Cassazione Civile, Ordinanza n. 20367/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una serie di ordini finanziari recanti firme asseritamente riconducibili a uno dei clienti, che questi e la cointeressata contestavano come apocrife. Nel giudizio di merito era stata proposta querela di falso sulle sottoscrizioni apposte su numerosi ordini di investimento; il Tribunale, sulla base di consulenza tecnica grafologica, aveva ritenuto false tutte le firme contestate. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione della banca, confermando l’ammissibilità della querela e la tenuta della CTU. In cassazione la banca ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 221, 207 e 2697 c.p.c. per avere la Corte valorizzato una CTU grafologica ritenuta inattendibile e, secondo la ricorrente, svolta in larga parte su fotocopie anziché sugli originali, con uso di un criterio meramente numerico e senza adeguata prova della falsità; 2) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o insufficiente, avendo la Corte d’appello richiamato le conclusioni della CTU senza confutare puntualmente le contestazioni; 3) violazione dell’art. 221, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 2727 c.c., assumendo che la querela di falso fosse stata ritenuta ammissibile senza veri elementi o prove della falsità e sulla base di mere affermazioni autoreferenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la decisione di merito si fondava anche sull’accertamento che gran parte delle scritture era stata prodotta in originale, mentre la censura muoveva dall’opposto presupposto fattuale della prevalenza di fotocopie, senza che la ricorrente avesse riportato specificamente il contenuto della decisione di primo grado. Il secondo motivo è stato riqualificato come vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., ma comunque dichiarato inammissibile perché la motivazione della Corte territoriale non presentava anomalie tali da integrare il c.d. "minimo costituzionale"; inoltre le contestazioni alla CTU risultavano comunque considerate dal giudice di merito e il motivo era formulato con rinvio generico agli atti. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché attingeva un accertamento di fatto del giudice di appello, relativo alla sussistenza di indizi sufficienti per l’ammissibilità della querela di falso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
La querela di falso è scrutinabile in ogni stato e grado fino al giudicato; la sua ammissibilità non è esclusa dalle originarie difese della parte che la propone, e la censura in cassazione non può risolversi in una diversa lettura del fatto accertato dal giudice di merito.
art. 207 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo insieme all’art. 221 c.p.c. quale norma asseritamente violata in tema di CTU grafologica e valutazione della prova documentale.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’onere della prova della falsità gravava sui querelanti; la Corte non accoglie la censura perché essa non si confronta con l’accertamento di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta il semplice difetto di sufficienza.
art. 360 c.p.c.
Il secondo motivo è stato riqualificato come error in procedendo ex n. 4; il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel terzo motivo per contestare l’uso di presunzioni nell’ammissibilità della querela di falso; la Corte considera però la doglianza diretta a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Richiamati per giustificare la scelta di non disporre integrazione del contraddittorio quando il ricorso appaia prima facie infondato o inammissibile, in ossequio alla ragionevole durata del processo.
art. 366 c.p.c.
La censura deve essere specifica; il mero rinvio agli atti del giudizio non consente il controllo di legittimità sul motivo.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per affermare la preclusione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura deve investire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che si fondi su un diverso presupposto fattuale rispetto a quello accertato dal giudice di merito.
- La querela di falso può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio fino al passaggio in giudicato, e non è preclusa dalle difese originarie della parte che la propone.
- La richiesta di consulenza tecnica grafologica non equivale, di per sé, alla prova della falsità; tuttavia l’ammissibilità e la valutazione dell’indiziario spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando presenti anomalie radicali; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non è consentito limitarsi a un rinvio generico agli atti o reiterare in modo apodittico tesi già svolte nei gradi di merito.
- L’esame della validità di una querela di falso e della sufficienza degli indizi a suo sostegno costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non apparente.
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