Regolamento (UE) 2023/66
Regolamento delegato (UE) 2023/66 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2023/66 aggiorna integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, adeguando l’elenco UE dei prodotti a duplice uso alle modifiche intervenute nei regimi internazionali di non proliferazione e di export control. La sostituzione dell’allegato comporta un ampio aggiornamento tecnico dell’elenco di beni, software e tecnologie soggetti ad autorizzazione, con particolare rilievo per i settori nucleare, chimico, biologico, elettronico, telecomunicazioni, sensori/laser, aerospazio e navale. Il testo chiarisce inoltre numerose definizioni, esclusioni e soglie tecniche, imponendo una lettura strettamente conforme ai parametri indicati nelle voci di lista.
Aggiornamento dell'elenco UE dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo nell'export, nell'intermediazione, nel transito e nel trasferimento.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli operatori dell’Unione europea coinvolti nell’esportazione, intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento di prodotti a duplice uso, nonché alle autorità nazionali competenti al controllo. Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2021/821 sostituendone integralmente l’allegato I, cioè l’elenco comune dei prodotti soggetti a controllo; l’allegato contiene categorie merceologiche molto ampie che coprono beni, software e tecnologie nei settori nucleare, materiali speciali, elettronica, calcolatori, telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione, sensori e laser, avionica e navigazione, materiale navale e materiale aerospaziale/propulsione. L’aggiornamento recepisce le modifiche intervenute nel 2021 nei regimi internazionali di non proliferazione e di controllo delle esportazioni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’elenco UE dei prodotti a duplice uso
Il regolamento delegato (UE) 2023/66 modifica il regolamento (UE) 2021/821 sostituendone integralmente l’allegato I. L’intervento aggiorna l’elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo nell’Unione, in coerenza con le modifiche intervenute nel 2021 nei regimi internazionali di non proliferazione e di controllo delle esportazioni.
Contesto e finalità
Il regolamento richiama espressamente la necessità di assicurare un controllo efficace dei prodotti a duplice uso quando sono esportati dall’Unione, transitano nel suo territorio o sono oggetto di servizi di intermediazione prestati da intermediari stabiliti nell’Unione. L’aggiornamento dell’allegato I è motivato dall’esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, la trasparenza dell’elenco e la competitività degli operatori economici.
Entrata in vigore e effetto giuridico
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Struttura dell’allegato I
L’allegato I è il cuore del provvedimento: sostituisce il precedente elenco dei prodotti a duplice uso e lo organizza in categorie da 0 a 9, con ulteriori sotto-voci per sistemi, apparecchiature, componenti, materiali, software e tecnologia. Il testo si fonda su una tecnica normativa fortemente parametrica: i beni sono identificati mediante soglie di prestazione, dimensioni, purezza, frequenza, potenza, temperatura, precisione, portata, resistenza o caratteristiche funzionali specifiche.
Note generali e criteri di interpretazione
Le note generali dell’allegato chiariscono che:
- i riferimenti agli elenchi militari nazionali restano rilevanti per i beni progettati o modificati per uso militare;
- possono essere soggetti ad autorizzazione anche i beni non espressamente elencati quando contengono componenti elencati che costituiscono l’elemento principale e sono facilmente rimovibili;
- i prodotti elencati si intendono nuovi o usati;
- in taluni casi le sostanze chimiche sono individuate anche tramite numero CAS, ma il controllo si applica alla formula strutturale;
- tecnologia e software hanno una definizione ampia, comprendente dati tecnici, assistenza tecnica, programmi e microprogrammi.
Categoria 0 – Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
La categoria 0 disciplina reattori nucleari, barre di controllo, contenitori, pompe, scambiatori di calore, rivelatori di neutroni, impianti di arricchimento dell’uranio, sistemi di separazione isotopica, impianti di conversione dell’uranio, impianti per acqua pesante, fabbricazione di combustibile, riprocessamento del combustibile irraggiato, impianti di conversione del plutonio, materiali nucleari, deuterio, trizio, grafite nucleare e materiali resistenti alla corrosione dell’UF6.
La disciplina è accompagnata da numerose note di esclusione per quantità minime, usi civili non nucleari, applicazioni diagnostiche o prodotti non destinati a reattori. La categoria include anche software e tecnologia per lo sviluppo, la produzione e l’utilizzazione dei beni elencati.
