Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/06/2019 n. 5145 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego tacito di rimborso di ulteriori interessi relativi a un rimborso ILOR. Dopo avere ottenuto, tramite giudizio di ottemperanza e intervento del Commissario ad acta, il pagamento della sorte capitale e degli interessi, sosteneva che questi ultimi fossero stati calcolati dalla data di presentazione dell'istanza anziché dalle date dei singoli versamenti annuali. Chiedeva quindi il pagamento della differenza, sostenendo che l'eventuale errore interpretativo del giudice dell'ottemperanza non fosse impugnabile in cassazione, perché l'art. 70 del d.lgs. 546/1992 consentirebbe il ricorso soltanto per violazioni processuali.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che ogni questione relativa all'interpretazione del giudicato e alla corretta determinazione delle somme dovesse essere fatta valere nel giudizio di ottemperanza, mediante contestazione degli atti del Commissario ad acta o impugnazione della decisione conclusiva. La nuova istanza di rimborso, presentata dopo la chiusura dell'ottemperanza, è stata considerata incompatibile con l'immutabilità del giudicato e con la certezza dei rapporti giuridici. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento

    La norma è stata interpretata in senso ampio: il ricorso per cassazione contro la decisione resa nel giudizio di ottemperanza può riguardare non solo violazioni formali delle regole processuali, ma anche errori in procedendo relativi al mancato o difettoso esercizio del dovere del giudice di interpretare e, se necessario, integrare il giudicato, nonché l'omesso esame di pretese che avrebbero dovuto essere trattate in ottemperanza.

  • Cassazione civile, Sez. 5, ordinanza n. 23487 del 28 settembre 2018

    È possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro errar in procedendo nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza

    La decisione afferma che l'errata o incompleta interpretazione del giudicato da parte del giudice dell'ottemperanza può essere contestata con ricorso per cassazione, senza attendere la chiusura del procedimento per proporre una nuova domanda autonoma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza devono essere fatte valere tutte le contestazioni riguardanti l'interpretazione e l'esatta esecuzione del giudicato, comprese quelle relative al calcolo di capitale, interessi e accessori.
  • Una volta definito e integralmente eseguito il giudicato, non è normalmente possibile proporre una nuova domanda per ottenere somme ulteriori che avrebbero dovuto essere richieste o contestate nell'ambito dell'ottemperanza.
  • Se il giudice dell'ottemperanza interpreta in modo errato o incompleto il titolo, la parte deve contestare tempestivamente la decisione o gli atti esecutivi secondo i rimedi previsti, incluso il ricorso per cassazione quando ricorra un errar in procedendo.
  • Il pagamento effettuato dal Commissario ad acta non impedisce di per sé ogni contestazione, ma le eventuali doglianze devono essere sollevate nel procedimento di ottemperanza o contro i relativi provvedimenti, non tramite una successiva autonoma istanza di rimborso.
  • Il principio di immutabilità del giudicato impedisce di riaprire, con una nuova azione, questioni già definite o necessariamente ricomprese nell'esecuzione del precedente titolo giudiziale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.