Sentenza del 13/01/2017 n. 716 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per l'anno 2002, con cui l'Amministrazione aveva determinato maggiori ricavi mediante un accertamento analitico-induttivo fondato sui consumi e sul comportamento ritenuto antieconomico della società, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. La società aveva contestato la motivazione dell'avviso e l'erroneità dei calcoli, chiedendone l'annullamento o, in subordine, una rideterminazione dei maggiori ricavi. In Cassazione, l'Agenzia ha dedotto, tra l'altro, la mancata partecipazione necessaria dei soci della società di persone al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo configurabile un litisconsorzio necessario originario tra la società di persone e tutti i suoi soci, poiché l'accertamento del reddito societario si riflette automaticamente sulle posizioni fiscali dei soci. Poiché il giudizio si era svolto senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero processo, sia di primo sia di secondo grado, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in diversa composizione, affinché il giudizio fosse celebrato nuovamente previa integrazione del contraddittorio. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi, utilizzabile dall'Amministrazione quando gli elementi dichiarati risultano inattendibili o quando emergono indizi, come ricavi incongrui o comportamenti antieconomici, idonei a giustificare la rettifica.
D.P.R. n. 917/1986, art. 5
Prevede l'imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, anche indipendentemente dalla percezione effettiva degli utili.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 14
Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia riguarda inscindibilmente più soggetti, come la società di persone e tutti i suoi soci.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
Richiede che i motivi d'appello siano specifici; la questione è stata prospettata dall'Agenzia, ma non è stata esaminata nel merito perché il primo motivo ha determinato la nullità del processo.
Codice di procedura civile, artt. 101 e 102
Tutela il contraddittorio e disciplina il litisconsorzio necessario, imponendo la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti la cui posizione è inscindibilmente coinvolta.
Costituzione, art. 111, comma 2
Riconosce il principio del giusto processo e del contraddittorio, richiamato dall'Agenzia in relazione alla mancata partecipazione dei soci.
Cass., Sezioni Unite, n. 14815/2008
In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse ... comporta che il ricorso tributario ... riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci.
Stabilisce che le controversie sull'accertamento del reddito di una società di persone devono coinvolgere congiuntamente la società e tutti i soci, salvo questioni esclusivamente personali. L'omessa partecipazione di uno dei litisconsorti necessari comporta la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni fase.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale riguarda una società di persone e incide automaticamente sul reddito imputabile ai soci, il giudizio deve normalmente coinvolgere contemporaneamente la società e tutti i soci.
- La mancata integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario determina la nullità dell'intero processo, anche se la questione viene rilevata per la prima volta in Cassazione e anche d'ufficio.
- In questi casi la Corte non decide normalmente sulla fondatezza dell'accertamento, sui calcoli o sulla motivazione dell'atto, ma annulla il processo e rinvia al giudice di primo grado per una nuova trattazione con tutte le parti necessarie.
- La regola riguarda le questioni comuni sull'esistenza e sull'entità del reddito societario; possono restare fuori dal litisconsorzio le questioni personali riferibili esclusivamente alla posizione fiscale di un singolo socio.
- Prima di esaminare il merito di una controversia tributaria relativa a una società di persone, occorre verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente incisi dall'accertamento.
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