Sentenza del 11/04/2018 n. 8910 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto una riduzione della Tarsu 2004 per i primi quattro mesi dell'anno, durante i quali l'albergo era rimasto chiuso per lavori di ristrutturazione, e aveva escluso dalla superficie tassabile le cabine destinate alla fangoterapia. Il Comune ha sostenuto che la mera chiusura dell'attività non dimostrava l'obiettiva inutilizzabilità dei locali, che la comunicazione dei lavori non costituiva una valida denuncia di variazione e che le cabine potevano comunque produrre rifiuti urbani, oltre ai fanghi termali qualificati come rifiuti speciali. Ha inoltre contestato la violazione delle regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la chiusura temporanea dell'albergo e la mancata utilizzazione di fatto dei locali non sono sufficienti a ottenere l'esenzione: il contribuente deve provare, mediante indicazioni nella denuncia e documentazione o elementi obiettivi, che i locali erano concretamente e oggettivamente inutilizzabili. Non è stata dimostrata né l'estensione dei lavori all'intera struttura né la loro durata e modalità. Quanto alle cabine per fangoterapia, la produzione e lo smaltimento di fanghi speciali non esclude la possibile produzione di rifiuti urbani derivanti dalla presenza e dall'attività delle persone; anche per la riduzione della superficie tassabile l'onere della prova grava sul contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro, oltre spese forfettarie e accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1
Il presupposto impositivo della Tarsu è "l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti".
L'occupazione o detenzione di locali e aree situati nel territorio comunale fa presumere l'assoggettamento alla Tarsu.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti [...] o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate.
L'esenzione richiede una vera e obiettiva inutilizzabilità dei locali, non la semplice mancata utilizzazione. Il contribuente deve dichiarare la situazione e dimostrarla con elementi obiettivi o documentazione idonea.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
La riduzione della superficie tassabile per aree destinate alla produzione di rifiuti speciali richiede la prova che, per caratteristiche strutturali e destinazione, tali aree non producano anche rifiuti urbani. Lo smaltimento dei rifiuti speciali non è, da solo, sufficiente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Le variazioni rilevanti ai fini Tarsu devono essere comunicate con una denuncia idonea e sufficientemente specifica; una comunicazione generica dei lavori può non bastare se non consente di verificare quali superfici siano divenute inutilizzabili e per quale periodo.
Art. 2697 c.c.
Chi invoca l'esenzione o la riduzione del tributo deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, poiché si tratta di un'eccezione alla regola generale dell'assoggettamento alla tassa.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione da una tassa sui rifiuti non basta dimostrare che l'immobile è rimasto inutilizzato: occorre provare che era oggettivamente e concretamente inutilizzabile, ad esempio mediante titoli edilizi, verbali, certificazioni, fatture, documentazione tecnica e indicazione precisa della durata dei lavori.
- La chiusura temporanea di un'attività non comporta automaticamente l'esenzione, soprattutto quando non è dimostrato che i lavori abbiano riguardato l'intera superficie tassata.
- Le comunicazioni all'ente impositore devono descrivere in modo puntuale le superfici interessate, le ragioni dell'inutilizzabilità e il periodo di riferimento; una comunicazione generica può non valere come valida denuncia di variazione.
- La presenza di rifiuti speciali non esclude necessariamente la produzione di rifiuti urbani. Per ottenere una riduzione della superficie è necessario dimostrare che determinate aree, per struttura e destinazione, producono esclusivamente o prevalentemente rifiuti speciali e non rifiuti urbani.
- L'onere della prova delle condizioni per l'esenzione o la riduzione grava sul contribuente, anche quando l'amministrazione deve inizialmente provare la fonte dell'obbligazione tributaria.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare e presentare documentazione oggettiva e verificabile, non limitandosi a dichiarazioni sulla cessazione o sospensione dell'attività.
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