Cassazione Penale, Sentenza n. 26427/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Piccione impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma in quanto, a seguito del rinvio disposto da questa Corte, la Corte di appello avrebbe: (1) violato il principio indicato nella pronuncia rescindente non valutando adeguatamente la prospettazione difensiva di legittima difesa/condotta meramente difensiva rispetto all'aggressione asserita dalla persona offesa, basando la sua affermazione di responsabilità sulla sola oggettività delle lesioni e sulle dichiarazioni della vittima; (2) omesso di pronunciarsi in modo motivato sulla contestata recidiva (aggravante), che risultava devoluta al giudice d'appello con l'appello e che, secondo la difesa, era stata assorbita dalla pronuncia rescindente e quindi doveva essere esaminata nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo la motivazione della Corte di appello adeguata: la sentenza ha individuato elementi oggettivi (lesioni al collo, concordanza delle dichiarazioni su una lite) e ha spiegato perché la versione difensiva di un mero "scansare" non era credibile né in grado di spiegare le lesioni rilevate; inoltre ha considerato sproporzionata la reazione attribuita all'imputato e non provata l'aggressione posta in essere dalla vittima. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte di appello non ha deciso sulla recidiva nonostante la pronuncia di cassazione precedente avesse ritenuto la questione assorbita e dunque devoluta al giudice di rinvio. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio su tale punto; per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Richiamato dalla Corte di appello per la riqualificazione del fatto come lesioni personali; la norma è stata applicata per qualificare penalmente le lesioni riscontrate sulla vittima
Utilizzato in combinazione con l'art. 582 (come indicato nella sentenza impugnata) nella riqualificazione dei capi di imputazione; indicazione d'uso per specifiche ipotesi di lesioni
Riferito come circostanza collegata alla riqualificazione (aggravante/contesto relazionale) in relazione ai reati commessi nei confronti della convivente/partner
Richiamato in motivazione come principio processuale: se in Cassazione alcuni motivi sono accolti e altri dichiarati assorbiti, il giudice del rinvio deve riesaminare e decidere anche sui motivi assorbiti che siano stati regolarmente devoluti al giudice di secondo grado
Massime di principio
- Se la difesa prospetta la legittima difesa o una reazione difensiva, il giudice deve affrontare esplicitamente la questione della credibilità della versione difensiva e valutare la proporzionalità della reazione rispetto all'aggressione denunciata; la mera constatazione delle lesioni non esonera il giudice dall'esaminare la prospettazione difensiva.
- Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza per alcuni profili e dichiara altri motivi "assorbiti", il giudice al quale si rinvia è tenuto a riesaminare e a decidere anche sui motivi assorbiti che siano stati regolarmente devoluti nell'appello; la mancata pronuncia su tali profili può determinare un nuovo annullamento limitato.
- La valutazione della recidiva (o di altre aggravanti) richiede una motivazione specifica: se la recidiva è stata contestata e devoluta in appello, il giudice di rinvio non può omettere di esaminarla richiamando genericamente l'assenza di oggetto del rinvio.
- La rideterminazione della pena in sede di rinvio deve tenere conto di tutte le questioni di fatto e di diritto effettivamente decise: questioni non trattate o non motivate sulla recidiva o sull'esistenza di precedenti possono comportare la necessità di un ulteriore giudizio di merito.
- In pratica, per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è essenziale: (a) far valere e documentare tempestivamente qualsiasi prospettazione di legittima difesa; (b) contestare in appello ogni valutazione sulla recidiva e chiedere espressa motivazione; (c) se la Cassazione annulla parzialmente, vigilare che il giudice di rinvio si pronunci anche sui motivi assorbiti.
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