Regolamento (UE) 2022/2002
Regolamento (UE) 2022/2002 della Commissione del 21 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di diossine e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi applicabili a diossine e PCB diossina-simili in diversi alimenti, modificando il regolamento (CE) n. 1881/2006. L’intervento tiene conto del parere EFSA del 2018 e della revisione in corso dei fattori di tossicità equivalente dell’OMS, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della salute umana in attesa del completamento di tale revisione. Vengono introdotti nuovi limiti per talune carni e fegati, estesi i limiti per le uova di gallina a tutte le uova di pollame salvo quelle di oca, ricompresi il muscolo dell’addome dei granchi e ridotti i tenori massimi per latte e prodotti lattiero-caseari. È inoltre previsto un regime transitorio per i prodotti già immessi legalmente sul mercato prima del 1° gennaio 2023.
Modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 aggiornando i tenori massimi di diossine e PCB diossina-simili in vari prodotti alimentari.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e ai prodotti alimentari elencati nell’allegato del regolamento modificato, nell’intero territorio dell’Unione europea. Riguarda in particolare carni e prodotti a base di carne di specifiche specie, fegati e prodotti derivati, crostacei (per il muscolo delle appendici e dell’addome), latte crudo e prodotti lattiero-caseari, uova di pollame e ovoprodotti, con esclusione delle uova di oca. Restano fuori dall’ambito i prodotti non contemplati dalla sezione 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 come modificato, nonché i prodotti legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023, che possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Modifica dei limiti di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1881/2006, che fissa i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, aggiornando la disciplina relativa a diossine e PCB diossina-simili. La misura è adottata in un contesto di elevata attenzione sanitaria, alla luce del parere EFSA del 2018 e dell’esigenza di attendere il completamento, previsto nel 2023, del riesame dei fattori di tossicità equivalente dell’OMS.
Finalità e contesto scientifico
Il legislatore europeo richiama il dato scientifico secondo cui l’esposizione alimentare cronica alle diossine e ai PCB diossina-simili supera in modo significativo la dose settimanale tollerabile fissata dall’EFSA per tutte le fasce d’età. In questo quadro, il regolamento mira a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i gruppi vulnerabili, intervenendo sui prodotti per i quali sono disponibili nuovi dati di occorrenza nella banca dati dell’Autorità.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda la sezione 5 "Diossine e PCB" dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e incide su più categorie di alimenti:
- carni e prodotti a base di carne di bovini, ovini, caprini, pollame, suini, equini, coniglio, cinghiale, selvaggina da penna e cervo;
- fegati di bovini, caprini, ovini, pollame, suini, equini e selvaggina da penna, nonché prodotti derivati;
- crostacei, con ricomprensione del muscolo dell’addome oltre a quello delle appendici;
- latte crudo, prodotti lattiero-caseari e grasso del burro;
- uova di pollame e ovoprodotti, con esclusione delle uova di oca.
Nuovi tenori massimi per carni e prodotti a base di carne
Il punto 5.1 dell’allegato è sostituito con una tabella aggiornata di limiti massimi, espressi in pg/g di grasso. La disciplina copre specifiche specie animali e distingue i valori per diossine e per la somma di diossine e PCB diossina-simili. Il regolamento inserisce anche i limiti per le nuove categorie oggetto di estensione, come caprini, equini, coniglio, cinghiale, selvaggina da penna e cervo.
Nuovi limiti per i fegati
Il punto 5.2 è sostituito con valori specifici per fegati e prodotti derivati. I limiti sono espressi in pg/g di peso fresco per le diossine e in ng/g di peso fresco per la somma di diossine e PCB diossina-simili. La norma distingue tra fegato di bovini/capprini/pollame/suini/equini, fegato di ovini e fegato di selvaggina da penna.
Crostacei: estensione dell’applicazione
Al punto 5.3 vengono soppressi la nota (44) e la frase che limitava l’applicazione al muscolo delle appendici per granchi e crostacei analoghi. La modifica risponde all’esigenza di includere anche il muscolo dell’addome di tali crostacei, considerato il consumo effettivo di più parti dell’animale.
Riduzione dei limiti per latte e prodotti lattiero-caseari
Il punto 5.8 è sostituito con limiti più bassi per latte crudo, prodotti lattiero-caseari e grasso del burro. La scelta è motivata dalla disponibilità di nuovi dati di occorrenza e dalla necessità di tutelare in modo rafforzato la salute umana, in particolare quella dei gruppi più vulnerabili.
Riduzione dei limiti per uova di pollame e ovoprodotti
Il punto 5.9 è sostituito e prevede tenori massimi per uova di pollame e ovoprodotti, con esclusione delle uova di oca. L’effetto pratico è l’estensione del regime applicabile alle uova di gallina a tutte le uova di pollame non espressamente escluse.
Regime transitorio
Per agevolare l’adeguamento degli operatori del settore alimentare, i prodotti alimentari interessati che siano stati legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. La clausola transitoria tiene conto anche della lunga conservabilità di alcuni prodotti oggetto della modifica.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2023. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 conformemente all’allegato del nuovo regolamento, intervenendo sulla sezione 5 relativa a "Diossine e PCB".
Nuovi tenori massimi per carni e prodotti a base di carne
Il punto 5.1 dell’allegato è sostituito e introduce o aggiorna i tenori massimi per carni e prodotti a base di carne di bovini, ovini, caprini, pollame, suini, equini, coniglio, cinghiale, selvaggina da penna e cervo, con limiti espressi in pg/g di grasso; per alcune voci sono previsti anche valori in ng/g di grasso per la somma di diossine e PCB diossina-simili.
Nuovi tenori massimi per i fegati
Il punto 5.2 sostituisce i limiti per fegato di bovini, caprini, ovini, pollame, suini, equini e selvaggina da penna, nonché per i prodotti derivati, con valori distinti per diossine e per la somma di diossine e PCB diossina-simili, espressi in pg/g di peso fresco e ng/g di peso fresco.
Crostacei: estensione del campo materiale
Al punto 5.3 sono soppresse la nota (44) e la frase che limitava l’applicazione ai soli granchi e crostacei analoghi al muscolo delle appendici, così da estendere il riferimento anche al muscolo dell’addome dei crostacei interessati.
Riduzione dei limiti per latte e prodotti lattiero-caseari
Il punto 5.8 è sostituito e riduce i tenori massimi per latte crudo, prodotti lattiero-caseari, compreso il grasso del burro, prevedendo limiti più restrittivi per diossine e per la somma di diossine e PCB diossina-simili.
Riduzione dei limiti per uova di pollame e ovoprodotti
Il punto 5.9 è sostituito e stabilisce limiti per uova di pollame e ovoprodotti, con esclusione delle uova di oca, estendendo di fatto il regime già previsto per le uova di gallina a tutte le uova di pollame non escluse.
Regime transitorio per i prodotti già commercializzati
Ai sensi dell’articolo 2, i prodotti alimentari di cui all’allegato che siano stati legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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