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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2311

Regolamento delegato (UE) 2022/2311 della Commissione del 21 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato interviene in via urgente sul quadro EMIR relativo alle garanzie reali accettabili dalle CCP, per attenuare le tensioni di liquidità generate dall’aumento dei prezzi e della volatilità nei mercati energetici. Amplia temporaneamente l’insieme delle garanzie ammissibili includendo le garanzie pubbliche e, per un periodo limitato, consente anche l’impiego di garanzie bancarie non assistite da garanzie reali per i partecipanti diretti non finanziari. La misura è concepita come temporanea e limitata a 12 mesi, con l’obiettivo di preservare il regolare funzionamento dei mercati finanziari ed energetici dell’Unione.

Modifica temporanea delle norme sulle garanzie reali accettabili dalle controparti centrali, estendendo per 12 mesi l’ammissibilità di garanzie pubbliche e introducendo un regime transitorio correlato per alcune operazioni su derivati energetici.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti centrali (CCP) stabilite nell’Unione che accettano garanzie reali ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR). Incide in particolare sui partecipanti diretti non finanziari attivi nei mercati regolamentati del gas e dell’energia elettrica compensati da CCP dell’Unione, e più in generale sulle CCP che trattano derivati su prodotti energetici. La disciplina è temporanea: opera dal 29 novembre 2022 al 29 novembre 2023 per la nuova sezione 2 bis dell’allegato I e fino al 29 novembre 2023 per la qualificazione delle garanzie pubbliche come garanzie altamente liquide. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2022/2311 della Commissione: misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013, che integra il quadro EMIR sui requisiti applicabili alle controparti centrali in materia di garanzie reali. L’intervento è motivato dall’aumento dei prezzi e della volatilità nei mercati dell’energia, che ha determinato un forte incremento dei margini richiesti dalle CCP e conseguenti tensioni di liquidità, soprattutto per le controparti non finanziarie attive nei mercati del gas e dell’energia elettrica.

Finalità e contesto emergenziale

La Commissione introduce una misura di alleggerimento temporaneo per favorire il regolare funzionamento dei mercati finanziari ed energetici dell’Unione e contenere gli effetti delle tensioni di liquidità. La logica dell’intervento è quella di ampliare in via limitata l’insieme delle garanzie reali ammissibili, mantenendo però fermi gli altri presidi di gestione del rischio previsti dal regolamento delegato (UE) n. 153/2013.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni incidono sulle CCP stabilite nell’Unione che, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, devono accettare garanzie altamente liquide con rischio di credito e di mercato minimo. Le misure sono rilevanti in particolare per i partecipanti diretti non finanziari operanti nei mercati regolamentati del gas e dell’energia elettrica compensati da CCP dell’Unione, nonché per le CCP che compensano derivati su prodotti energetici.

Garanzie pubbliche come garanzie altamente liquide

L’articolo 1 del regolamento inserisce nell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 una previsione temporanea secondo cui, fino al 29 novembre 2023, le garanzie pubbliche conformi all’allegato I sono considerate garanzie altamente liquide ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. Si tratta quindi di una deroga temporanea che amplia l’universo delle garanzie utilizzabili presso le CCP.

Regime speciale dell’allegato I: nuova sezione 2 bis

L’allegato del regolamento introduce la sezione 2 bis dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 153/2013, dedicata alle "garanzie pubbliche". Fino al 29 novembre 2023, una garanzia pubblica che non soddisfi le condizioni applicabili a una garanzia emessa da una banca centrale può essere accettata come garanzia se ricorrono cumulativamente le condizioni seguenti:

  • deve essere emessa o garantita da un’amministrazione centrale nel SEE, da amministrazioni regionali o autorità locali nel SEE in assenza di differenze di rischio rispetto all’amministrazione centrale, dalla European Financial Stability Facility, dal meccanismo europeo di stabilità o dall’Unione, se applicabile, oppure da una banca multilaterale di sviluppo stabilita nell’Unione di cui all’articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • la CCP deve poter dimostrare un basso rischio di credito sulla base di una valutazione interna;
  • la garanzia deve essere denominata in una valuta che la CCP sappia gestire adeguatamente oppure in una valuta in cui la CCP compensa transazioni, nei limiti della garanzia necessaria a coprire le esposizioni in tale valuta;
  • la garanzia deve essere irrevocabile e incondizionata, senza possibilità per l’emittente o il garante di opporre esenzioni o difese giuridiche o contrattuali contro il pagamento;
  • deve poter essere onorata entro il periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente e non deve essere soggetta a vincoli regolamentari, giuridici od operativi o a pretese di terzi.

