  • presso il civico 10 erano installate due telecamere che riprendevano la zona antistante la casa vacanze e parte del vicolo, con riferimento al civico 11;
  • la segnaletica presente era costituita da cartelli di informativa minima, privi delle indicazioni su titolarità e finalità del trattamento.

Difese della società e interventi successivi

La società ha dichiarato che il sistema era stato installato per la tutela del patrimonio aziendale e delle persone e che erano state presentate due richieste di autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, accolte con autorizzazioni n. 44 e n. 45 del 7 giugno 2023.

Dopo il controllo, la società ha rappresentato di avere:

  • oscurato la telecamera che inquadrava la strada pubblica e parte del civico 12;
  • integrato i cartelli informativi con il nominativo del titolare del trattamento e le finalità.

Ha inoltre sostenuto che l’impianto fosse sostanzialmente inutilizzato fino all’accesso della Guardia di finanza e che l’informativa fosse sempre stata presente, seppure in forma non dettagliata.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha ribadito che l’uso di sistemi di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi generali dell’art. 5 GDPR, in particolare il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a).

Con specifico riguardo all’informativa, l’Autorità ha richiamato:

  • l’art. 13 GDPR;
  • il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, in particolare il punto 3.1 sulle informative e il punto 6.2.2.1 sulla necessità di limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere;
  • le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, che prevedono un sistema informativo su due livelli e la possibilità di bloccare o pixelare aree non rilevanti.

Valutazione dell’Autorità

Dall’istruttoria è risultato che gli impianti di videosorveglianza erano attivi e funzionanti, sprovvisti di idonei cartelli informativi e, quanto alle telecamere della suite al civico 13, idonei a riprendere parte della strada pubblica.

Il Garante ha ritenuto che tale condotta:

  • violasse il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • integrasse una violazione dell’art. 13 GDPR per mancata resa di un’informativa completa;
  • determinasse anche una violazione dell’art. 6 GDPR, per assenza di una base giuridica idonea rispetto alle modalità concrete del trattamento, anche in ragione del mancato rispetto delle prescrizioni in materia di videosorveglianza.

Esito del procedimento

L’Autorità ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato da Profumi di Primavera Guest House s.r.l. mediante gli impianti di videosorveglianza installati presso la sede operativa e presso la "Suite Profumi di Primavera" al civico 13 di Vico II Emanuele.

Il provvedimento dispone inoltre:

  • la pubblicazione sul sito internet del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019;
  • l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Impugnazione

È previsto ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamenti

Il procedimento è nato da due segnalazioni di privati relative a un sistema di videosorveglianza installato in Vico II Emanuele Duni a Matera, ritenuto idoneo a riprendere la strada pubblica e l’ingresso di un immobile vicino. A seguito dell’intervento richiesto dall’Ufficio, la Guardia di finanza ha effettuato un controllo il 7 febbraio 2024 presso la sede legale, la sede operativa e i civici interessati, accertando la presenza di telecamere funzionanti e la carenza di una cartellonistica completa.

Criticità rilevate sull’impianto

Dal verbale di accertamento è emerso che le telecamere installate presso il civico 13 riprendevano la zona antistante l’ingresso della suite e parte di Vico II Emanuele Duni, con riferimento anche al civico 12; quelle del civico 10 riprendevano la zona antistante la casa vacanze e parte del vicolo con riferimento al civico 11. I cartelli esposti riportavano solo un’informativa minima con l’icona della telecamera, ma erano privi delle indicazioni su titolarità e finalità del trattamento.

Difese e adeguamenti successivi

La società ha sostenuto che l’impianto fosse giustificato dalla tutela del patrimonio aziendale e delle persone, che fossero state presentate due richieste di autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, e che la telecamera che riprendeva porzioni di strada pubblica fosse stata subito oscurata dopo il controllo. Ha inoltre dichiarato di avere integrato i cartelli informativi con l’indicazione del titolare e delle finalità, producendo documentazione fotografica a supporto.

Valutazioni giuridiche del Garante

L’Autorità ha richiamato che la videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi dell’art. 5, in particolare la trasparenza. Ha evidenziato la necessità di cartelli adeguati ai sensi dell’art. 13 GDPR, del provvedimento generale dell’8 aprile 2010 e delle Linee guida EDPB n. 3/2019, nonché il principio di minimizzazione dell’angolo visuale quando si riprendono aree esterne. Poiché le telecamere riprendevano anche spazi pubblici oltre l’area di stretta pertinenza e il trattamento risultava privo di base giuridica adeguata, il Garante ha ritenuto integrata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR.

Esito e conseguenze

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento svolto da Profumi di Primavera Guest House s.r.l. mediante i sistemi di videosorveglianza installati presso la sede operativa e la "Suite Profumi di Primavera". Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate. È inoltre indicata la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Come è indicizzato

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