Ordinanza n. 4501/2026 - Milano, Sezione 3
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio e contestuale nomina del Commissario ad Acta ex art. 117, comma 3, del d. lgs. 104/2010 serbato da ANAS S.p.A. in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 21 novembre 2024, di avvio del procedimento amministrativo di conclusione dell'iter espropriativo, volto alla predisposizione di atto ricognitivo e alla conseguente rettifica catastale dei terreni siti in Comune di Suello (LC), identificati al Catasto Terreni al Foglio 9, particelle 420, 1779, 1780, 1781, 1782 e 1783.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato da ANAS e dalla Provincia di Lecco sulle istanze del novembre 2024 per l’avvio del procedimento volto all’adozione di un atto ricognitivo dell’acquisto dei terreni e alla conseguente voltura catastale e trascrizione
Esito
La controversia
Il ricorrente, figlio ed erede del precedente proprietario di terreni nel Comune di Suello, interessati dall’occupazione d’urgenza disposta nel 1975 per la realizzazione della variante della ex SS 639, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sulle istanze del 18 e 22 novembre 2024. Ha chiesto l’avvio di un procedimento per riconoscere l’acquisto dei terreni da parte dell’ente espropriante, mediante un atto ricognitivo funzionale alla regolarizzazione catastale e immobiliare e all’apertura della successione. Il decreto di esproprio non era stato adottato; successive sentenze civili avevano accertato la trasformazione irreversibile del fondo, l’acquisto a titolo originario da parte della pubblica amministrazione e il diritto al risarcimento. Nel corso del giudizio ANAS ha riferito di avere richiesto la trascrizione sulla base della sentenza e di avere presentato più domande di voltura, respinte dall’Agenzia delle Entrate per asserite difformità anagrafiche del beneficiario, mancata allegazione o pagamento di tributi e qualificazione del trasferimento come vendita anziché acquisto a titolo originario. La Provincia non si è costituita.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda sul silenzio e ha disposto un incombente istruttorio: la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Lecco dovrà trasmettere, entro 60 giorni dal deposito o dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione documentata che indichi le condizioni necessarie per ottenere la voltura catastale, anche alla luce dell’ordinanza. Il Collegio ha richiamato l’art. 23, comma 4, d.P.R. 327/2001, secondo cui trascrizione e voltura sono eseguite senza indugio, a cura e spese del beneficiario dell’esproprio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2027; nessuna decisione definitiva è stata resa sull’illegittimità del silenzio.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, d.lgs. 104/2010
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio e contestuale nomina del Commissario ad Acta ex art. 117, comma 3, del d. lgs. 104/2010 serbato da ANAS S.p.A.
La disposizione è indicata quale base dell’azione avverso il silenzio e della richiesta di nomina del commissario ad acta; l’ordinanza, tuttavia, non decide tali domande e dispone un’istruttoria.
art. 23, comma 4, d.P.R. 327/2001
Visto l’art. 23, c. 4, d.P.R. n. 327/01, secondo cui “le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio”
La trascrizione e la voltura catastale conseguenti all’espropriazione devono essere curate senza indugio e a spese del beneficiario; il TAR acquisisce dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti documentati sulle condizioni necessarie per completare la voltura.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio contro il silenzio relativo alla regolarizzazione catastale di terreni acquisiti dalla pubblica amministrazione, l’esito delle domande di voltura dipende da contestazioni tecniche o formali dell’ufficio catastale, il giudice può acquisire dall’ufficio una relazione documentata sulle condizioni necessarie per perfezionare l’adempimento prima di decidere la domanda principale.
- Le operazioni di trascrizione e di voltura catastale connesse all’espropriazione devono essere eseguite senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell’esproprio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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