Regolamento (UE) 2026/137
Regolamento delegato (UE) 2026/137 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che integra il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli dell’Unione europea con norme che specificano i dettagli di determinati procedimenti riguardanti i disegni e modelli registrati e abroga il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il nuovo quadro UE sui disegni e modelli registrati definendo, in modo armonizzato e modernizzato, le regole procedurali davanti all’EUIPO. Stabilisce i contenuti delle richieste di modifica e delle domande di nullità, i criteri di ricevibilità, la gestione del contraddittorio, i ricorsi, le notifiche e le comunicazioni esclusivamente elettroniche. Prevede inoltre regole su termini, sospensioni, prosecuzione dei procedimenti e rappresentanza, allineando per quanto possibile la disciplina a quella dei marchi UE. Dal 1o luglio 2026 sostituisce il regolamento (CE) n. 2245/2002, con specifiche disposizioni transitorie per i procedimenti pendenti.
Norme procedurali dettagliate per modifiche, nullità, ricorsi, notifiche, termini e rappresentanza nei procedimenti relativi ai disegni e modelli dell’Unione europea registrati, con abrogazione del regolamento (CE) n. 2245/2002.
Ambito di applicazione
Si applica ai procedimenti dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relativi ai disegni e modelli dell’Unione europea registrati, in particolare alle domande di modifica della domanda, alle domande di nullità, alla partecipazione del presunto contraffattore, ai ricorsi, alla procedura orale e all’istruzione, alle notifiche e comunicazioni, al calcolo dei termini, alla sospensione e prosecuzione dei procedimenti e alla rappresentanza. Opera nel quadro del regolamento (CE) n. 6/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2822, e si applica dal 1o luglio 2026; restano salve le disposizioni transitorie per i procedimenti avviati prima di tale data. Non disciplina nel merito la protezione sostanziale del design, ma solo aspetti procedurali e organizzativi.
Regolamento delegato (UE) 2026/137 sui procedimenti relativi ai disegni e modelli dell’Unione europea registrati
Il regolamento delegato completa il quadro riformato dei disegni e modelli dell’Unione europea introdotto dal regolamento (UE) 2024/2822, fissando regole procedurali dettagliate per l’attività dell’EUIPO. La logica perseguita è quella di garantire procedure più chiare, rapide, uniformi e coerenti, in larga misura allineate alla disciplina già vigente per i marchi UE. Il regolamento sostituisce il previgente regolamento (CE) n. 2245/2002, ma ne preserva l’applicazione per alcuni procedimenti transitori avviati prima del 1o luglio 2026.
Ambito e finalità
Il testo non interviene sulla protezione sostanziale del disegno o modello, ma disciplina gli aspetti amministrativi e processuali dei procedimenti dinanzi all’EUIPO relativi ai disegni e modelli UE registrati. In particolare, regola:
- la modifica di una domanda per correggere dettagli irrilevanti;
- il contenuto e la ricevibilità delle domande di nullità;
- lo svolgimento della fase contenziosa e le regole sulla prova dell’uso;
- i ricorsi e l’organizzazione delle commissioni di ricorso;
- notifiche, comunicazioni, termini, sospensioni, interruzioni e rappresentanza. La disciplina è concepita per garantire efficienza procedurale, trasparenza e certezza del diritto, con un marcato orientamento alla digitalizzazione delle interazioni con l’EUIPO.
Modifica della domanda di disegno o modello
L’articolo 1 disciplina la domanda di modifica della rappresentazione del disegno o modello depositato, quando la correzione riguarda dettagli irrilevanti ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002. La richiesta deve contenere il numero di fascicolo, i dati del richiedente, l’indicazione delle caratteristiche e delle prospettive da modificare o ritirare, nonché la rappresentazione modificata conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2026/138.
Se la richiesta è irregolare, l’EUIPO invita il richiedente a sanare il vizio entro un termine; in caso di mancata regolarizzazione, la richiesta è respinta. È inoltre ammessa un’unica richiesta di modifica per due o più disegni o modelli, purché il richiedente sia il medesimo per tutti.
Domanda di nullità: requisiti e allegazioni
L’articolo 2 definisce in modo puntuale il contenuto della domanda di nullità ex articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002. Devono essere indicati il numero di registrazione e il titolare del disegno o modello contestato, la causa o le cause di nullità invocate tra quelle elencate all’articolo 25 del regolamento di base, i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno, i documenti giustificativi e l’identificazione del richiedente e del rappresentante, se presente. Va altresì dimostrata la legittimazione a proporre la domanda nei casi in cui il regolamento di base la richieda.