Valutazione interna della CCP

La previsione sull’ammissibilità delle garanzie pubbliche richiede che la CCP utilizzi, per la valutazione del basso rischio di credito, una metodologia definita e oggettiva, che non si basi interamente su pareri esterni. Il regolamento mantiene quindi un approccio prudenziale e basato su presidi interni di risk management.

Deroga per alcune operazioni su derivati energetici

Il regolamento introduce inoltre una modifica all’articolo 62, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013, stabilendo che la sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I non si applica alle operazioni su derivati di cui all’articolo 2, punto 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 nel periodo compreso tra il 29 novembre 2022 e il 29 novembre 2023. La norma opera quindi come ulteriore misura temporanea di alleggerimento per il comparto energetico.

Durata, urgenza ed efficacia

Il regolamento è stato adottato con procedura d’urgenza, in ragione della necessità di ampliare rapidamente l’insieme delle garanzie ammissibili. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure emergenziali hanno durata limitata, essendo espressamente circoscritte al periodo fino al 29 novembre 2023.

Disposizioni principali

Estensione temporanea delle garanzie altamente liquide

All’articolo 39 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è inserito un nuovo comma che, fino al 29 novembre 2023, qualifica come garanzie altamente liquide le garanzie pubbliche che soddisfano le condizioni dell’allegato I, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Deroga temporanea per alcune operazioni su derivati energetici

All’articolo 62, secondo comma, è aggiunta una previsione secondo cui la sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I non si applica alle operazioni su derivati di cui all’articolo 2, punto 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 dal 29 novembre 2022 al 29 novembre 2023.

Nuova sezione 2 bis dell’allegato I: garanzie pubbliche ammissibili

L’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è integrato con una nuova sezione 2 bis che disciplina le condizioni per l’accettazione delle garanzie pubbliche come garanzie ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Condizioni soggettive della garanzia pubblica

La garanzia deve essere esplicitamente emessa o garantita da: (i) un’amministrazione centrale nel SEE; (ii) amministrazioni regionali o autorità locali nel SEE, a condizione che non vi sia differenza di rischio rispetto all’amministrazione centrale per effetto dei poteri fiscali e dell’assetto istituzionale; (iii) la European Financial Stability Facility, il meccanismo europeo di stabilità o l’Unione, se applicabile; (iv) una banca multilaterale di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, stabilita nell’Unione.

Valutazione del basso rischio di credito da parte della CCP

La CCP deve poter dimostrare, sulla base di una valutazione interna, che la garanzia presenta un basso rischio di credito. La valutazione deve essere condotta secondo una metodologia definita e obiettiva e non può basarsi interamente su pareri esterni.

Requisiti di denominazione, irrevocabilità e liquidabilità

La garanzia deve essere denominata in una valuta che la CCP dimostri di saper gestire adeguatamente oppure in una valuta in cui la CCP compensa transazioni, nei limiti della garanzia richiesta per coprire le esposizioni in tale valuta. Deve inoltre essere irrevocabile e incondizionata, senza che l’emittente o il garante possa opporre esenzioni o difese legali o contrattuali al pagamento, e deve poter essere onorata entro il periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente, senza vincoli regolamentari, giuridici od operativi o pretese di terzi.

Entrata in vigore e durata temporanea

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le misure di ampliamento delle garanzie sono temporanee e limitate nel tempo, con scadenza fissata al 29 novembre 2023 per le previsioni espressamente indicate.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarimercati dei derivaticontroparti centraligestione del rischioenergia

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