Sentenza del 03/08/2016 n. 16157 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Accertamento - Agevolazioni fiscali - Incentivi agli investimenti in aree svantaggiate ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Condono - Art. 9, comma 9, della l. n. 289 del 2002 - Recupero di credito di imposta non dovuto - Configurabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva usufruito del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000 per nuovi investimenti in aree svantaggiate. L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di recupero, ritenendo decaduta l'agevolazione per l'omessa presentazione, entro il 28 febbraio 2003, della comunicazione telematica CVS prevista dalla legge n. 289 del 2002. La contribuente contestava l'avviso e la cartella di pagamento, sostenendo anche che l'adesione al condono fiscale ex art. 9 della legge n. 289 del 2002 avesse reso definitive le agevolazioni e i crediti indicati nelle dichiarazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le censure relative al recupero del credito d'imposta e ha confermato che il condono fiscale estingue o definisce i debiti tributari, ma non rende intangibili i crediti esposti dal contribuente, che possono essere verificati e recuperati dall'Amministrazione. Sono state inoltre ritenute infondate le contestazioni sulla notifica, sull'accorpamento di più annualità nell'avviso, sulla competenza dell'ufficio e sul termine per la comunicazione CVS; l'utilizzo di un credito non spettante è stato equiparato a un omesso versamento, con applicabilità delle sanzioni. Tuttavia, la Corte ha accolto il terzo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva pronunciato sulla legittimità della cartella senza uno specifico appello dell'Agenzia contro il suo annullamento in primo grado. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente a tale statuizione; il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di merito sono rimaste compensate e quelle di cassazione sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
Prevede il credito d'imposta per nuovi investimenti effettuati in aree svantaggiate; il beneficio può essere recuperato se mancano i presupposti o se il contribuente decade per omessi adempimenti.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10
La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate.
Il condono definisce i debiti fiscali, ma non cristallizza i crediti indicati dal contribuente: l'Amministrazione conserva il potere di verificarli e contestarli, anche mediante avviso di recupero.
Legge n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. e)
Imponeva la presentazione della comunicazione telematica CVS entro il termine previsto, a pena di decadenza dal credito d'imposta.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
L'utilizzo in compensazione di un credito d'imposta non spettante è trattato come mancato versamento del tributo e può comportare l'applicazione delle relative sanzioni.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve rispettare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non può decidere su questioni non devolute con l'impugnazione. Per questo è stata eliminata la statuizione sulla legittimità della cartella.
Costituzione, art. 111
Impone la motivazione dei provvedimenti giudiziari; una motivazione meramente apparente è viziata, anche se la Corte di cassazione può correggerla quando la soluzione giuridica sia comunque corretta e non servano nuovi accertamenti di fatto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10
Individua nell'Agenzia delle Entrate l'ente titolare della legittimazione sostanziale e processuale nel rapporto tributario, compreso il recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati.
Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 3
La disciplina del termine minimo di sessanta giorni per gli adempimenti tributari non impedisce, secondo la Corte, l'applicazione del termine di decadenza fissato dalla normativa successiva quando il contribuente fosse già oggettivamente posto in condizione di conoscere l'obbligo.
Massime di principio
- Un condono fiscale normalmente incide sui debiti tributari, ma non trasforma automaticamente in definitivi i crediti o le agevolazioni esposti dal contribuente.
- I crediti d'imposta utilizzati in compensazione restano soggetti a controllo; se risultano privi dei presupposti, l'Amministrazione può recuperarli anche dopo l'adesione a un condono.
- Gli adempimenti richiesti a pena di decadenza per fruire di un'agevolazione devono essere rispettati, anche quando l'agevolazione sia stata indicata nella dichiarazione e il contribuente abbia aderito a una definizione fiscale.
- L'Agenzia delle Entrate può recuperare direttamente il credito indebitamente utilizzato; l'ufficio competente per i controlli o per il riconoscimento del beneficio non è necessariamente l'unico competente al recupero.
- Un giudice d'appello non può pronunciarsi su una parte della decisione di primo grado non impugnata dalla controparte: tale pronuncia viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- L'utilizzo di un credito non spettante può essere sanzionato come omesso versamento, salvo specifiche cause di esclusione della responsabilità previste dalla legge.
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