Categoria 1 – Materiali speciali e relative apparecchiature
La categoria 1 copre materiali compositi avanzati, fibre ad alte prestazioni, materiali resistenti al calore e alla corrosione, materiali per riduzione delle osservabili, leghe speciali, materiali magnetici, superleghe, materiali per propellenti, esplosivi, materiali energetici, agenti chimici tossici e precursori. Include inoltre apparecchiature per la produzione, lavorazione e ispezione di tali materiali, come avvolgitori di filamenti, macchine per posa di nastri, impianti di produzione di polveri metalliche, presse isostatiche e sistemi per il trattamento di materiali compositi.
Sono contemplate anche sostanze e agenti biologici e tossine, nonché elementi genetici e organismi geneticamente modificati connessi a specifici rischi biologici. Il regime è articolato da numerose esclusioni, ad esempio per applicazioni civili, mediche, sportive, prodotti confezionati per uso personale, o piccoli quantitativi.
Categoria 2 – Trattamento e lavorazione dei materiali
La categoria 2 disciplina macchine utensili ad alta precisione, rettificatrici, macchine di tornitura e fresatura con controllo numerico, macchine per rifinitura ottica, presse isostatiche, apparecchiature per deposizione di rivestimenti, macchine di misura a coordinate, robot industriali, tavole rotanti basculanti, macchine di fluotornitura, apparecchiature di bilanciamento, simulatori di movimento, forni ad induzione, forni di fusione e colata, pompe e trasduttori di pressione, nonché apparecchiature chimiche e biologiche specifiche nelle voci 2B350-2B352.
Sono indicate soglie molto dettagliate per precisione di posizionamento, numero di assi coordinati, pressioni, temperature e dimensioni, con esclusioni per determinate macchine speciali o applicazioni civili. Sono controllati anche software e tecnologie per sviluppo, produzione e utilizzazione di tali sistemi.
Categoria 3 – Materiali elettronici
La categoria 3 riguarda semiconduttori, circuiti integrati, convertitori ADC/DAC, dispositivi logici programmabili, componenti a microonde, dispositivi superconduttori, componenti elettronici ad alta energia, sorgenti e moduli radiofrequenza, sensori, memorie, dispositivi per trattamento del segnale e materiali semiconduttori avanzati.
Sono disciplinate anche apparecchiature di fabbricazione di semiconduttori, come epitassia, impiantazione ionica, litografia, maschere e reticoli, oltre a materiali epitassiali, resist, composti organo-inorganici, idruri ad alta purezza e materiali ad alta resistenza. La parte tecnologica controlla software e tecnologie per lo sviluppo, la produzione e l’utilizzazione di questi beni, comprese specifiche per GAAFET, ECAD, EUV e tecnologie di fabbricazione di wafer e substrati avanzati.
Categoria 4 – Calcolatori
La categoria 4 controlla calcolatori elettronici ad alte prestazioni, calcolatori numerici con APP superiore a 70 teraFLOPS ponderati, assiemi elettronici per l’aggregazione di prestazioni, computer neurali, ottici e sistemi appositamente progettati per l’intrusione informatica.
La disciplina si estende al software e alla tecnologia connessi. È precisato che, nel calcolo dell’APP, i processori vettoriali e non vettoriali sono ponderati in modo diverso, e che le interconnessioni di rete locale non devono essere conteggiate come aggregazione ai fini del superamento delle soglie, salvo i casi espressamente previsti.
Categoria 5 – Telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione
La parte 1 della categoria 5 controlla apparecchiature di telecomunicazione resistenti a radiazioni o temperature estreme, sistemi di comunicazione subacquei, apparati radio avanzati, riceventi numerici, antenne phased array, apparecchiature di radiogoniometria, sistemi di intercettazione e disturbo mobile, sistemi di sorveglianza IP carrier class e apparati anti-IED. Sono previste numerose esclusioni per comunicazioni cellulari civili, WLAN, reti commerciali, uso bancario, dispositivi consumer e applicazioni OAM.
La parte 2 disciplina la sicurezza dell’informazione: crittografia, token di attivazione crittografica, prodotti con funzioni di cifratura per la riservatezza dei dati, software e tecnologia crittografica, strumenti di neutralizzazione della sicurezza, estrazione dati grezzi e funzioni crittoanalitiche. Il testo contiene una lunga nota di esenzione per prodotti di largo consumo, smart card, apparati bancari, radiotelefoni civili, apparecchiature per reti personali, router limitati a OAM e dispositivi per applicazioni industriali civili connesse.