Il regolamento dettaglia poi le prove necessarie per ciascuna causa di nullità, ad esempio:
- divulgazione del disegno o modello anteriore nei casi di mancanza di novità o carattere individuale;
- decisione definitiva sull’attribuzione del diritto al disegno o modello nei casi di rivendicazione del diritto;
- prova dell’esistenza, validità e ambito di protezione dei diritti anteriori, compresi segni distintivi, opere protette dal diritto d’autore e altri elementi richiamati dall’articolo 25, paragrafo 1, lettere d), e), f) e g).
È espressamente previsto che, se la prova richiesta è liberamente accessibile online presso una fonte riconosciuta dall’EUIPO, il richiedente possa limitarsi a indicare tale fonte. Quando la domanda si fonda su più disegni/modelli o diritti anteriori, le regole si applicano a ciascuno di essi.
Lingua, comunicazioni e ricevibilità della domanda di nullità
L’articolo 3 consente alle parti di concordare una lingua procedurale diversa entro due mesi dalla comunicazione al titolare; se la domanda non è stata depositata in tale lingua, il titolare può chiedere la traduzione. In mancanza di traduzione nei termini fissati, la lingua procedurale resta immutata.
L’articolo 4 impone all’EUIPO di trasmettere all’altra parte la domanda di nullità e la documentazione rilevante, nonché le comunicazioni effettuate prima dell’esito dell’esame di ricevibilità.
L’articolo 5 disciplina la fase di ricevibilità:
- se la tassa non è pagata, l’EUIPO invita al pagamento entro il termine fissato; in difetto la domanda si considera non depositata e l’eventuale pagamento tardivo è rimborsato;
- se la domanda non soddisfa i requisiti dell’articolo 2, l’EUIPO assegna due mesi per la regolarizzazione; in difetto la domanda è irricevibile;
- se la domanda è presentata in una lingua diversa da quella procedurale, la traduzione deve essere depositata entro un mese;
- se manca solo la traduzione delle prove, tali prove sono ignorate, ma il procedimento prosegue.
Se la domanda è dichiarata non depositata o irricevibile prima dell’apertura del contraddittorio, non si provvede sulle spese.
Esame nel contraddittorio e prova dell’uso
L’articolo 6 apre la fase contenziosa una volta accertata la ricevibilità. Il titolare del disegno o modello contestato viene invitato a presentare osservazioni entro un termine. Se non risponde, l’EUIPO decide sulla base degli elementi di cui dispone.
Se il titolare richiede la prova dell’uso effettivo di un marchio UE o nazionale invocato come segno distintivo anteriore, il richiedente la nullità deve fornire la prova dell’uso o i motivi legittimi del mancato uso. Le deduzioni delle parti vengono scambiate tra loro.
Il regolamento prevede inoltre che la rinuncia al disegno o modello registrato comporti la chiusura del procedimento, salvo che il richiedente dimostri un interesse legittimo a ottenere una decisione nel merito. Se la nullità riguarda gli effetti di una registrazione internazionale nell’Unione, l’EUIPO informa l’Ufficio internazionale OMPI una volta definitiva la decisione.
Nullità accelerata e pluralità di domande
L’articolo 7 prevede una corsia prioritaria per la nullità quando la domanda si fonda sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 5 e 6, e il titolare non contesta le cause o i rimedi richiesti.
L’articolo 8 disciplina la gestione di più domande di nullità sul medesimo disegno o modello:
- l’EUIPO può trattarle in un unico procedimento;
- può poi separarle;
- se una domanda appare fondata, gli altri procedimenti possono essere sospesi;
- quando la decisione di nullità diventa definitiva, le domande sospese si considerano estinte;
- in tal caso, l’EUIPO rimborsa il 50 % delle tasse versate dai richiedenti le cui domande sono estinte.
Partecipazione del presunto contraffattore
L’articolo 9 estende al presunto contraffattore che chieda di intervenire nel procedimento le regole relative a contenuto, lingua, comunicazioni e ricevibilità della domanda di nullità. Si tratta di una disciplina volta a garantire una partecipazione ordinata e coerente con il contraddittorio.
Ricorsi, procedura orale e istruzione
L’articolo 10 rinvia agli articoli 21-48 del regolamento delegato (UE) 2018/625 per i ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso e per l’organizzazione di tali commissioni. L’articolo 11 applica mutatis mutandis gli articoli 49-55 dello stesso regolamento alla procedura orale e all’istruzione, comprese le modalità di uso delle lingue.
L’effetto pratico è un forte allineamento, per quanto possibile, alla procedura dei marchi UE, con vantaggi in termini di prevedibilità, omogeneità e gestione amministrativa.
Notifiche, comunicazioni elettroniche e moduli
Gli articoli 12-19 introducono una disciplina fortemente digitalizzata. Le notifiche dell’EUIPO consistono nell’invio del documento da notificare e possono essere effettuate anche mediante semplice accesso elettronico al documento stesso. Quando vi è un rappresentante nominato o un rappresentante comune, la notifica è indirizzata a quest’ultimo e produce gli stessi effetti della notifica al rappresentato.
Le irregolarità della notifica e i casi di pluralità di parti sono disciplinati per rinvio alla normativa sui marchi UE. Le comunicazioni con l’Ufficio internazionale OMPI avvengono secondo modalità e formati concordati, preferibilmente elettronici.
Tutte le domande di registrazione e le altre domande previste dal regolamento (CE) n. 6/2002, nonché tutte le comunicazioni dirette all’EUIPO, devono essere trasmesse per via elettronica. L’indicazione del nome del mittente equivale alla firma. La data di ricezione o di messa a disposizione elettronica vale come data di deposito o presentazione.
Se la comunicazione è incompleta o illeggibile o vi sono dubbi tecnici sulla trasmissione, l’EUIPO invita a ritrasmettere o a rendere accessibile il contenuto entro un termine; se la richiesta non è soddisfatta, la comunicazione si considera non ricevuta. L’EUIPO rende inoltre disponibili moduli elettronici gratuiti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Termini, proroghe, sospensione e prosecuzione
L’articolo 20 stabilisce le regole di computo dei termini ex articolo 66 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002. I termini decorrono dal giorno successivo all’evento rilevante, che normalmente coincide con il ricevimento della notifica; sono previste regole specifiche per termini espressi in anni, mesi o settimane.
L’articolo 21 consente la proroga dei termini su richiesta motivata presentata prima della scadenza, salvo termini specifici o massimi fissati dal regolamento di base, dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 o dal presente regolamento. Se vi sono più parti, la proroga può essere subordinata al loro accordo.
L’articolo 22 contempla casi speciali di proroga automatica:
- se la scadenza cade in un giorno di chiusura dell’EUIPO, il termine slitta al primo giorno di apertura successivo;
- se cade durante un’interruzione effettiva dei collegamenti elettronici dell’Ufficio, il termine slitta al primo giorno successivo al ripristino.
L’articolo 24 regola la sospensione nei procedimenti di nullità e di ricorso, sia d’ufficio sia su richiesta motivata di una parte, e prevede una sospensione obbligatoria fino a sei mesi quando entrambe le parti la richiedano, prorogabile fino a un massimo complessivo di due anni. Durante la sospensione i termini sono interrotti, salvo quelli di pagamento delle tasse.
L’articolo 25 disciplina la prosecuzione dopo interruzione del procedimento ex articolo 67 ter del regolamento (CE) n. 6/2002. L’EUIPO deve essere informato dell’identità della persona legittimata a proseguire; in caso di mancanza del nuovo rappresentante entro tre mesi, l’Ufficio comunica al richiedente o al titolare gli effetti conseguenti. I termini pendenti riprendono a decorrere integralmente dal giorno della prosecuzione, salvo quelli relativi al rinnovo.
Cancellazione di iscrizioni e revoca di decisioni
L’articolo 23 prevede un meccanismo di autotutela procedimentale per la cancellazione di un’iscrizione nel registro o la revoca di una decisione ex articolo 66 nonies del regolamento (CE) n. 6/2002. L’EUIPO deve informare la parte interessata, acquisirne le osservazioni e, se necessario, decidere. Se l’atto interessava più parti, il contraddittorio si svolge nei confronti di tutte. La cancellazione o revoca deve essere pubblicata se lo era l’atto originario. La competenza spetta al servizio o all’unità che ha adottato la decisione.
