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Provvedimento

Provvedimento del 29/12/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento stabilisce per gli operatori finanziari l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni rilevanti ai fini IVA pagate con carte e l’elenco dei soggetti convenzionati/abilitati ai POS, con prime scadenze al 30 aprile 2012 e poi annualmente al 30 aprile. Sono inoltre disciplinati trattamento, sicurezza, ricevute, annullamento e sostituzione delle comunicazioni, oltre ai tracciati record tecnici.

Comunicazione telematica operazioni POS e associati

Comunicazione telematica delle operazioni pagate con carte e dei soggetti associati ai POS

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 23, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, introducendo l’obbligo per determinati operatori finanziari di trasmettere telematicamente informazioni sulle operazioni rilevanti ai fini IVA pagate con carte di credito, di debito o prepagate, nonché l’elenco dei soggetti convenzionati o abilitati alla ricezione di tali pagamenti tramite POS. Il documento disciplina anche termini, modalità tecniche, gestione delle ricevute e regole di annullamento o sostituzione.

Ambito soggettivo e oggetto della comunicazione

Sono tenuti alla comunicazione gli operatori finanziari indicati dall’articolo 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605.

Le comunicazioni riguardano due flussi informativi distinti:

  • le operazioni di cui all’articolo 2, commi da 1 a 3, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, purché il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
  • l’elenco dei soggetti associati o con i quali sia stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo di dispositivi POS, comprese le cessazioni e le successive modifiche.

Il provvedimento rinvia, per quanto non espressamente previsto, al provvedimento del 22 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Termini di trasmissione delle operazioni

Per le operazioni rilevate nel periodo dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, i dati devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2012.

Per le operazioni rilevate a partire dall’anno solare 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Le operazioni da comunicare sono quelle rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a euro 3.600, il cui pagamento sia effettuato con le modalità indicate.

Comunicazione dei soggetti convenzionati e dei terminali POS

Entro il 30 aprile 2012, gli operatori finanziari trasmettono all’Anagrafe tributaria, per il periodo dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, il codice fiscale dei soggetti associati o convenzionati, con evidenza del codice identificativo di ciascun terminale POS, incluse le eventuali cessazioni.

Entro il medesimo termine del 30 aprile di ogni anno devono essere comunicate anche le modifiche intervenute nelle informazioni già trasmesse, comprese le cessazioni.

Trattamento dei dati e principi di riservatezza

I dati e le notizie ricevuti dall’Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Il provvedimento precisa che:

  • i dati sono trasmessi nel rispetto del principio di riservatezza e della protezione dei dati personali;
  • l’utilizzo dei dati personali deve essere ridotto al minimo;
  • le analisi sono svolte in modo anonimo;
  • l’identificazione dei contribuenti avviene solo quando necessaria per l’esecuzione dei controlli fiscali.

Sicurezza della trasmissione e degli archivi

La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe tributaria, attraverso misure di controllo degli accessi, crittografia e cifratura degli archivi.

Per gli archivi del sistema informativo sono previste misure che comprendono:

  • un sistema di autorizzazione per gli accessi;
  • la conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale.

Ricevute, esito della trasmissione ed errori

La trasmissione si considera effettuata quando l’Agenzia delle Entrate completa con esito positivo la ricezione del file contenente le comunicazioni.

L’avvenuta presentazione è attestata da una ricevuta telematica contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel. La ricevuta riporta:

  • data e ora di ricezione del file;
  • identificativo del file attribuito dall’utente;
  • protocollo attribuito al file al momento della ricezione;
  • numero delle comunicazioni contenute nel file.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio del file e restano disponibili per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

Le comunicazioni si considerano non presentate nei casi di:

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione Entratel;
  • duplicazione del codice di autenticazione a fronte dell’invio erroneo dello stesso file più volte;
  • file non elaborabile perché non predisposto con il software di controllo;
  • mancato riconoscimento del soggetto obbligato quando la trasmissione è effettuata da un intermediario ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Se il file presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute, l’intera fornitura è oggetto di scarto.

