Ordinanza n. 1020/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del decreto prot. n. 5723 del 10.02.2026, comunicato e conosciuto in data 11.02.2026, a firma del Direttore generale dell’Indire, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria di merito della procedura comparativa SEL 19/2025 – Profilo E “Esperto middle di monitoraggio procedurale, fisico, finanziario e valutazione qualitativa delle operazioni”, anche nella parte in cui colloca il ricorrente al terzo posto con punteggio di 28/30, anziché in posizione migliore; - dei verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 22.01.2026 e n. 3 del 06.02.2026 relativi ai colloqui per i profili E e F; - ove occorra, dell’avviso di convocazione a colloquio dei candidati Alessandro Paladino e Fabrizio Mascali del 28.01.2026 e del provvedimento di accoglimento della richiesta di differimento del colloquio del candidato Paladino del 29.01.2026; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito della procedura comparativa per il profilo E, con collocazione del ricorrente al terzo posto, nonché verbali della commissione e atti relativi al differimento del colloquio di un controinteressato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura comparativa indetta da Indire per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma nell’ambito del programma FSE+ Sicilia 2021-2027. Ha dedotto, in primo luogo, l’erronea ammissione dei controinteressati per asserita carenza del requisito consistente nell’esperienza lavorativa richiesta in materia di programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo di interventi finanziati da fondi UE, inclusa l’esperienza presso enti beneficiari o Agenzie nazionali Erasmus+. Ha inoltre censurato il differimento del colloquio accordato a un controinteressato e ha dedotto la violazione della pubblicità della selezione nella seduta telematica differita, nonché l’insufficiente motivazione dei punteggi, a causa della genericità dei criteri di valutazione non accompagnati da indicatori, descrittori o sottocriteri. Indire e un controinteressato hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Toscana, sostenendo la competenza del TAR Sicilia - Palermo in ragione della limitazione regionale degli effetti della procedura.
La decisione
Il TAR Toscana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, senza esaminare i motivi di merito né la domanda cautelare. Ha applicato l’art. 13, comma 1, c.p.a., ritenendo prevalente, tra i criteri alternativi di competenza territoriale, quello degli effetti diretti dell’atto quando questi siano limitati a una determinata Regione. Sebbene la procedura si fosse svolta presso Indire, con sede a Firenze, l’Istituto agiva quale organismo intermedio della Regione Siciliana per la gestione del PR FSE+ Sicilia 2021-2027. Gli incarichi erano destinati a supportare le strutture regionali siciliane e l’avviso individuava espressamente quale sede di servizio il Dipartimento regionale competente, sito a Palermo. Gli effetti degli atti selettivi dovevano pertanto ritenersi limitati all’ambito territoriale siciliano. Ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., la causa può essere riassunta davanti al TAR Sicilia - Palermo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Non vi è luogo a provvedere sull’istanza cautelare, in quanto il giudice dichiaratosi incompetente non può scrutinare la domanda cautelare. Le spese della fase sono state compensate, anche in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’erronea indicazione del TAR competente contenuta nella comunicazione degli esiti della procedura.
Norme richiamate
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Il criterio degli effetti diretti, letto alla luce dell’avverbio “comunque”, prevale sul criterio della sede dell’autorità emanante quando gli effetti dell’atto siano esclusivamente limitati al territorio di una diversa Regione.
Il giudice privo di competenza territoriale non può esaminare l’istanza cautelare proposta nel giudizio.
Dichiarata l’incompetenza, la controversia può proseguire davanti al giudice indicato come competente mediante riassunzione entro il termine perentorio previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel riparto della competenza territoriale tra tribunali amministrativi regionali, il criterio degli effetti diretti dell’atto, previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.a., opera in via sostitutiva rispetto al criterio della sede dell’autorità emanante quando gli effetti siano limitati esclusivamente all’ambito territoriale di una diversa Regione.
- Una procedura selettiva indetta da un organismo pubblico con sede in una Regione diversa da quella nella quale devono essere svolte le attività selezionate appartiene alla competenza del TAR della Regione di destinazione quando gli atti producano effetti diretti esclusivamente in tale territorio.
- La sede fisica presso cui si svolgono le operazioni della procedura non è decisiva ai fini della competenza territoriale se la procedura è funzionalmente destinata all’attuazione di un programma regionale e gli incarichi devono essere espletati presso strutture amministrative regionali situate in quella Regione.
- Il giudice amministrativo che dichiara la propria incompetenza territoriale non può esaminare la domanda cautelare proposta nel medesimo giudizio; la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente nel termine perentorio previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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