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Provvedimento

Provvedimento del 22/12/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina l’attuazione del regime fiscale di vantaggio previsto dall’articolo 27 del D.L. n. 98/2011, definendo requisiti di accesso, durata, opzioni alternative, imposta sostitutiva e adempimenti IVA. Richiama la disciplina dei contribuenti minimi della legge n. 244/2007 e ne integra le regole per i nuovi soggetti e per i lavoratori in mobilità.

Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate disciplina le modalità applicative del regime fiscale di vantaggio introdotto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il testo stabilisce i requisiti di accesso, la durata del regime, le opzioni alternative e gli adempimenti connessi, richiamando in via compatibile la disciplina dei contribuenti minimi di cui alla legge n. 244/2007 e al D.M. 2 gennaio 2008.

Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal provvedimento, si applicano, laddove compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e le relative norme attuative del D.M. 2 gennaio 2008. Il regime di vantaggio si inserisce quindi in continuità con la disciplina dei contribuenti minimi, salvo le specifiche regole introdotte dal D.L. n. 98/2011.

Requisiti di ammissione

Possono accedere al regime le persone fisiche che:

  • intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012; oppure
  • hanno intrapreso l’attività successivamente al 31 dicembre 2007.

Tali soggetti devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 1, commi da 96 a 99, della legge n. 244/2007 e dall’articolo 2 del D.M. 2 gennaio 2008, nonché quelli stabiliti dal comma 2 dell’articolo 27 del D.L. n. 98/2011.

Il provvedimento precisa inoltre che la condizione secondo cui l’attività non deve costituire mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta in forma di lavoro dipendente non opera se il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Per i soggetti che hanno iniziato un’attività di impresa, arte o professione dopo il 31 dicembre 2007 e che hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex articolo 13 della legge n. 388/2000, l’accesso al regime di vantaggio è ammesso per i periodi d’imposta residui fino al completamento del quinquennio, o comunque non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età. Resta fermo il vincolo triennale derivante dall’opzione per il regime ordinario.

Ai fini del limite relativo all’acquisto di beni strumentali, quando sono esercitate contemporaneamente più attività, occorre considerare il complesso delle attività svolte.

Durata del regime

Il regime si applica:

  • per il periodo d’imposta di inizio attività;
  • per i quattro periodi d’imposta successivi.

I soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni possono continuare ad applicarlo fino al periodo d’imposta di compimento del 35° anno, senza necessità di esercitare un’opzione espressa.

Ai fini dell’individuazione dell’inizio attività e della nuova attività produttiva, rileva lo svolgimento effettivo dell’attività e non la sola apertura della partita IVA.

Se il contribuente, per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione, cessa di applicare il regime, non può più beneficiarne neppure se, nel corso del quinquennio o fino al periodo d’imposta di compimento del 35° anno, torna in possesso dei requisiti richiesti.

Opzioni alternative: regime ordinario e regime contabile agevolato

I soggetti in possesso dei requisiti possono optare per:

  • l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari;
  • il regime contabile agevolato previsto dall’articolo 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011.

Chi opta per il regime ordinario determina il reddito secondo le regole ordinarie del TUIR, utilizzando i regimi contabili previsti dagli articoli 14, 18 e 19 del D.P.R. n. 600/1973 e dall’articolo 3 del D.P.R. n. 695/1996.

L’opzione deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta effettuata.

Imposta sostitutiva e ritenute

Sul reddito imponibile determinato secondo l’articolo 1, commi 104 e 108, della legge n. 244/2007 e l’articolo 4 del D.M. 2 gennaio 2008 si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, ridotta al 5 per cento.

I ricavi e i compensi relativi al reddito assoggettato al regime non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine il contribuente deve rilasciare un’apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.

Adempimenti IVA ed esoneri

Ai fini IVA, oltre agli adempimenti previsti dall’articolo 7 del D.M. 2 gennaio 2008, i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio:

  • devono manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, al momento della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell’archivio VIES ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. e-bis), del D.P.R. n. 633/1972;
  • sono esonerati dalla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista dall’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010;
  • sono esonerati dalla comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate verso operatori economici stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, prevista dall’articolo 1 del D.L. n. 40/2010;
  • sono esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi se svolgono le attività previste dall’articolo 2 del D.P.R. n. 696/1996.

Motivazioni e riferimenti normativi

Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, al fine di definire le disposizioni necessarie per il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. La parte motivazionale chiarisce che, oltre al richiamo della disciplina dei minimi, vengono regolati i profili relativi a requisiti di accesso, durata del regime e adempimenti.

Tra i riferimenti normativi richiamati figurano, tra gli altri:

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, articolo 27;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 96 a 117;
  • D.P.R. n. 633/1972, D.P.R. n. 600/1973, D.P.R. n. 695/1996, D.P.R. n. 696/1996, D.P.R. n. 442/1997;
  • D.L. n. 40/2010;
  • D.M. 2 gennaio 2008.

Pubblicazione

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

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