Regolamento (UE) 2023/126
Regolamento delegato (UE) 2023/126 della Commissione del 21 ottobre 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio dei consumi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica, per il dominio dei consumi, il numero e i titoli delle variabili che devono essere raccolte nell’ambito dell’indagine sul bilancio delle famiglie (HBS). L’atto integra il regolamento (UE) 2019/1700 e si colloca nel sistema europeo di statistiche sulle persone e sulle famiglie basate su dati campionari. L’allegato contiene un elenco molto dettagliato delle variabili tecniche, anagrafiche, socioeconomiche, reddituali, patrimoniali e di consumo da trasmettere. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento delegato che stabilisce il numero e i titoli delle variabili da raccogliere nel dominio dei consumi per l’indagine sul bilancio delle famiglie (HBS) ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700.
Ambito di applicazione
Si applica alla produzione e trasmissione di dati statistici europei sulle persone e sulle famiglie nel dominio dei consumi, con riferimento specifico all’indagine sul bilancio delle famiglie (Household Budget Survey, HBS). Vincola gli Stati membri nell’ambito del quadro comune istituito dal regolamento (UE) 2019/1700 e riguarda il set di dati e le variabili elencate nell’allegato; non disciplina soggetti privati direttamente, ma impone obblighi statistici alle autorità nazionali competenti. È testo rilevante ai fini del SEE. L’articolo 1 rinvia all’allegato per il numero e i titoli delle variabili; l’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Regolamento delegato (UE) 2023/126: numero e titoli delle variabili per il dominio dei consumi
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700 nel settore delle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie. La sua finalità è precisare, per l’indagine sul bilancio delle famiglie (HBS), il numero e i titoli delle variabili da rilevare nel dominio dei consumi, così da soddisfare le esigenze informative delle tematiche dettagliate e garantire omogeneità nella raccolta e trasmissione dei dati negli Stati membri.
Finalità e contesto normativo
L’atto si colloca nel quadro comune per le statistiche europee basate su dati campionari previsto dal regolamento (UE) 2019/1700. Dai considerando emerge che l’HBS è considerata uno strumento essenziale sia per la costruzione dei pesi di indicatori macroeconomici rilevanti, come gli indici dei prezzi al consumo e gli indici armonizzati dei prezzi al consumo, sia per la descrizione della spesa per consumi delle famiglie in relazione a reddito, abitazione e caratteristiche demografiche e socioeconomiche. Il regolamento è qualificato come testo rilevante ai fini del SEE.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda il dominio dei consumi dell’indagine sul bilancio delle famiglie e si applica alle autorità statistiche degli Stati membri tenute a raccogliere e trasmettere i dati secondo il quadro del regolamento (UE) 2019/1700. Non contiene una disciplina settoriale generale dei consumi, ma un elenco tecnico e armonizzato di variabili statistiche da utilizzare nella produzione dei dati europei.
Regola generale stabilita dall’articolo 1
L’articolo 1 rinvia all’allegato per la determinazione del numero e dei titoli delle variabili del set di dati. L’allegato costituisce quindi la parte sostanziale dell’atto, perché definisce in modo analitico le variabili richieste per ciascuna area tematica.
Contenuto dell’allegato
L’allegato organizza le variabili per grandi aree tematiche. In apertura sono previste variabili tecniche sulla raccolta dei dati, come anno o anni dell’indagine, date della prima intervista, strato e unità primaria di campionamento. Seguono variabili di identificazione della famiglia e dei componenti, variabili di peso finale, modalità di intervista e localizzazione geografica, con indicazioni su paese di residenza, regione e grado di urbanizzazione.
Caratteristiche della persona e della famiglia
L’allegato include variabili demografiche e socioeconomiche relative al sesso, all’età, allo stato civile, alla cittadinanza e alla provenienza migratoria, nonché alla composizione del nucleo familiare e alla presenza di partner nella stessa famiglia. Sono previste anche variabili sullo stato di salute percepito, sulle limitazioni funzionali e sulla partecipazione al mercato del lavoro, con informazioni su condizione lavorativa principale, professione, attività economica, tempo pieno o parziale, posizione nella professione, settore di occupazione e stabilità dell’occupazione. Ulteriori variabili riguardano il livello di istruzione conseguito e la partecipazione all’istruzione o formazione formale.
Condizioni di vita, redditi, patrimonio e debiti
Il regolamento ricomprende variabili sulle condizioni abitative, come titolo di godimento, tipo di abitazione e numero di stanze. In materia di risorse economiche, sono previste variabili sul reddito annuo totale netto, sulle componenti principali dei redditi, sui redditi in natura, sugli affitti figurativi e sulla fonte di reddito principale. L’allegato disciplina inoltre elementi patrimoniali, compreso il valore dell’abitazione principale e i risparmi, nonché imposte, mutui, rimborsi mensili e arretrati nei pagamenti.
Consumi e classificazione COICOP
La parte più ampia dell’allegato riguarda i consumi in base alla classificazione COICOP. Sono previste variabili di spesa per numerose categorie, tra cui prodotti alimentari e bevande analcoliche, bevande alcoliche e tabacchi, abbigliamento e calzature, abitazione e utenze, arredamento e manutenzione della casa, salute, trasporti, informazione e comunicazione, ricreazione e cultura, istruzione, ristorazione e alloggio, servizi finanziari e assicurativi, assistenza alla persona e protezione sociale. Sono inoltre previste variabili per i consumi propri, per le spese transfrontaliere e, in forma facoltativa, per i quantitativi, con specifiche indicazioni di trasmissione a livello di 5 cifre della COICOP per alcune categorie.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Determinazione delle variabili del dominio dei consumi
L’articolo 1 stabilisce che il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio dei consumi sono quelli indicati nell’allegato. Il regolamento integra il regolamento (UE) 2019/1700, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e dà attuazione alle esigenze informative individuate per le tematiche dettagliate dell’HBS.
Limite quantitativo delle variabili
Nel considerando 3 si precisa che, per il dominio dei consumi, il numero di variabili da rilevare non dovrebbe superare di oltre il 5 % il numero di variabili indicato nel primo atto delegato adottato per tale dominio; il presente atto è qualificato come primo atto delegato per il dominio dei consumi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato: elenco delle variabili HBS
L’allegato elenca le variabili del dominio dei consumi per temi e tematiche dettagliate, includendo variabili tecniche e sostanziali relative a raccolta dati, identificazione, pesi, modalità di intervista, localizzazione, caratteristiche della persona e della famiglia, salute, lavoro, istruzione, condizioni abitative, redditi, patrimonio, debiti, arretrati e consumi secondo COICOP, oltre a consumi propri, spese transfrontaliere e quantitativi facoltativi.
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