Abrogazione e disciplina transitoria
L’articolo 27 abroga il regolamento (CE) n. 2245/2002. Tuttavia, l’articolo 28 prevede la sua ultrattività per i procedimenti in corso nei casi espressamente indicati, fino alla loro conclusione. Restano così disciplinati dal vecchio regolamento, nella versione vigente al 30 giugno 2026, tra l’altro:
- le richieste di correzione della domanda presentate prima del 1o luglio 2026;
- alcuni elementi a sostegno delle domande di nullità presentate prima di tale data;
- i procedimenti orali avviati prima del 1o luglio 2026;
- le domande di registrazione e di trasferimento ricevute prima del 1o luglio 2026.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o luglio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica della domanda di disegno o modello
L’articolo 1 disciplina la richiesta di modifica della rappresentazione del disegno o modello per dettagli irrilevanti ex articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002. La domanda deve indicare numero di fascicolo, dati del richiedente, caratteristiche e prospettive da modificare o ritirare e rappresentazione modificata conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2026/138. In caso di irregolarità l’EUIPO invita a sanare entro un termine; in difetto respinge la richiesta. È ammessa un’unica richiesta per più disegni o modelli se il richiedente è lo stesso per tutti.
Domanda di nullità: contenuto e prove
L’articolo 2 stabilisce il contenuto minimo della domanda di nullità ex articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002: indicazione del design registrato e del titolare, causa o cause di nullità ex articolo 25, motivazione con fatti, prove e argomenti, documenti giustificativi, identificazione del richiedente e, se del caso, del rappresentante, nonché prova della legittimazione a proporre la domanda nei casi di cui all’articolo 25, paragrafi 2-6. Per ciascuna causa di nullità sono richiesti elementi specifici, ad esempio divulgazione del disegno anteriore, decisione definitiva sul diritto al disegno, prova dell’esistenza e validità di diritti anteriori, marchi o altri segni distintivi, opere protette dal diritto d’autore o altri elementi indicati all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b)-g). Se le prove sono reperibili online presso una fonte riconosciuta dall’EUIPO, è sufficiente il rinvio alla fonte.
Lingua del procedimento di nullità
L’articolo 3 consente alle parti, entro due mesi dalla comunicazione al titolare di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di concordare una lingua procedurale diversa ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002. Se la domanda non è in tale lingua, il titolare può chiedere una traduzione; l’EUIPO fissa il termine. Se la traduzione non viene depositata o è tardiva, la lingua procedurale resta invariata.
Ricevibilità e fase iniziale della nullità
L’articolo 5 regola tassa, ricevibilità e traduzione: se la tassa non è pagata, l’EUIPO invita a versarla; se non avviene entro il termine, la domanda si considera non depositata e l’importo eventualmente pagato è rimborsato. Se la domanda non rispetta l’articolo 2, il richiedente ha due mesi per correggere le irregolarità; in difetto la domanda è irricevibile. Se la domanda non è nella lingua procedurale, la traduzione va presentata entro un mese; se manca solo la traduzione delle prove, queste sono ignorate ma il procedimento prosegue. Se la domanda è considerata non depositata o irricevibile prima dell’avvio del contraddittorio, non si pronuncia sulle spese.
Esame nel contraddittorio e prova dell’uso
L’articolo 6 prevede che, una volta ricevibile la domanda, l’EUIPO apra la fase in contraddittorio e inviti il titolare a presentare osservazioni entro un termine. Se una parte non risponde, l’EUIPO decide sulla base degli atti disponibili. Quando il titolare chiede la prova dell’uso effettivo del marchio invocato come segno distintivo, il richiedente deve fornire tale prova o i motivi legittimi del non uso; si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625. Le deduzioni di una parte sono trasmesse all’altra. La rinuncia al disegno o modello chiude il procedimento, salvo interesse legittimo del richiedente a una decisione di merito. Le decisioni che dichiarano nulli gli effetti di una registrazione internazionale nell’Unione sono comunicate all’Ufficio internazionale OMPI quando definitive.
Nullità accelerata e pluralità di domande
L’articolo 7 introduce una decisione prioritaria sulla nullità quando la domanda si fonda sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 5 e 6, e il titolare non contesta né le cause né i rimedi richiesti. L’articolo 8 consente di trattare congiuntamente più domande di nullità relative allo stesso disegno o modello; l’EUIPO può poi separarle. Se una domanda appare fondata, gli altri procedimenti possono essere sospesi; una volta definitiva la decisione di nullità, le domande sospese si considerano estinte, con rimborso del 50 % delle tasse versate dai relativi richiedenti.
Partecipazione del presunto contraffattore
L’articolo 9 estende al presunto contraffattore che chieda di partecipare al procedimento le regole degli articoli 2, 3, 4 e 5, cioè contenuto della domanda, lingua, comunicazioni e ricevibilità.
