Sentenza del 23/01/2017 n. 126 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Illegittimità di notifica al socio di società estinta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al socio avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2004, ritenendolo obbligato in solido con la società, già cancellata dal Registro delle imprese il 18 dicembre 2009, per debiti tributari connessi a una frode immobiliare. L'Ufficio contestava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo che gli atti fossero stati correttamente notificati direttamente al socio e che non fosse necessario un previo accertamento notificato alla società estinta. Il socio eccepiva invece la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo riscosso alcuna somma in base al bilancio finale di liquidazione, e negava che gli articoli 2495 c.c. e 36 del D.P.R. n. 602/1973 configurassero una responsabilità solidale e automatica per i debiti della società estinta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto corretta la qualificazione della cancellazione dal Registro delle imprese come momento estintivo della società e ha escluso la legittimazione passiva del socio, poiché non risultava percettore di somme derivanti dal bilancio finale di liquidazione. Gli atti erano stati notificati al socio proprio quale presunto responsabile solidale della violazione, ma tale impostazione contrasta con gli articoli 2495 c.c. e 36 del D.P.R. n. 602/1973, che prevedono una responsabilità propria, autonoma e limitata alle somme o ai beni ricevuti. Le spese del grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'Ufficio.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 6/2003
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne determina l'estinzione. I creditori possono agire contro i soci soltanto entro il limite delle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; non sussiste una responsabilità automatica o solidale del socio per tutti i debiti sociali.
Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973
La responsabilità tributaria del socio di una società estinta è propria e autonoma, ed è limitata al valore dei beni o delle somme ricevuti, non configurando una responsabilità solidale illimitata per le violazioni o i debiti della società.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 6071 del 12 marzo 2013
La pronuncia conferma che, dopo l'estinzione della società, la responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali presuppone l'effettiva attribuzione o riscossione di somme o beni in sede di liquidazione ed è comunque circoscritta a tale valore.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal Registro delle imprese comporta la sua estinzione, ma non trasferisce automaticamente tutti i debiti sociali ai soci.
- Per coinvolgere il socio di una società estinta occorre dimostrare che egli abbia riscosso somme o ricevuto beni in base al bilancio finale di liquidazione; la responsabilità è limitata a quanto effettivamente ricevuto.
- La mera qualità di socio non è sufficiente a fondare la legittimazione passiva del socio rispetto ai debiti tributari della società estinta.
- Un atto notificato al socio come responsabile solidale e illimitato della società estinta può essere illegittimo se non indica e dimostra il presupposto della percezione di somme o beni dalla liquidazione.
- L'Amministrazione finanziaria deve distinguere la responsabilità propria del socio, derivante dalle somme ricevute, dalla responsabilità della società estinta e non può sostituire automaticamente il socio alla società quale obbligato solidale.
- La decisione riguarda il caso concreto descritto: la legittimità dell'azione verso il socio può dipendere dalla prova dell'effettiva distribuzione dell'attivo, dall'importo ricevuto e dal contenuto motivazionale dell'atto.
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