Cassazione Penale, Sentenza n. 23515/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal Gip per reati connessi al traffico di stupefacenti (acquisto, detenzione, importazione e cessione di cocaina e marijuana). I ricorrenti deducono: 1) omessa o non autonoma valutazione, da parte del Gip e del Tribunale, delle esigenze cautelari in relazione ai singoli soggetti (violazione art. 292 c.p.p.); 2) insufficiente motivazione circa la necessità del carcere rispetto a misure meno afflittive (arresti domiciliari o braccialetto elettronico); 3) criticità nella qualificazione del pericolo di inquinamento probatorio (alcune confidenze ricevute da appartenenti alle forze dell'ordine) e sulle prove del pericolo di fuga (possesso di documenti croati, collegamenti all'estero). Inoltre Hasa ha dedotto la nullità dell'ordinanza genetica per mancata autonoma valutazione.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Hasa Leonard è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia (con condanna al pagamento delle spese e di euro 500 alla cassa delle ammende). I ricorsi di Ogert e Altin sono stati dichiarati inammissibili perché aspecifici, reiterativi rispetto a doglianze già svolte in sede di merito e manifestamente infondati; sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il Gip e il Tribunale avessero svolto una valutazione effettiva e motivata delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di fuga, pericolo di reiterazione), e che le censure in Cassazione consistessero in una diversa rivalutazione dei fatti, non consentita. Gli atti sono stati inviati alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma richiamata come base per l'ordinanza del Tribunale che ha confermato la misura cautelare disposta dal Gip; uso procedurale per il riesame della misura.
art. 274 c.p.p.
Individua le esigenze cautelari (lett. a, b, c) alla base dell'applicazione delle misure; i ricorrenti contestavano che tali esigenze non fossero state valutate autonomamente.
art. 292 c.p.p. (come modificato dalla legge n. 47/2015)
Richiede l'obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare e l'autonoma valutazione da parte del giudice; la Corte ha chiarito che l'autonomia della valutazione riguarda la motivazione nel suo complesso e può essere assolto anche con richiamo ad altri atti, purchè vi sia un effettivo vaglio degli elementi decisivi.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Disciplina i reati relativi a sostanze stupefacenti; i capi di imputazione riguardano acquisto, detenzione, importazione e cessione di droga ai sensi di questa norma.
artt. 81 e 110 c.p.
Articoli del codice penale relativi alla continuazione e al concorso di reati, richiamati nelle imputazioni.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia di inammissibilità.
Giurisprudenza (Sez. 6 n. 30744 del 20/06/2018, Vizzì; Sez. 5 n. 11985 del 07/12/2017, Santoro; Sez. 1 n. 333 del 28/11/2018, Esposito)
La Corte ha richiamato precedenti che chiariscono: la possibilità per il giudice di richiamare atti del procedimento a condizione che svolga un effettivo vaglio; l'autonoma valutazione si riferisce alla motivazione complessiva; l'onere del ricorrente in Cassazione di indicare quali omissioni avrebbero fatto decidere diversamente.
Massime di principio
- La richiesta di nullità per mancata autonoma valutazione deve indicare con precisione quali elementi non valutati avrebbero condotto a decisioni contrarie: censure generiche e reiterative sono inammissibili.
- L'obbligo di motivazione dell'art. 292 c.p.p. può considerarsi assolto anche con richiamo ad altri atti del procedimento, purchè il giudice svolga un effettivo vaglio e spieghi la rilevanza degli elementi decisivi.
- La Corte di Cassazione non ha potere di revisione dei fatti e delle prove: le censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili se non collegate a specifiche violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione.
- Il pericolo di fuga e il pericolo di inquinamento probatorio possono essere desunti da elementi concreti (es. disponibilità di documenti con generalità false, contatti esteri, comunicazioni che possano preannunciare operazioni), e la loro valutazione è rimessa al giudice di merito.
- La domanda di applicazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) va motivata dai ricorrenti in modo specifico: la semplice affermazione che tali misure sarebbero adeguate non è sufficiente a ribaltare la valutazione del giudice di merito.
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore determina l'inammissibilità della impugnazione e, salvo giustificato motivo, comporta condanne alle spese e, se previste, ammende.
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