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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25823/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/09/2024 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo urgente dell'imbarcazione "Reborn" disposto il 31/08/2024 perché ritenuta cosa pertinente al reato di sottrazione dei diritti di confine e di IVA all'importazione (art. 292 d.P.R. n. 43/1973 e art. 70 d.P.R. n. 633/1972). Il ricorrente deduceva: (i) vizi di motivazione e nullità del decreto di sequestro per mancata valutazione autonoma del fumus commissi delicti e per integrazione illegittima della motivazione da parte del Tribunale del riesame; (ii) erronea qualificazione giuridica del fatto perché l'imbarcazione era stata regolarmente sdoganata in Turchia e accompagnata dal certificato A.TR. in base all'Accordo di unione doganale UE-Turchia (Decisione n. 1/95 e Decisione Comitato 1/2006), per cui non erano dovuti dazi o IVA all'importazione in Italia; (iii) assenza del periculum in mora, essendo l'obbligazione tributaria personale e non propter rem e non dimostrata la pericolosità della libera disponibilità del bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 31/08/2024, disponendo il dissequestro e la restituzione dell'imbarcazione all'avente diritto. Nel merito ha dichiarato assorbenti le doglianze sulla qualificazione giuridica: il bene era stato regolarmente immesso in libera pratica in Turchia e accompagnato da certificato A.TR., pertanto, nell'ambito dell'unione doganale UE-Turchia, non erano dovuti ulteriori diritti di confine (dazi/IVA all'importazione) in Italia al momento dell'ingresso materiale; l'IVA eventualmente dovuta è quella conseguente all'immissione in consumo e non configurabile come diritto di confine nello specifico caso. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla mera carenza motivazionale del GIP, osservando che il Tribunale del riesame può integrare e motivare in sede di contraddittorio e che l'errore del giudice della cautela poteva essere emendato; tuttavia, sulla questione sostanziale di esigibilità dei diritti di confine la valutazione favorevole al ricorrente ha reso necessario l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    art. 1, art. 4, art. 8-bis, art. 67, art. 68, art. 70

    La Corte distingue tra IVA all'importazione (riscossa al momento dell'immissione in libera pratica e considerata "diritto di confine" nelle fattispecie ordinarie) e l'IVA conseguente all'immissione in consumo; ha ritenuto applicabile l'art. 70 solo quando l'IVA all'importazione è effettivamente dovuta, non quando il bene è già stato regolarmente immesso in libera pratica in Turchia.

  • d.P.R. n. 43 del 1973

    art. 34, art. 36, art. 292

    L'art. 292 (delitto di sottrazione dei diritti di confine) giustifica il sequestro solo se sussiste l'effettiva sottrazione di diritti di confine dovuti; la qualificazione del bene come soggetto a diritti di confine dipende dalla sua posizione doganale (iscrizione nei registri e destinazione al consumo).

  • Accordo istitutivo di un'Associazione tra la CEE e la Turchia (Accordo di Ankara, 1963) e Decisione del Consiglio di associazione n. 1/95 (22/12/1995)

    Decisione n. 1/95, art. 3 e art. 4

    L'unione doganale UE-Turchia ha abolito i dazi e oneri di effetto equivalente tra le parti; il territorio doganale dell'unione comprende la Turchia e, quindi, merci regolarmente introdotte in libera pratica in Turchia assumono posizione doganale di merce comunitaria.

  • Decisione del Comitato di cooperazione doganale n. 1/2006 (26/09/2006)

    art. 5-6 (certificato A.TR.)

    Stabilisce che il certificato A.TR., rilasciato dalle autorità doganali turche, fa prova dell'avvenuta espletazione delle formalità per l'applicazione della libera pratica nell'unione doganale quando il trasporto avviene direttamente tra le parti; la presenza dell'A.TR. attesta l'assolvimento dei diritti di confine.

  • Regolamento doganale della Comunità Europea n. 2913/1992

    Riferimento normativo sul fatto che l'obbligazione doganale si determina al momento dell'importazione; la Corte richiama il contenuto per spiegare la specificità dell'IVA all'importazione ma sottolinea che la disciplina dell'unione doganale con la Turchia produce una specifica posizione doganale.

  • d.lgs. 26/09/2024, n. 141 (disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione)

    art. 8 (abrogazione), Allegato 1 art. 27

    Aggiorna la disciplina nazionale dei diritti doganali riconoscendo l'IVA per l'importazione come diritto di confine salvo le esenzioni previste; la Corte utilizza tali riferimenti per spiegare l'attuale qualificazione normativa dell'IVA all'importazione e le eccezioni quando il bene è in libera pratica in altro territorio dell'unione doganale.

Massime di principio

  • Se un bene è stato regolarmente immesso in libera pratica in Turchia ed è accompagnato da certificato A.TR., al suo ingresso materiale nel territorio dell'Unione non si può automaticamente considerare avvenuta un'"importazione" soggetta a dazi o IVA all'importazione in Italia: la merce assume la posizione doganale di merce comunitaria nell'ambito dell'unione doganale UE-Turchia.
  • Il sequestro preventivo per delitti tributari fondati su presunta sottrazione di diritti di confine è legittimo solo se esiste un concreto presupposto dell'obbligazione doganale (cioè che i diritti fossero effettivamente dovuti). La prova documentale dell'assolvimento dei diritti nel paese terzo (es. A.TR.) può essere decisiva per escludere la sussistenza del reato.
  • La distinzione tra "IVA all'importazione" (diritto di confine riscoss o al passaggio in dogana) e l'IVA interna conseguente all'immissione in consumo è rilevante: l'assenza dell'IVA all'importazione esclude l'applicabilità dell'art. 70 d.P.R. n. 633/1972 e può rendere irrilevante penalmente la condotta contestata.
  • In sede di riesame il Tribunale può integrare o ravvivare la motivazione del provvedimento di primo grado purché lo faccia nel contraddittorio e senza creare una nuova fattispecie penale: tuttavia non può trasformare in reato una situazione che la normativa internazionale e comunitaria esclude.
  • Per evitare sequestri ingiustificati in casi simili è essenziale produrre tempestivamente la documentazione doganale (A.TR., documenti di libera pratica) e dimostrare l'assenza di frode o di artifici volti a eludere l'imposizione; la genuinità del certificato e l'assenza di elementi di falsità sono nodi decisivi.

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