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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1577

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione del 21 settembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Normativa europea32020R1577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna integralmente la nomenclatura combinata dell’Unione e la tariffa doganale comune, sostituendo l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. L’intervento serve sia a semplificare e modernizzare la struttura tariffaria, sia ad attuare impegni internazionali e a recepire evoluzioni tecnologiche, commerciali e statistiche. Dal 1° gennaio 2021 si applica la nuova versione della NC con le relative aliquote convenzionali e autonome, oltre ad alcune nuove sottovoci e riclassificazioni mirate.

Modifica e sostituzione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune, con aggiornamento della NC e di alcune misure tariffarie dal 1° gennaio 2021.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione doganale delle merci nell’Unione europea, ai fini della nomenclatura combinata (NC), della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero e delle altre politiche dell’Unione connesse all’importazione o all’esportazione di merci. Riguarda gli operatori economici, gli importatori e gli esportatori che classificano merci nell’UE, nonché le autorità doganali degli Stati membri; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2021, mentre il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 aggiorna in modo ampio la nomenclatura combinata dell’Unione, sostituendo l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. L’intervento risponde a esigenze di semplificazione e modernizzazione della NC, nonché all’esigenza di recepire sviluppi tecnologici, commerciali e statistici, oltre ad alcuni impegni tariffari internazionali, in particolare quelli connessi all’ITA.

Finalità e contesto

Il regolamento conferma la funzione della nomenclatura combinata quale strumento comune per:

  • la tariffa doganale comune;
  • le statistiche del commercio estero dell’Unione;
  • altre politiche unionali relative all’importazione e all’esportazione di merci.

Nei considerando la Commissione sottolinea la necessità di:

  • ammodernare e adeguare la struttura della NC;
  • attuare la riduzione graduale dei dazi per i prodotti ITA;
  • introdurre nuove sottovoci per facilitare il monitoraggio di merci specifiche;
  • aggiornare talune classificazioni in ambito farmaceutico;
  • riclassificare specificamente 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a).

Ambito di applicazione

L’atto riguarda la classificazione doganale delle merci nell’Unione europea e, quindi, incide su importazioni e esportazioni, sulla determinazione dei dazi e sull’uso della TARIC. La disciplina si applica agli operatori economici e alle autorità doganali di tutti gli Stati membri. Il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Modifica della nomenclatura combinata

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento 2658/87 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. Ne consegue l’aggiornamento completo:

  • della Parte prima, con le disposizioni preliminari e le regole generali di interpretazione e di applicazione dei dazi;
  • della Parte seconda, con la tabella dei dazi per tutti i capitoli della NC;
  • della Parte terza, con gli allegati tariffari agricoli, farmaceutici e TARIC.

La nuova versione aggiornata include anche:

  • l’elenco dei segni, abbreviazioni e simboli;
  • l’elenco delle unità supplementari;
  • le note di capitolo e di sottovoce necessarie alla classificazione tariffaria.

Misure tariffarie e adeguamenti settoriali

Il regolamento non si limita a un aggiornamento formale, ma introduce e adegua numerose classificazioni tariffarie. Tra gli interventi espressamente richiamati nei considerando figurano:

  • l’attuazione della riduzione graduale delle aliquote per i prodotti ITA;
  • nuove sottovoci per prodotti come corallo rosso, fosforo rosso, legno di eucalipto e laminazioni di acciaio;
  • modifiche negli elenchi delle sostanze farmaceutiche e dei prodotti farmaceutici intermedi;
  • la riclassificazione di 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a) nel sistema TARIC.

Regole di classificazione e struttura tariffaria

Le disposizioni preliminari della NC restano il perno dell’interpretazione tariffaria. Il testo ribadisce le regole generali per:

  • l’interpretazione delle voci e sottovoci;
  • la classificazione delle merci composite o miste;
  • la disciplina dei contenitori e degli imballaggi;
  • le regole relative ai dazi convenzionali e autonomi;
  • il trattamento tariffario favorevole per talune merci in funzione della loro destinazione particolare.

Sono inoltre mantenute e dettagliate le regole speciali per specifiche categorie di merci, tra cui:

  • prodotti destinati a navi e piattaforme di perforazione o sfruttamento;
  • aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili;
  • prodotti farmaceutici;
  • tassazione forfettaria per piccole importazioni senza carattere commerciale;
  • contenitori e imballaggi;
  • trattamento tariffario favorevole per merci inadatte all’alimentazione, sementi, alcuni tessuti e altri prodotti agricoli.

Aggiornamenti del quadro tariffario e allegati

Il regolamento riporta e consolida la nuova tabella dei dazi per tutti i capitoli della NC, con aliquote convenzionali e, ove previsto, autonome o specifiche. Gli allegati tariffari continuano a disciplinare, tra l’altro:

  • elementi agricoli e dazi addizionali su zucchero e farina;
  • esenzioni e riduzioni per sostanze farmaceutiche;
  • certificati per talune merci soggette a trattamento tariffario favorevole;
  • codici statistici TARIC.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per i professionisti, ciò significa che la nuova classificazione e le nuove aliquote rilevano per le operazioni effettuate da tale data, con impatto diretto su dichiarazioni doganali, classificazione merceologica e gestione dei dazi.

Disposizioni principali

Sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento 2658/87

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Ne deriva l’aggiornamento completo della nomenclatura combinata, della tabella dei dazi e degli allegati tariffari.

Aggiornamento della nomenclatura e razionalizzazione della struttura

Nei considerando si afferma che la NC va ammodernata e adeguata per esigenze di semplificazione normativa. L’aggiornamento incide sull’architettura tariffaria complessiva e sulla legenda dei codici, mantenendo la funzione di classificazione per merci, statistiche e politiche UE.

Attuazione della riduzione dei dazi per i prodotti ITA

Il regolamento modifica la NC per dare attuazione alla graduale riduzione delle aliquote del dazio per i prodotti coperti dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA), in conformità alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio.

Nuove sottovoci e aggiornamenti settoriali

Vengono introdotte o aggiornate sottovoci per monitorare meglio prodotti specifici e tenere conto di sviluppi tecnologici e commerciali, tra cui corallo rosso (capitolo 5), fosforo rosso (capitolo 28), legno di eucalipto (capitolo 44) e laminazioni di acciaio (capitolo 85). Vengono anche modificate classificazioni nell’elenco delle denominazioni comuni di sostanze farmaceutiche e dei prodotti farmaceutici intermedi.

Riclassificazione TARIC di 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a)

Nel considerando 5 si stabilisce che la sostanza 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a) deve essere riclassificata, nell’allegato 10 della parte terza, dal codice TARIC 2903392925 al codice 2903392490.

Nuova versione completa della NC dal 1° gennaio 2021

Il considerando 6 precisa che, con effetto dal 1° gennaio 2021, l’allegato I del regolamento 2658/87 deve essere sostituito da una versione completa e aggiornata della NC corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1° gennaio 2021. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffariapolitica commercialestatistiche del commercio esteroagricoltura

Testo integrale

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