Cassazione Civile, Sentenza n. 5040/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Bendel aveva convenuto il Perlini per ottenere il riconoscimento della comproprietà sul sottopasso (mapp. 234/6) e sulla corte (mapp. 289), la rimozione di cose e manufatti posti nel sottopasso e nella corte, il divieto di parcheggio in tali aree, la rimozione di un pluviale posto sul lato perimetrale e il risarcimento dei danni per l'abuso della cosa comune. In primo grado il Tribunale di Verona dichiarò l'attrice comproprietaria del sottopasso e respinse le altre domande; in appello la Corte d'Appello di Venezia dichiarò la corte mapp. 289 comune tra le parti, condannò Perlini a deviare lo scarico del pluviale secondo le prescrizioni del CTU e condannò Bendel ad arretrare due comignoli; per il resto confermò il primo grado. La Bendel impugnò in Cassazione sette motivi; Perlini resistette con controricorso e ricorso incidentale. La Corte di cassazione ha esaminato questioni di interpretazione del titolo costitutivo della servitù di passaggio, di applicazione delle norme sulle distanze degli impianti (comignoli) e di usucapione/comproprietà, nonché profili processuali relativi all'ammissibilità dei motivi e all'omessa pronuncia su specifiche domande (in particolare la richiesta di risarcimento danni).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo del ricorso principale (omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni riproposta in appello), ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quel profilo e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione affinché si pronunci anche sul risarcimento dei danni e liquidi le spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi del ricorso principale sono stati rigettati come infondati o inammissibili; il ricorso incidentale del Perlini è stato integralmente rigettato. La sentenza di merito resta dunque in vigore per le statuizioni non censurate (tra cui la dichiarazione di comunione della corte mapp. 289 e gli ordini relativi al pluviale e ai comignoli) salvo il rinvio per la decisione sul risarcimento danni. È stato altresì rilevato l'obbligo, se dovuto, per il ricorrente incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (art.13 DPR 115/2002).
Norme richiamate
art. 890 c.c.
Rilevata la presunzione di nocività/pericolosità per talune costruzioni e impianti: in presenza di regolamento comunale che disponga distanze la presunzione è assoluta; in difetto resta una presunzione relativa che può essere superata dimostrando l'assenza del pericolo mediante accorgimenti
art. 889 c.c.
Applicata la distanza di due metri quale parametro richiamato dalla giurisprudenza (in mancanza di specifica distanza regolamentare) per taluni elementi come i comignoli/canna fumaria
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio generale di interpretazione del contenuto dei titoli; la Corte ha però ritenuto che la domanda proposta in primo grado non fosse fondata esclusivamente sulla violazione contrattuale del divieto di sosta ma su un presunto uso anomalo della cosa comune
art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4 e 5)
Parametri di ammissibilità e motivazione dei motivi di cassazione: molti motivi sono stati dichiarati inammissibili o rigettati per difetto di specificazione (soprattutto ai sensi del n.5 relativo all'omesso esame di fatti decisivi) o perché si tentava di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le domande dedotte dalle parti: la Corte ha censurato l'omessa pronuncia sul risarcimento danni per questo motivo
artt. 1117 e 818 c.c.
Richiamati dalle parti con riferimento alla natura dei beni comuni e alla disciplina delle pertinenze; la Corte ha ritenuto che la decisione sia fondata sul titolo di acquisto e sulla CTU, non su un automatica applicazione dell'art. 818
art. 1146 c.c., art. 1158 c.c., art. 1164 c.c.
Norme richiamate dal resistente in tema di usucapione e modalità di acquisto della proprietà per possesso; la Corte ha confermato che per ottenere l'usucapione di una quota di cosa comune è necessaria la prova del possesso esclusivo e inequivocabile (possessione uti dominus)
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati in relazione alla compensazione delle spese di lite: la questione è stata assorbita dal rinvio disposto per la pronuncia sul risarcimento danni
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando un regolamento edilizio comunale fissa distanze per impianti tecnologici a vista, quelle distanze prevalgono e producono una presunzione stringente di pericolosità; in mancanza di una disciplina regolamentare si applicano le regole codicistiche (es. art. 889) e la presunzione di pericolo è relativa e superabile con adeguata prova
- La tutela delle parti sulle cose comuni può essere perseguita sia con l'azione di accertamento della comproprietà/parti comuni sia con l'azione per abuso/uso anomalo della cosa comune; è importante calibrarne correttamente la domanda iniziale perché il giudice decide nei limiti di quanto richiesto
- Il contenuto letterale del titolo (contratto/rogito) è prevalente nell'interpretazione della servitù: se il titolo proibisce la sosta, la tesi contrattuale può prevalere, ma in sede giudiziale occorre che la domanda formuli e sostenga espressamente la violazione contrattuale; altrimenti il giudice valuta l'uso concreto della cosa comune
- Per ottenere l'usucapione di una quota in comproprietà non basta la mera esclusione temporanea degli altri comproprietari: è necessaria la dimostrazione di un possesso durevole, esclusivo e inequivocabile (possessione uti dominus) incompatibile con la titolarità altrui
- In Cassazione i motivi ex art. 360, n.5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi richiedono indicazione puntuale del fatto omesso e della sua decisività; censure generiche o che sostanzialmente chiedono un nuovo esame del merito sono inammissibili
- Il giudice di merito ha l'obbligo di pronunciare su tutte le domande formulate dalle parti: l'omessa pronuncia su una domanda rilevante comporta cassazione e rinvio per decisione sul punto
- Nel contenzioso relativo a parti comuni, le risultanze peritali (CTU) hanno forte valore probatorio; il giudice deve motivare l'adesione o il diverso apprezzamento di tali risultanze, ma il richiamo alla perizia, adeguatamente motivato, è legittimo
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