Regolamento (UE) 2022/2001
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2001 della Commissione del 21 ottobre 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ha confermato la persistenza del dumping sulle importazioni di aspartame dalla RPC e il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di cessazione delle misure. Pur avendo rilevato che l’industria dell’Unione non aveva subito un pregiudizio notevole nel periodo d’inchiesta di riesame, ha ritenuto che la situazione restasse fragile e che la cessazione dei dazi avrebbe probabilmente determinato un aumento significativo delle importazioni cinesi a prezzi pregiudizievoli. È stato quindi istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per singoli produttori esportatori e una aliquota generale per gli altri operatori.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di aspartame [N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, N-estere metilico dell’acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico], CAS RN 22839-47-0, classificato al codice NC ex 2924 29 70 e al codice TARIC 2924297005, originario della Repubblica popolare cinese. Incide su importatori, utilizzatori e produttori esportatori cinesi del prodotto in esame; sono previste aliquote individuali per società specificamente individuate e un’aliquota residuale per "tutte le altre società". Il regime si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si inserisce nel quadro del riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già vigenti.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione, pur rilevando che l’industria dell’Unione non aveva subito un pregiudizio notevole nel periodo d’inchiesta di riesame, ha ritenuto che la cessazione delle misure avrebbe probabilmente favorito la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio. Il prodotto interessato è l’aspartame, impiegato come edulcorante sintetico in alimenti, bevande e prodotti farmaceutici.
Procedura e contesto del riesame
Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento (UE) 2016/1247. Il riesame è stato aperto il 29 luglio 2021 su richiesta di HSWT France S.A.S., unico produttore dell’Unione e quindi industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Il periodo dell’inchiesta di riesame ha coperto il 1° luglio 2020-30 giugno 2021, mentre il periodo in esame per l’analisi del pregiudizio ha coperto il 1° gennaio 2018-fine PIR. La Commissione ha consultato le parti interessate, sentito il produttore esportatore cinese che ha collaborato, Changmao, e ha effettuato una verifica presso HSWT France SAS.
Prodotto oggetto del riesame e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello dell’inchiesta iniziale: aspartame CAS RN 22839-47-0, classificato attualmente al codice NC ex 2924 29 70 e al codice TARIC 2924297005. La Commissione ha confermato che il prodotto importato dalla RPC, quello venduto nel mercato interno cinese e quello prodotto nell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi, e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Dumping: metodo di calcolo e margine accertato
La collaborazione dei produttori esportatori cinesi è stata ritenuta insufficiente: Changmao rappresentava meno del 3 % delle importazioni totali di aspartame dalla RPC nell’Unione. La Commissione ha quindi applicato l’articolo 18 del regolamento di base per le conclusioni relative alla RPC nel suo complesso. Per il valore normale ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, ritenendo che nella RPC esistessero distorsioni significative tali da rendere inopportuno l’uso dei prezzi e costi interni cinesi.
Distorsioni significative nella RPC e scelta della Malaysia come paese rappresentativo
La Commissione ha ricostruito il valore normale sulla base di costi esenti da distorsioni, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo. La scelta è stata motivata da un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, dalla disponibilità di dati pubblici pertinenti e dall’esistenza in Malaysia di un produttore della stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame. Per SGAV e profitti sono stati utilizzati i dati finanziari di Ajinomoto (Malaysia) Berhad; per i fattori produttivi principali, il lavoro e l’energia sono stati impiegati, rispettivamente, dati GTA, ILMIA e TNB.
Risultato del calcolo e conclusione sul dumping
Sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha costruito un valore normale franco fabbrica e lo ha confrontato con il prezzo all’esportazione determinato sulla base della banca dati Comext/Eurostat, adeguata al livello franco fabbrica. Il margine di dumping medio ponderato è risultato pari al 27 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Ne è conseguita la conclusione che il dumping è proseguito durante il PIR.