Categoria 6 – Sensori e laser
La categoria 6 include sistemi sonar e acustici navali, idrofoni, sensori passivi, sistemi di localizzazione subacquea, sensori ottici, tubi intensificatori d’immagine, matrici sul piano focale, apparecchi da ripresa ad alta velocità, specchi ottici e deformabili, componenti ottici, laser e relative apparecchiature, magnetometri, gradiometri magnetici, gravimetri, radar, LIDAR e sensori di pressione per shock ad altissima pressione.
Molte voci sono dedicate a prestazioni di precisione, frequenze, risoluzioni, dimensioni di pixel o elementi, sensibilità radiante, soglie di danneggiamento laser e condizioni di funzionamento spaziale o avionico. La categoria comprende software e tecnologia per sviluppo, produzione e utilizzazione dei beni elencati, inclusi software per beamforming sonar, correzione di gravimetri, droni di rilevazione acustica e tecniche per laser ad alta potenza.
Categoria 7 – Materiale avionico e di navigazione
La categoria 7 disciplina accelerometri, giroscopi, sistemi di misurazione inerziale, inseguitori stellari, ricevitori GNSS, altimetri, sistemi di navigazione subacquea, sistemi di controllo di volo, apparati di guida e sistemi integrati per missili e aeromobili. Include anche apparecchiature di collaudo, calibrazione, allineamento, manutenzione e software/tecnologia dedicati.
Le soglie sono espresse in termini di stabilità di polarizzazione, fattore di scala, errori di navigazione, precisione di rotta, tempi di risposta e capacità di integrazione con riferimenti di posizionamento. Numerose esclusioni riguardano aeromobili civili omologati, manutenzione di livello I o II e alcune funzioni non specificamente legate alla navigazione o al controllo di volo.
Categoria 8 – Materiale navale
La categoria 8 controlla veicoli sommergibili con e senza equipaggio, sistemi di recupero oceanici, componenti per alta profondità, apparati di visione subacquea, sistemi di potenza indipendenti dall’aria, propulsione navale, riduzione del rumore, robot e manipolatori subacquei, nonché apparecchiature anti-sommozzatore e apparecchiature di immersione.
È inoltre disciplinata la schiuma sintattica per uso subacqueo e il relativo software/tecnologia. Le voci sono calibrate su profondità operative, autonomia, portata, potenza, rumorosità e capacità di sollevamento o manovra.
Categoria 9 – Materiale aerospaziale e propulsione
La categoria 9 copre motori aeronautici e marini a turbina a gas, veicoli di lancio spaziale, satelliti, piattaforme spaziali, carichi utili, sistemi di bordo, apparati terrestri di telemetria e simulazione, veicoli suborbitali, motori a razzo liquidi, solidi e ibridi, motori pulsoreattori e a detonazione, UAV, mezzi di supporto al lancio, veicoli di rientro, meccanismi di separazione di stadio, serbatoi propellenti, connettori interstadio e sistemi di spruzzo/nebulizzazione per applicazioni aeronautiche.
Sono controllate anche apparecchiature di prova e produzione, come gallerie aerodinamiche, strutture aerotermodinamiche, camere ambientali, banchi prova motori e sistemi per test di vibrazione o combustione. Il regime include software e tecnologie per sviluppo, produzione e utilizzazione, con particolare attenzione a FADEC, sistemi di guida, ottimizzazione di traiettoria, materiali compositi avanzati e componenti per motori a turbina a gas e propulsione missilistica.
Rilievi operativi per il professionista
Per il pratico, il regolamento impone un controllo preliminare non solo sulla natura del bene, ma anche su parametri tecnici estremamente specifici e sulle esclusioni applicabili. In molti casi, la qualificazione dipende dall’uso finale, dal livello di prestazione o da soglie dimensionali e funzionali; inoltre, software e tecnologia sono spesso controllati autonomamente rispetto all’hardware. Per esportatori, consulenti doganali e legali, l’aggiornamento dell’allegato I richiede quindi una verifica tecnica puntuale della classificazione, delle note di esclusione e dell’eventuale collegamento con regimi internazionali o con le definizioni autonome del regolamento 2021/821.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I del regolamento 2021/821
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 è sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento delegato. In tal modo viene aggiornato l’elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo nell’Unione.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base internazionale dell’elenco
L’allegato I afferma che l’elenco attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare l’Australia Group, il MTCR, il Nuclear Suppliers Group, l’Intesa di Wassenaar e la Convenzione sulle armi chimiche.
