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Provvedimento

Provvedimento del 22/12/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplina, dal 1° gennaio 2012, l’accesso, l’esclusione, gli effetti contabili e i passaggi di regime del regime contabile agevolato per specifici soggetti che non rientrano o fuoriescono dal regime di vantaggio. Definisce requisiti, cause di esclusione, semplificazioni e adempimenti residui, criteri di determinazione del reddito e opzione per il regime ordinario.

Modalità di applicazione del regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. 98/2011

Regime contabile agevolato: modalità di applicazione

Il provvedimento disciplina l’attuazione del regime contabile agevolato previsto dall’articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Esso individua i soggetti ammessi ed esclusi, le semplificazioni contabili, gli adempimenti che restano fermi, i criteri di determinazione del reddito e le regole di passaggio tra regime agevolato e regime ordinario.

Soggetti ammessi al regime

Dal 1° gennaio 2012 accedono al regime contabile agevolato le persone fisiche che possiedono le caratteristiche previste dai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che, nell’anno solare precedente:

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, né erogato utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR;
  • nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto o locazione, neppure finanziaria, per un importo complessivo superiore a 15.000 euro;
  • non si avvalgono di regimi speciali IVA;
  • sono soggetti residenti;
  • non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi;
  • non partecipano a società di persone, associazioni ex articolo 5 del TUIR o società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del TUIR.

Tali soggetti accedono al regime in quanto:

  • non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché privi degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011;
  • fuoriescono dal medesimo regime per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall’articolo 27, comma 1, del D.L. 98/2011.

Sono inoltre ammessi:

  • i soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007, hanno optato per il regime ordinario oppure per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge n. 388/2000;
  • i soggetti che, pur avendo i requisiti di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, hanno optato per il regime ordinario oppure per il regime agevolato per le nuove iniziative.

Resta fermo il vincolo triennale derivante dall’opzione per il regime ordinario.

Attività plurime

Quando il contribuente esercita contemporaneamente più attività, ai fini della verifica dei limiti relativi ai ricavi/compensi e agli acquisti di beni strumentali si considera l’insieme delle attività complessivamente esercitate.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti che si avvalgono delle disposizioni richiamate dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 gennaio 2008, e quindi, in particolare, di:

  • articoli 34, 34-bis, 74, primo, secondo e sesto comma, e 74-ter del DPR 633/1972;
  • articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  • articolo 25-bis, comma 6, primo periodo, del DPR 600/1973;
  • articoli 36 e 40-bis del D.L. 41/1995, convertito dalla legge 85/1995.

La causa di esclusione relativa al punto sopra non opera per i produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’articolo 32 del TUIR.

Determinazione del reddito

I contribuenti che applicano il regime agevolato determinano il reddito:

  • di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR;
  • d’impresa, ai sensi dell’articolo 66 del TUIR.

Opzione per il regime ordinario

I contribuenti ammessi al regime agevolato possono optare per il regime contabile ordinario di cui agli articoli 14, 18 e 19 del DPR 600/1973.

L’opzione:

  • ha durata minima triennale;
  • è comunicata con la prima dichiarazione annuale presentata dopo la scelta;
  • trascorso il periodo minimo, resta efficace per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta.

Semplificazioni previste dal regime

Chi applica il regime contabile agevolato è esonerato da:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA;
  • tenuta del registro dei beni ammortizzabili, a condizione che, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti ordinatamente i dati previsti dall’articolo 16 del DPR 600/1973;
  • liquidazioni e versamenti periodici dell’IVA;
  • versamento dell’acconto annuale IVA;
  • presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta.

Adempimenti che restano fermi

Restano obbligatori i seguenti adempimenti:

  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi, salvo i casi di esonero previsti per le attività di cui all’articolo 2 del DPR 696/1996;
  • comunicazione annuale dei dati IVA, se il volume d’affari è pari o superiore a 25.822,84 euro;
  • presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
  • versamento annuale dell’IVA;
  • versamento dell’acconto e del saldo IRPEF;
  • versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF;
  • adempimenti del sostituto d’imposta previsti dall’articolo 25 del DPR 600/1973 e dall’articolo 5 del DPR 322/1998;
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
  • comunicazione delle operazioni con operatori economici stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Studi di settore e parametri

I contribuenti del regime agevolato restano soggetti:

  • agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del D.L. 331/1993, convertito dalla legge 427/1993;
  • ai parametri di cui alla legge 549/1995;
  • alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.

Ai fini della verifica dei limiti di ricavi e compensi, non rileva l’adeguamento ai valori determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.

Passaggi tra regimi

Il regime contabile agevolato cessa di applicarsi:

  • dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l’accesso;
  • dall’anno successivo a quello in cui si verifica una causa di esclusione;
  • a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.

I soggetti che cessano dal regime lo riapplicano dal periodo d’imposta successivo a quello in cui riacquistano i requisiti previsti dai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007, oppure a seguito di revoca del regime ordinario.

Motivazioni e riferimenti

Il provvedimento è adottato per dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 27, commi 3, 4 e 5, del D.L. 98/2011 e disciplina requisiti di accesso e fuoriuscita, semplificazioni, obblighi connessi e criteri di determinazione del reddito.

Tra i riferimenti normativi richiamati figurano, tra gli altri, il D.Lgs. 300/1999, lo Statuto dell’Agenzia delle entrate, il regolamento di amministrazione dell’Agenzia, il D.L. 98/2011, la legge 244/2007, il DPR 633/1972, il DPR 600/1973, il TUIR, il DPR 696/1996, il DPR 442/1997, il DPR 322/1998, il D.L. 40/2010 e il DM 2 gennaio 2008.

La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 244/2007.

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