Regolamento (UE) 2022/1993
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1993 della Commissione del 20 ottobre 2022 che approva l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva, per il tipo di prodotto 19, l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione deriva dall’esito favorevole della valutazione tecnica svolta nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi esistenti e tiene conto del parere del comitato sui biocidi dell’ECHA. L’efficacia dell’approvazione è subordinata a condizioni specifiche, incluse cautele per la valutazione del prodotto, con attenzione a esposizione, rischi per utenti non professionali e pubblico, nonché agli eventuali residui in alimenti o mangimi.
Approvazione dell’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 19.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’approvazione, a livello dell’Unione, di un principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 ("repellenti e attrattivi") ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda gli operatori che intendono immettere sul mercato o autorizzare biocidi contenenti tale sostanza, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. L’approvazione è subordinata alle condizioni tecniche e di rischio indicate nell’allegato; non emerge un’esclusione generale, ma il testo precisa che nella valutazione del prodotto devono essere considerati anche usi non esaminati nella valutazione del principio attivo e i possibili impatti su utilizzatori non professionali, pubblico generale e, se del caso, su alimenti e mangimi.
Approvazione dell’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium per i biocidi di tipo 19
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1993 della Commissione approva, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 19. La misura recepisce l’esito della procedura di valutazione svolta nel quadro del programma di riesame dei principi attivi esistenti e si fonda sul parere del comitato sui biocidi dell’ECHA, ritenendo che l’approvazione sia possibile a determinate condizioni.
Contesto normativo e iter di valutazione
Il principio attivo figurava nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La valutazione è stata completata dalla competente autorità spagnola, designata come Stato membro relatore, che ha trasmesso alla Commissione la relazione di valutazione e le conclusioni già il 1° settembre 2010. Successivamente si sono svolte discussioni tecniche prima presso la Commissione e, dopo il 1° settembre 2013, presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1° settembre 2013 continuano a essere esaminate secondo il regime della direttiva 98/8/CE. In questo quadro, il 3 dicembre 2021 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
Esito della valutazione e condizioni di approvazione
Dal parere emerge che i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti il principio attivo possono essere ritenuti conformi ai requisiti della direttiva 98/8/CE, in particolare all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), purché siano rispettate determinate prescrizioni d’uso. Per questo motivo la Commissione procede all’approvazione del principio attivo, ma subordina l’autorizzazione dei biocidi alle condizioni riportate nell’allegato.
L’allegato indica:
- nome comune e denominazione IUPAC del principio attivo;
- numeri di identificazione CE 289-699-3 e CAS 89997-63-7;
- grado minimo di purezza pari al 100 % p/p dell’estratto valutato;
- data di approvazione: 1° febbraio 2024;
- scadenza dell’approvazione: 31 gennaio 2034;
- tipo di prodotto: 19.
Prescrizioni per la valutazione del prodotto
L’autorizzazione dei biocidi contenenti il principio attivo è soggetta a specifiche condizioni di cautela nella fase di valutazione del prodotto. In particolare, occorre prestare attenzione a:
- esposizioni, rischi ed efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione che non sia stato considerato nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione;
- esposizione e rischi potenziali per gli utilizzatori non professionali;
- esposizione e rischi potenziali per il pubblico in generale.
Residui in alimenti e mangimi
Il regolamento prevede un’ulteriore verifica per i prodotti che possano lasciare residui in alimenti o mangimi. In tali casi, deve essere valutata la necessità di:
- fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR), oppure
- modificare gli LMR esistenti,
in conformità ai regolamenti (CE) n. 470/2009 e (CE) n. 396/2005. Devono inoltre essere adottate adeguate misure di attenuazione del rischio per garantire che tali livelli non siano superati.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, secondo la formula standard dell’articolo 2.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, a condizione del rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato (articolo 1).
Data di applicazione e durata dell’approvazione
Secondo l’allegato, la data di approvazione è fissata al 1° febbraio 2024 e la scadenza dell’approvazione al 31 gennaio 2034.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi
La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione. Deve inoltre essere dedicata particolare attenzione all’esposizione e ai rischi potenziali per gli utilizzatori non professionali e per il pubblico in generale.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti in conformità ai regolamenti (CE) n. 470/2009 e (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio per evitare il superamento dei relativi limiti.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
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