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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2061

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2061 della Commissione del 24 ottobre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi UE delle zone terze autorizzate per l’importazione di prodotti avicoli e carni fresche da Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche riflettono la comparsa e la successiva estinzione di diversi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, con conseguente sospensione o ripristino dell’autorizzazione per specifiche zone di controllo di 10 km. Viene inoltre corretto un errore materiale relativo alla zona GB-2.156 nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con applicazione retroattiva al 19 ottobre 2022.

Modifica gli elenchi delle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e rettifica una voce relativa a una zona del Regno Unito.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e di selvaggina da penna originarie del Regno Unito e degli Stati Uniti, limitatamente alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide sulle autorizzazioni territoriali/zonalizzate per le specie e categorie indicate negli allegati, con esclusione delle zone non menzionate o non interessate dalle restrizioni conseguenti ai focolai notificati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile; la rettifica della zona GB-2.156 si applica dal 19 ottobre 2022.

Aggiornamento degli elenchi di importazione per pollame e carni avicole da Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2061 della Commissione interviene sul sistema di regionalizzazione previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare gli elenchi delle zone di provenienza autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, alla luce dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti.

La Commissione richiama l’esigenza di proteggere lo stato sanitario dell’Unione e osserva che, in presenza di focolai recenti, le zone soggette a restrizioni non devono più essere autorizzate all’export verso l’UE. Il regolamento ha inoltre natura urgente, considerato il rischio di introduzione della malattia nell’Unione.

Base normativa e contesto

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, nonché sul regolamento delegato (UE) 2020/692 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Quest’ultimo contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle categorie di animali e prodotti di origine animale disciplinati dalla normativa sanitaria animale.

Gli allegati V e XIV del regolamento 2021/404 riguardano specificamente, rispettivamente, il pollame e il materiale germinale di pollame, da un lato, e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, dall’altro.

Focolai notificati e valutazione della Commissione

Il Regno Unito ha notificato 17 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, in diverse contee dell’Inghilterra e in un caso nell’Isola di Lewis in Scozia, confermati tra il 6 e il 12 ottobre 2022 mediante RT-PCR. Gli Stati Uniti hanno notificato 10 focolai confermati tra il 5 e il 12 ottobre 2022 in diversi Stati.

Le autorità dei due paesi hanno istituito zone di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno applicato una politica di abbattimento totale. Dopo aver valutato le informazioni fornite, la Commissione ha ritenuto necessario escludere dall’ingresso nell’Unione le partite provenienti dalle zone soggette a restrizioni collegate a tali focolai.

Aggiornamenti degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404

Il cuore del regolamento è la modifica puntuale degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Per il Regno Unito, sono aggiornate le voci già esistenti e vengono aggiunte nuove zone soggette a restrizioni, identificate come GB-2.165 fino a GB-2.181, con descrizione geografica delle aree di 10 km. Le zone interessano località in Norfolk, Essex, Somerset, Lincolnshire e sull’Isola di Lewis. Le tabelle aggiornano l’autorizzazione per:

  • pollame riproduttore e da reddito, esclusi i ratiti;
  • ratiti riproduttori e da reddito;
  • pollame e ratiti destinati alla macellazione;
  • pulcini di un giorno;
  • partite di meno di 20 capi di pollame;
  • uova da cova.

Per gli Stati Uniti, vengono modificate numerose zone US-2.xxx e aggiunte le zone US-2.296 fino a US-2.305, con descrizione delle aree circolari di 10 km in specifiche contee e Stati. Le modifiche riguardano sia l’allegato V sia l’allegato XIV e coprono le stesse categorie di prodotti avicoli e carne fresca.

Rettifica della zona GB-2.156

L’articolo 2 introduce una rettifica materiale dell’allegato V, parte 2, relativa alla zona GB-2.156. La nuova formulazione identifica l’area vicino a Selby, Selby, North Yorkshire, Inghilterra, come area contenuta in un cerchio di 10 km di raggio centrato sulle coordinate WGS84 decimali N53.85 e W0.98.

La rettifica si applica dal 19 ottobre 2022, data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1961, che aveva già inciso sugli stessi allegati ma conteneva l’errore poi corretto.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che l’articolo 2, relativo alla rettifica della zona GB-2.156, abbia applicazione dal 19 ottobre 2022. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agroalimentare e importatori, il regolamento impone un controllo aggiornato della provenienza territoriale delle partite di pollame e prodotti avicoli. In concreto, la conformità non dipende solo dal paese terzo di origine, ma anche dalla specifica zona di produzione, che può essere sospesa o riammessa in funzione dell’evoluzione epidemiologica.

Ne deriva la necessità di verificare costantemente:

  • la zona esatta di origine indicata nei certificati sanitari;
  • la data di produzione/spedizione rispetto alle finestre temporali riportate negli allegati;
  • l’eventuale incidenza di successive modifiche o rettifiche degli allegati del regolamento 2021/404;
  • la coerenza tra documentazione commerciale, sanitaria e doganale in fase di importazione nell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi autorizzati per Regno Unito e Stati Uniti

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le modifiche riguardano numerose zone del Regno Unito e degli Stati Uniti, identificate con codici GB-2.xxx e US-2.xxx, e riflettono lo stato epidemiologico aggiornato dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

Sospensione dell’autorizzazione per le zone soggette a restrizioni

A seguito dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie non è più autorizzato. La Commissione fonda la misura sulla valutazione delle informazioni epidemiologiche e delle misure di contenimento adottate, tra cui la zona di controllo di 10 km e la politica di abbattimento totale.

Ripristino/aggiornamento delle voci per focolai estinti

Per alcune zone già interessate da focolai ritenuti estinti dalla Commissione, gli allegati sono aggiornati per riflettere il venir meno del rischio residuo. In particolare, vengono aggiornate numerose voci relative a zone del Regno Unito e degli Stati Uniti, con indicazione delle date di conferma dei focolai e delle corrispondenti date di cessazione delle restrizioni riportate negli allegati.

Rettifica della zona GB-2.156

Nell’allegato V, parte 2, la riga relativa alla zona GB-2.156 è sostituita con una descrizione corretta: area vicino a Selby, Selby, North Yorkshire, Inghilterra, entro un cerchio di raggio 10 km centrato sulle coordinate WGS84 decimali N53.85 e W0.98. La rettifica si applica a decorrere dal 19 ottobre 2022, in coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1961.

Descrizione delle nuove zone aggiunte

L’allegato al regolamento aggiunge nuove zone nel Regno Unito (GB-2.165 a GB-2.181) e negli Stati Uniti (US-2.296 a US-2.305), tutte definite come aree circolari di 10 km di raggio intorno a specifiche coordinate geografiche, in prossimità di località colpite da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, relativo alla rettifica della zona GB-2.156, si applica dal 19 ottobre 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio agroalimentareimportazionibeni e servizi veterinari

Testo integrale

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