Sentenza del 06/07/2016 n. 5893 - Comm. Trib. Prov. Milano
Fusione per incorporazione - Ragioni economiche - Perdite pregresse - Compensazione - Legittimità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una fusione per incorporazione e, in particolare, la possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse dell'incorporata per compensare i redditi dell'incorporante. L'Amministrazione finanziaria riteneva che l'operazione fosse elusiva e finalizzata essenzialmente al trasferimento e all'utilizzo delle perdite fiscali. Il contribuente ha invece sostenuto che la fusione rispondeva a concrete ragioni economiche, inserendosi in un progetto globale di aggregazione del gruppo, volto a concentrare e integrare sinergicamente attività precedentemente svolte in modo diversificato.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. È stata esclusa la natura elusiva della fusione, poiché l'operazione era sorretta da valide ragioni economiche e aveva prodotto effetti organizzativi e gestionali concreti: un generale contenimento dei costi, la concentrazione delle attività e lo sviluppo del business dell'incorporata nel settore dei servizi dopo la dismissione delle attività produttive. Di conseguenza, è stata riconosciuta la legittimità della compensazione delle perdite pregresse con i redditi dell'incorporante.
Norme richiamate
Disciplina fiscale delle perdite pregresse nelle operazioni di fusione
L'utilizzo delle perdite fiscali pregresse nell'ambito di una fusione non è automaticamente abusivo o elusivo. La legittimità deve essere valutata considerando la sostanza economica dell'operazione e la presenza di effettive condizioni e ragioni economiche.
Principio generale di divieto dell'abuso del diritto/elusione fiscale
Un'operazione non può essere qualificata come elusiva soltanto perché produce un vantaggio fiscale. Occorre dimostrare che il vantaggio costituisce lo scopo essenziale o prevalente dell'operazione e che mancano valide ragioni extrafiscali non marginali.
Massime di principio
- La compensazione di perdite fiscali pregresse nell'ambito di una fusione può essere legittima quando l'operazione è inserita in un progetto industriale e organizzativo reale, documentato e coerente con le esigenze del gruppo.
- La presenza di un vantaggio fiscale non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'elusione: occorre verificare se la fusione abbia prodotto effetti economici concreti, quali sinergie, riduzione dei costi, riorganizzazione delle attività o sviluppo del fatturato.
- Per difendere un'operazione analoga è essenziale documentare preventivamente le ragioni economiche, il progetto di integrazione, le attività effettivamente trasferite o dismesse e i risultati gestionali successivamente conseguiti.
- La valutazione deve concentrarsi sulla sostanza complessiva dell'operazione e non soltanto sul fatto che una società disponga di perdite fiscali utilizzabili dopo la fusione.
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