Ordinanza n. 21/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Comunale di Porto San Giorgio n. 188 del 5/9/2023, pubblicata con avviso di deposito del 12/09/2023 avente ad oggetto l''''adozione di Variante al P.R.G. ai sensi dell''''art. 15, 5° comma, L.R. 34/1992 e s.m.i. “Suddivisione del comparto B - Chiesa Sacra Famiglia - Viale Dei Pini in due sub comparti 1 e 2 ed Attuazione del sub comparto n° 1 ai sensi dell''''art. 15 c. 5 con combinato disposto dell''''art. 30 - L.R. 34/92 e s.m.i.”; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale di Porto San Giorgio n. 188 del 5 settembre 2023, avente ad oggetto l'adozione di una variante al PRG e l'attuazione di un sub-comparto urbanistico
Esito
La controversia
Quattro persone fisiche hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione della Giunta Comunale con cui è stata adottata una variante al PRG ai sensi della normativa regionale marchigiana, relativa alla suddivisione di un comparto urbanistico in due sub-comparti e all'attuazione del primo sub-comparto, oltre agli atti presupposti, consequenziali e connessi. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Le ricorrenti hanno dichiarato la permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né si è pronunciato sulla legittimità della variante. Ritenendo opportuno, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire ulteriori elementi, ha disposto incombenti istruttori a carico dell'amministrazione intimata, ordinando il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda controversa e di ogni altro atto o documento utile, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. L'ordinanza dovrà essere eseguita dall'amministrazione e comunicata alle parti.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
Richiamato quale fondamento dei criteri di celerità, effettività e concentrazione che giustificano l'acquisizione istruttoria.
art. 2, comma 2, c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
Richiamato insieme all'art. 1 c.p.a. a sostegno dell'opportunità di disporre gli incombenti istruttori.
art. 46, comma 2, c.p.a.
dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio
Costituisce la base normativa dell'ordine rivolto all'amministrazione di depositare una relazione e la documentazione utile alla decisione.
art. 15, comma 5, L.R. Marche 34/1992
Indicato quale fondamento normativo regionale della variante urbanistica impugnata; l'ordinanza istruttoria non ne interpreta il contenuto.
art. 30 L.R. Marche 34/1992
Richiamato nella deliberazione impugnata in combinato disposto con l'art. 15, comma 5; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il giudice può disporre, anche prima della decisione di merito, il deposito da parte dell'amministrazione di una dettagliata relazione sui fatti controversi e degli atti o documenti utili alla decisione, quando ciò sia funzionale alla celerità, all'effettività e alla concentrazione del giudizio.
- L'ordinanza istruttoria che dispone la relazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. non definisce la controversia e non comporta, di per sé, una valutazione anticipata sulla fondatezza delle domande o sulla legittimità dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 10/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 11/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 12/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 13/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →