Sentenza del 05/02/2018 n. 471 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento non preceduta da avviso bonario - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della cartella di pagamento perché emessa senza la preventiva comunicazione dell’esito del controllo o invito bonario previsto dagli artt. 6, comma 5, e 10, comma 1, della legge n. 212/2000, in relazione al controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La cartella è stata ritenuta legittima anche se non preceduta dall’avviso bonario. Tale comunicazione preventiva è necessaria soltanto quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il controllo ex art. 36-bis consiste, invece, in una verifica documentale e automatizzata dei dati dichiarati, senza attività interpretativa o valutazioni discrezionali; in assenza di tali incertezze, l’Amministrazione può procedere direttamente alla notifica della cartella.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e consente l’iscrizione a ruolo delle somme dovute quando l’errore o l’omissione risultino direttamente dai dati dichiarati, senza necessità di un previo confronto interpretativo con il contribuente.
Art. 6, comma 5, legge n. 212/2000
La comunicazione dell’esito del controllo e il contraddittorio preventivo sono richiesti quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non sono necessari per controlli meramente automatizzati e privi di margini interpretativi.
Art. 10, comma 1, legge n. 212/2000
Richiama i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, senza imporre in ogni caso la preventiva comunicazione dell’avviso bonario.
Massime di principio
- L’assenza dell’avviso bonario non rende automaticamente nulla o illegittima la cartella di pagamento.
- Per i controlli automatizzati ex art. 36-bis, l’avviso bonario è normalmente necessario solo se emergono incertezze interpretative o anomalie non immediatamente desumibili dai dati dichiarati.
- Quando la pretesa deriva da un semplice controllo aritmetico, documentale o formale della dichiarazione, l’Amministrazione può procedere direttamente con la cartella.
- Per contestare efficacemente la cartella, il contribuente deve dimostrare che il caso presentava elementi valutativi, interpretativi o errori non immediatamente rilevabili dal controllo automatizzato.
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