Annullamento e comunicazione sostitutiva

È consentita la procedura di annullamento dei file inviati entro trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica.

La trasmissione di un file sostitutivo, relativo allo stesso periodo di riferimento, è possibile solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.

Struttura dei tracciati record

Il provvedimento allega le specifiche tecniche dei tracciati record per la trasmissione delle informazioni.

Tracciato record di testa

Il record di testa ha tipo record "0" e contiene, tra gli altri, i dati identificativi della fornitura, la tipologia di invio, il protocollo da sostituire o annullare nei casi previsti, i dati del soggetto obbligato e, se presente, i dati dell’intermediario incaricato.

Sono previsti campi per:

  • codice fiscale o partita IVA del soggetto obbligato;
  • dati identificativi del soggetto obbligato persona giuridica o persona fisica, in alternativa;
  • anno di riferimento;
  • comunicazione riferita a società incorporata;
  • progressivo dell’invio telematico e numero totale degli invii;
  • codice fiscale dell’intermediario, numero di iscrizione all’albo CAF, impegno a trasmettere e data dell’impegno;
  • carattere di controllo e caratteri di fine riga.

La tipologia di invio può essere:

  • 0 = invio ordinario;
  • 1 = invio sostitutivo;
  • 2 = annullamento.

Tracciato record di dettaglio: operazioni con soggetti con codice fiscale

Il record di dettaglio di tipo "1" riguarda le operazioni con controparti dotate di codice fiscale.

Contiene:

  • codice fiscale della controparte;
  • data dell’operazione, da indicare in formato GGMMAAAA e compresa nell’anno di riferimento o nell’anno immediatamente precedente;
  • dati del soggetto presso il quale è stato effettuato il pagamento, inclusi identificativo del punto di pagamento, partita IVA se disponibile e importo dell’operazione;
  • il carattere di controllo e i caratteri di fine riga.

L’importo va espresso in euro, in parte intera, ed è comprensivo dell’IVA.

Tracciato record di dettaglio: operazioni con soggetti senza codice fiscale

Il record di dettaglio di tipo "2" è dedicato alle operazioni con controparti prive di codice fiscale.

Sono richiesti:

  • dati anagrafici della controparte: cognome, nome, sesso, data di nascita, comune o Stato estero di nascita, provincia di nascita;
  • data dell’operazione nel formato GGMMAAAA, inclusa nell’anno di riferimento o nell’anno immediatamente precedente;
  • dati dell’operatore economico presso il quale è stata effettuata la transazione, compresi partita IVA, identificativo del punto di pagamento e importo;
  • carattere di controllo e fine riga.

Anche in questo caso l’importo è espresso in euro parte intera e comprensivo dell’IVA.

Tracciato record di dettaglio: comunicazione dell’identificativo del punto di pagamento

Il record di tipo "3" riguarda la comunicazione dell’identificativo del punto di pagamento relativo al contratto di associazione o installazione.

Sono previsti:

  • codice fiscale del soggetto che ha stipulato il contratto;
  • identificativo del punto di pagamento;
  • data di attivazione del contratto di associazione;
  • data di cessazione del contratto di associazione;
  • carattere di controllo e fine riga.

Tracciato record di coda

Il record di coda ha tipo record "9" e riepiloga la fornitura, riportando gli stessi elementi identificativi del record di testa, inclusi:

  • tipologia di invio;
  • protocollo da sostituire o annullare, se applicabile;
  • dati del soggetto obbligato;
  • dati dell’eventuale intermediario;
  • progressivo dell’invio e numero totale degli invii;
  • carattere di controllo e fine riga.

Motivazione del provvedimento e riferimenti normativi

Il provvedimento esplicita che l’obbligo di comunicazione deriva dall’articolo 23, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che ha introdotto nell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 il comma 1-ter.

Sono richiamati, tra i riferimenti normativi e organizzativi, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il DPR 22 luglio 1998, n. 322, il decreto 31 luglio 1998 e il DPR 29 settembre 1973, n. 605.

È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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