Aggiornamento tecnico delle categorie di controllo
L’allegato ripartisce i prodotti controllati in categorie 0-9 e in tre grandi blocchi: sistemi, apparecchiature e componenti; materiali; software; tecnologia. Le voci sono formulate con criteri quantitativi e prestazionali molto specifici (frequenze, potenze, temperature, precisione, portate, dimensioni, purezza, ecc.), e includono numerose esclusioni puntuali per applicazioni civili, medicali, industriali o di consumo.
Regole generali di interpretazione
Le note generali chiariscono, tra l’altro, che i beni non elencati ma contenenti componenti elencati e costituenti l’elemento principale possono essere soggetti ad autorizzazione; che i beni elencati si intendono nuovi o usati; che le sostanze chimiche vanno identificate anche per formula strutturale; e che le nozioni di tecnologia, software, produzione, sviluppo e utilizzazione hanno definizioni autonome e ampie.
Settore nucleare e materiale fissile
La categoria 0 disciplina reattori nucleari, impianti di arricchimento dell’uranio, conversione dell’uranio, produzione di acqua pesante, riprocessamento del combustibile irraggiato, plutonio, deuterio, trizio, torio, grafite nucleare e software/tecnologie correlate. Sono previste soglie e specifiche tecniche rigorose, con esclusioni limitate per piccole quantità, applicazioni civili non nucleari o materiali non destinati a reattori.
Materiali speciali, compositi, chimici e biologici
Le categorie 1 e 2 controllano compositi, fibre ad alte prestazioni, materiali ceramici, leghe avanzate, materiali magnetici, superconduttori, esplosivi, propellenti, precursori chimici e agenti chimici e biologici pericolosi. La lista comprende anche agenti patogeni per uomo, animali e piante, tossine, organismi geneticamente modificati ed elementi genetici, con alcune esclusioni per vaccini, uso medico e prodotti di consumo confezionati.
Elettronica, semiconduttori e sicurezza dell’informazione
La categoria 3 disciplina circuiti integrati avanzati, convertitori ADC/DAC, dispositivi logici programmabili, componenti microonde, materiali per semiconduttori, sensori di segnale e sistemi ad alta energia; la categoria 5, parte 2, controlla sistemi e software di sicurezza dell’informazione, incluse crittografia, token di attivazione crittografica, strumenti di intrusione e funzioni di decrittazione o analisi crittoanalitica, con numerose esenzioni per prodotti di largo consumo, OAM, rete civile, banking e applicazioni industriali connesse.
Telecomunicazioni, sensori, laser e radar
La categoria 5, parte 1, controlla apparati radio, ricevitori GNSS, antenne phased array, intercettazione e disturbo mobile, sorveglianza IP e apparati di contro-IED; la categoria 6 controlla sensori ottici, radar, LIDAR, sistemi sonar, idrofoni, magnetometri, gravimetri e laser ad alte prestazioni, con molte esclusioni per uso civile, medicale, meteorologico, nautico o automobilistico.
Avionica, navigazione e guida
La categoria 7 riguarda accelerometri, giroscopi, sistemi inerziali, star tracker, ricevitori GNSS, altimetri, sistemi di navigazione subacquea, autopiloti, comandi di volo e tecnologie per il controllo attivo di volo, con una disciplina particolarmente severa per applicazioni missilistiche e spaziali. Sono previste esclusioni limitate per aeromobili civili omologati e per attività di manutenzione di livello I e II.
Materiale navale e sistemi subacquei
La categoria 8 disciplina veicoli sommergibili con e senza equipaggio, sistemi di recupero oceanici, componenti per alta profondità, robot subacquei, manipolatori remoti, sistemi di potenza indipendenti dall’aria, propulsione navale, riduzione del rumore subacqueo e apparecchiature anti-sommozzatore, oltre a software e tecnologia correlati.
Aerospazio, razzi, UAV e propulsione
La categoria 9 copre motori aeronautici e marini a turbina a gas, veicoli di lancio spaziale, satelliti e piattaforme spaziali, razzi sonda, motori a razzo liquidi, solidi, ibridi e a ciclo combinato, UAV e dirigibili senza equipaggio, sistemi di lancio, veicoli di rientro, stadi di razzi, serbatoi propellenti e strumenti di supporto a terra, oltre a software e tecnologie di sviluppo, produzione e utilizzo. Numerose voci sono collegate a soglie di portata, spinta, impulso, precisione o resistenza e sono spesso coordinate con controlli su software e tecnologie dedicate.
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