Cassazione Penale, Sentenza n. 16253/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
1) Il ricorrente contestava la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 219, comma 3, legge fallimentare, sostenendo che l'esclusione dell'attenuante era basata sulla mancata quantificazione del danno a causa dell'assenza delle scritture contabili e che tale lacuna probatoria non poteva essere utilizzata contro di lui; inoltre rilevava che l'indicazione di un elevato ammontare dell'attivo (oltre 750.000 euro) derivava da un bilancio del 2014 anteriore alla sua nomina di amministratore nel 2017 e non era attendibile alla luce dell'inattività della società e delle perdite successive. 2) Il ricorrente deduceva inoltre l'assenza di motivazione rispetto all'eccezione sull'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato il 17 maggio 2019, prodotte dal PM esclusivamente per una eventuale perizia grafologica e comunque utilizzate dal Tribunale nella sentenza di condanna; tale censura era stata sollevata anche in appello ma non menzionata dalla Corte d'Appello nella motivazione della propria decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha confermato il principio secondo cui l'occultamento delle scritture contabili che impedisca la ricostruzione dei fatti di gestione e la dimostrazione del danno ai creditori esclude l'applicabilità dell'attenuante di speciale tenuità; ha inoltre richiamato che l'onere della prova dell'attenuante grava sull'imputato. I giudici hanno ritenuto rilevanti e congrue le valutazioni dei giudici di merito circa la scomparsa della contabilità, la mancata reperibilità di un consistente attivo (indicato negli atti) e la condotta del Tagliatti (disponibilità dei beni non chiarita e mancata consegna della documentazione al curatore), elementi dai quali discende l'esclusione dell'attenuante. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che, anche qualora le dichiarazioni spontanee fossero state acquisite ai soli fini di una perizia grafologica, il giudizio di condanna si fondava in ogni caso su altri elementi decisivi (verbale di consegna delle scritture, ammissione di possesso e impegno a consegnare) e che la doglianza era generica e non confrontava le argomentazioni probatorie che avevano determinato la condanna. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza depositata in data 05/02/2026.
Norme richiamate
art. 219, comma 3, legge fallimentare
La Corte interpreta la norma nel senso che l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile quando l'occultamento delle scritture rende impossibile la ricostruzione della gestione e la dimostrazione del danno subito dalla massa dei creditori; inoltre sottolinea che l'onere della prova della circostanza attenuante grava sull'imputato
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023; Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018)
Sezioni unite e Sez. 5 richiamate negli atti
I precedenti indicati confermano il principio secondo cui la sottrazione delle scritture che impedisca la ricostruzione delle vicende societarie e del danno ai creditori esclude l'attenuante; tali precedenti sono stati applicati per legittimare la decisione impugnata
Massime di principio
- La sottrazione o la totale scomparsa delle scritture contabili, quando rende impossibile ricostruire la gestione e quantificare il danno, impedisce l'applicazione dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità; l'onere di dimostrare l'attenuante è a carico dell'imputato
- La presenza in atti di elementi che documentano la disponibilità e la mancata restituzione di beni facenti parte dell'attivo rafforza l'ipotesi che la sparizione della contabilità abbia avuto effetto pregiudizievole sui creditori e giustifica l'esclusione dell'attenuante
- Se dichiarazioni spontanee sono acquisite per un preciso e limitato fine (es. perizia grafologica), la loro utilizzazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità dell'intero materiale probatorio; occorre valutare se il giudizio sia comunque fondato su altri elementi decisivi
- Quando si censura l'omissione motivazionale da parte del giudice, il ricorrente deve spiegare concretamente il rapporto tra la presunta omissione e gli altri elementi della motivazione; un'eccezione generica e non collegata ai punti decisivi della sentenza è inammissibile o inefficace
- In materia di bancarotta documentale il giudice di merito ha margine per apprezzare la congruenza delle risultanze patrimoniali e il loro collegamento alle condotte dell'amministratore; l'assenza di contabilità può di per sé compromettere la ricostruzione dei fatti e aggravare la posizione dell'imputato
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