Rischio di persistenza o reiterazione del dumping
La Commissione ha rilevato che la RPC disponeva di una capacità produttiva stimata tra 30 000 e 35 000 tonnellate e di una capacità inutilizzata significativa, capace di coprire quasi l’intero consumo dell’Unione. Ha inoltre osservato che il mercato dell’Unione restava attrattivo per gli esportatori cinesi, in quanto i prezzi medi verso paesi terzi erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. In caso di scadenza delle misure, gli esportatori cinesi avrebbero un forte incentivo a reindirizzare verso l’Unione volumi esportati altrove, a prezzi comunque inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.
Situazione dell’industria dell’Unione e pregiudizio
L’industria dell’Unione era costituita da un solo produttore: Hyet Sweet SAS nel 2018 e HSWT dal 2019 in poi. La produzione, le vendite, la produttività, la redditività e gli investimenti hanno mostrato un’evoluzione generalmente positiva nel periodo in esame. La Commissione ha quindi concluso che non vi era stato un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tuttavia l’industria non aveva recuperato pienamente dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping ed era rimasta in una posizione fragile, con profitti ancora inferiori al livello di riferimento dell’inchiesta iniziale.
Reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure
Pur in assenza di pregiudizio attuale, la Commissione ha valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio nel caso di cessazione dei dazi. Ha considerato la capacità inutilizzata in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e un significativo undercutting potenziale, indicato in una fascia compresa tra il 25 % e il 50 %. La conclusione è stata che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping e la reiterazione di un pregiudizio notevole.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l’interesse dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Ha ritenuto che il mantenimento delle misure fosse nell’interesse dell’industria dell’Unione, mentre per importatori e utilizzatori non sono emersi elementi tali da dimostrare un impatto sproporzionato. La prosecuzione delle misure è stata quindi considerata conforme all’interesse dell’Unione.
Dispositivo finale
Il regolamento conferma dunque il mantenimento delle misure antidumping definitive sull’aspartame originario della RPC. Le aliquote variano per produttore esportatore e una disposizione specifica consente l’estensione a nuovi esportatori che soddisfino determinate condizioni probatorie. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della RPC. Le aliquote sono fissate al 55,4 % per Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, al 59,4 % per il gruppo Sinosweet, al 59,1 % per il gruppo Niutang, al 58,8 % per Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd., Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd. e Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., e al 59,4 % per tutte le altre società.
Applicazione a nuovi esportatori
L’articolo 1, paragrafo 3, prevede che nuovi produttori esportatori della RPC possano essere aggiunti al regime e assoggettati all’aliquota media ponderata delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, purché dimostrino di non aver esportato nel periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, di non essere collegati a esportatori o produttori soggetti alle misure e di aver effettuato esportazioni o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione verso l’Unione dopo tale periodo.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Riesame in previsione della scadenza e valutazione del dumping
La Commissione ha aperto il riesame su richiesta dell’unico produttore dell’Unione, HSWT France S.A.S., ritenendo sufficienti gli elementi di prova del rischio di persistenza o reiterazione del dumping. Poiché la collaborazione dei produttori esportatori cinesi è stata limitata, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha ricostruito il valore normale con la metodologia dell’articolo 2, paragrafo 6 bis.
Valore normale e paese rappresentativo
Per effetto delle distorsioni significative riscontrate nella RPC, la Commissione ha ritenuto inopportuno usare prezzi e costi interni cinesi e ha costruito il valore normale sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni. È stata scelta la Malaysia come paese rappresentativo e Ajinomoto (Malaysia) Berhad come fonte per SGAV e profitti; per materie prime, lavoro ed energia sono stati utilizzati dati GTA, ILMIA e TNB.
Esito sul dumping
Il margine di dumping medio ponderato è stato determinato nel 27 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. La Commissione ha quindi concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
La Commissione ha rilevato capacità produttiva e capacità inutilizzata rilevanti nella RPC, un mercato dell’Unione attrattivo e prezzi cinesi verso paesi terzi inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. Ha pertanto concluso che, in assenza di misure, aumenterebbero le esportazioni oggetto di dumping e si materializzerebbe il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole.
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