Cassazione Civile, Ordinanza n. 20960/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria credito)
La controversia
La vicenda origina da un concordato preventivo in continuità omologato e poi dichiarato eseguito e chiuso. Nel corso dell’esecuzione della procedura, la debitrice concluse con alcune banche un accordo di rinegoziazione/riscadenzamento dei crediti, qualificato come accordo in esecuzione di piani attestati ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. Successivamente fu dichiarato il fallimento della società. Una banca, poi sostituita da cessione pro soluto del credito in blocco a una veicolo, presentò domanda di insinuazione al passivo per crediti ipotecari e chirografari; il giudice delegato respinse la domanda, ritenendo che i crediti fossero stati regolati nell’ambito del concordato chiuso con effetto esdebitatorio e che la documentazione fosse incompleta. L’opposizione ex art. 98 l. fall. fu rigettata dal Tribunale di Vercelli, che ritenne definitivamente preclusa la pretesa creditoria perché il concordato era stato chiuso con effetto esdebitatorio e non era stata proposta opposizione al decreto di chiusura. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 136 l. fall., sostenendo che il decreto di chiusura del concordato sarebbe meramente formale e privo di effetti sostanziali, che il concordato omologato non avrebbe prodotto effetto esdebitatorio in assenza di integrale adempimento, e che il credito azionato derivava in realtà da nuovi accordi di riscadenzamento conclusi dopo la chiusura della procedura, quindi insinuabili al passivo fallimentare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha però precisato che non è corretto affermare, in via generale, che il concordato preventivo omologato e poi dichiarato eseguito e chiuso non produca alcun effetto esdebitatorio: i creditori insoddisfatti avrebbero dovuto attivare i rimedi previsti per la risoluzione del concordato e, non avendolo fatto, restano vincolati all’obbligatorietà del concordato omologato. La decisione impugnata è stata tuttavia cassata perché il Tribunale ha errato nel considerare come crediti ancora coperti dalla falcidia concordataria quelli sorti da successivi accordi conclusi durante la fase esecutiva con i creditori strategici, dopo la chiusura della procedura concordataria. Tali accordi hanno generato nuove obbligazioni, autonome rispetto al concordato, e quindi astrattamente insinuabili nel fallimento del debitore. La causa è stata rinviata al Tribunale di Vercelli in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato come base dei finanziamenti autorizzati nell’ambito della procedura concordataria in continuità.
art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
Utilizzato per qualificare l’accordo di rinegoziazione concluso durante l’esecuzione del concordato come accordo in esecuzione di piani attestati.
Il decreto di chiusura del concordato non è inteso come atto meramente privo di rilievo, ma come provvedimento che prende atto dell’esecuzione della procedura; tuttavia non può estendere automaticamente al futuro i vincoli del piano rispetto a nuovi rapporti negoziali successivi.
Norma posta a base della domanda di insinuazione al passivo.
Norma posta a base dell’opposizione allo stato passivo.
Richiamato dalla ricorrente per escludere la reclamabilità del decreto di chiusura del concordato tramite il rimedio previsto per la chiusura del fallimento.
L’omologazione del concordato determina l’obbligatorietà del concordato medesimo per i creditori, con i conseguenti effetti esdebitatori nei limiti del piano.
I creditori insoddisfatti avrebbero dovuto chiedere la risoluzione del concordato per far valere l’inadempimento del piano.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato nel motivo per sostenere che i provvedimenti del giudice delegato nell’esecuzione del concordato sarebbero non decisori e non ricorribili per cassazione.
Richiamato per la cessione in blocco e pro soluto dei crediti dalla banca originaria alla società cessionaria.
Massime di principio
- Il decreto di chiusura del concordato preventivo, pronunciato a seguito dell’esecuzione del piano, non è necessariamente un atto privo di effetti sostanziali: esso si innesta sull’obbligatorietà del concordato omologato e sui suoi effetti nei confronti dei creditori, salvo che questi abbiano esperito i rimedi previsti dall’ordinamento.
- I creditori che ritengano non adempiuto il concordato devono attivare tempestivamente i rimedi di risoluzione o annullamento previsti dalla legge; in difetto, restano vincolati alla disciplina del concordato omologato e agli effetti esdebitatori che ne conseguono.
- Gli accordi conclusi dopo la chiusura della procedura concordataria, nella fase esecutiva o in occasione di una rinegoziazione autonoma dei debiti, possono generare nuove obbligazioni distinte dal debito originario concordatario, suscettibili di autonoma tutela nel successivo fallimento.
- Non può confondersi la pretesa derivante dal piano concordatario con quella nascentе da un successivo accordo di riscadenzamento: la prima è soggetta agli effetti del concordato, la seconda va valutata come credito nuovo e autonomo.
- La mera mancata impugnazione del decreto di chiusura non impedisce di far valere, in sede di ammissione al passivo, diritti che trovino titolo in rapporti negoziali successivi e autonomi rispetto al concordato chiuso.
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