Ricorsi e organizzazione delle commissioni di ricorso
L’articolo 10 rende applicabili mutatis mutandis gli articoli 21-48 del regolamento delegato (UE) 2018/625 ai ricorsi ex articolo 55 del regolamento (CE) n. 6/2002 e all’organizzazione delle commissioni di ricorso ex articolo 106. Si opera dunque un allineamento sostanziale alla disciplina dei marchi UE.
Procedura orale, istruzione e lingue
L’articolo 11 applica mutatis mutandis gli articoli 49-55 del regolamento delegato (UE) 2018/625 alla procedura orale e all’istruzione nei procedimenti relativi ai disegni e modelli, incluse le modalità di uso delle lingue ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (CE) n. 6/2002.
Notifiche, comunicazioni e rappresentanza
Gli articoli 12-19 disciplinano notifiche e comunicazioni in chiave digitale. Le notifiche dell’EUIPO consistono nell’invio del documento, anche mediante accesso elettronico. Le notifiche sono indirizzate al rappresentante nominato o comune, se esistente, e producono gli stessi effetti se inviate al rappresentante autorizzato. Le irregolarità nella notifica e le notifiche in caso di pluralità di parti seguono mutatis mutandis gli articoli 61 e 62 del regolamento delegato (UE) 2018/625. Le comunicazioni con l’Ufficio internazionale avvengono secondo modalità concordate, preferibilmente elettroniche. Tutte le domande e comunicazioni all’EUIPO devono essere trasmesse elettronicamente; l’indicazione del nome del mittente vale come firma. La data di ricezione o di messa a disposizione elettronica è la data di deposito o presentazione. Se il documento è incompleto o illeggibile, l’EUIPO invita a ritrasmettere o rendere accessibile il contenuto; in difetto la comunicazione si considera non ricevuta. L’EUIPO mette a disposizione moduli elettronici gratuiti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Termini, proroghe, sospensione e casi speciali
L’articolo 20 regola il calcolo dei termini ex articolo 66 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002: decorrono dal giorno successivo all’evento rilevante; sono stabiliti criteri specifici per termini espressi in anni, mesi o settimane. L’articolo 21 consente la proroga motivata dei termini, su domanda presentata prima della scadenza, salvo termini specifici o massimi previsti dai regolamenti applicabili; in presenza di più parti può essere richiesto l’accordo delle altre. L’articolo 22 prevede proroga automatica al primo giorno di apertura dell’EUIPO o di ripristino della comunicazione elettronica se la scadenza cade in un giorno di chiusura o di interruzione tecnica. L’articolo 24 disciplina la sospensione nei procedimenti di nullità e ricorso, d’ufficio o su richiesta, e consente sospensioni concordate fino a sei mesi, prorogabili fino a due anni complessivi; i termini sono interrotti durante la sospensione, salvo i termini di pagamento delle tasse. L’articolo 25 regola la prosecuzione del procedimento dopo interruzione ex articolo 67 ter, inclusa la nomina del nuovo rappresentante entro tre mesi e, in mancanza, la possibile considerazione della domanda come ritirata nei casi di cui all’articolo 77, paragrafo 2. I termini pendenti riprendono integralmente dal giorno di prosecuzione, salvo quelli per il rinnovo.
Cancellazione di iscrizioni e revoca di decisioni
L’articolo 23 stabilisce una procedura di contraddittorio prima della cancellazione di un’iscrizione nel registro o della revoca di una decisione ex articolo 66 nonies del regolamento (CE) n. 6/2002. L’EUIPO informa la parte interessata, acquisisce osservazioni entro un termine e, in caso di consenso o mancata risposta, procede; se la parte non concorda, adotta una decisione. Se l’atto era pubblicato, anche la cancellazione o revoca deve essere pubblicata. La competenza spetta al servizio o unità che ha adottato l’atto originario.
Abrogazione, regime transitorio e applicazione
L’articolo 27 abroga il regolamento (CE) n. 2245/2002. L’articolo 28 prevede tuttavia la continuazione dell’applicazione di tale regolamento, nella versione vigente al 30 giugno 2026, ai procedimenti in corso nei casi indicati e, in particolare, alle richieste di correzione della domanda depositate prima del 1o luglio 2026, agli elementi a sostegno delle domande di nullità presentate prima di tale data, ai procedimenti orali avviati prima di tale data e alle domande di registrazione e di trasferimento ricevute prima del 1o luglio 2026, secondo le specifiche menzionate. L’articolo 29 stabilisce l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1o luglio 2026; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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