Sentenza del 18/02/2020 n. 4074 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano impugnato un avviso di liquidazione per imposta di registro e sanzioni relativo alla compravendita di un immobile accatastato in categoria A/3. L'Agenzia aveva ritenuto che, essendo l'immobile classificato A/3 (abitazione), non potesse essere considerato 'strumentale' ai fini dell'opzione per l'imposizione IVA ex art. 10, n. 8-ter D.P.R. 633/1972, e che quindi la cessione rientrasse nell'esenzione di cui al n. 8-bis. La CTR aveva invece accolto il ricorso dei contribuenti ritenendo sussistenti i presupposti per l'opzione e censurando l'atto di liquidazione per insufficiente motivazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, fra l'altro, violazione delle norme sul carattere motivazionale dell'avviso (D.P.R. 131/1986, art. 52) e sull'impossibilità di applicare l'opzione quando l'immobile è classificato A/3 (D.P.R. 633/1972, art. 10, n. 8-ter). La Corte ha ritenuto che il criterio oggettivo per stabilire la strumentalità sia la categoria catastale al momento del trasferimento e che la CTR abbia erroneamente trascurato tale dato formale; la dichiarazione di progetto o di volontà di cambiare destinazione d'uso non è sufficiente a modificare il regime fiscale se non vi è un nuovo classamento al momento della vendita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito. Ha rigettato i ricorsi originari dei contribuenti avverso l'avviso di liquidazione, confermando che la cessione rientra nell'art. 10, n. 8-bis (esenzione) e che l'opzione per l'imposizione IVA ex n. 8-ter non poteva trovare applicazione dato l'accatastamento in A/3 al momento della compravendita. La Corte ha ritenuto l'avviso di liquidazione adeguatamente motivato e ha compensato le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 10, n. 8-bis
testo vigente ratione temporis indicato nella sentenza
L'art. 10, n. 8-bis prevede l'esenzione IVA per le cessioni di fabbricati diversi da quelli strumentali di cui al n. 8-ter; la Corte ha ritenuto che la cessione in esame rientri in questa previsione poiche' l'immobile era accatastato in A/3
D.P.R. 633/1972, art. 10, n. 8-ter, lett. d)
testo vigente ratione temporis indicato nella sentenza
Il n. 8-ter disciplina le cessioni di fabbricati strumentali e consente l'applicazione dell'IVA se l'immobile e' strumentale; la Corte ribadisce che la strumentalita' va valutata in base alla categoria catastale al momento della cessione, e non in base a progetti o dichiarazioni future
D.P.R. 131/1986, art. 52
richiamato nel ricorso per cassazione
Norma sulla motivazione degli atti impositivi; l'Agenzia ha ritenuto che l'avviso fosse sufficientemente motivato indicando la categoria catastale A/3 come presupposto dell'imposizione, e la Corte ha confermato la congruita' della motivazione
D.P.R. 131/1986, art. 40, comma 1
Richiamato nella doglianza relativa alla forma e al contenuto degli atti; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura posto che l'avviso individuava chiaramente il presupposto (iscrizione catastale A/3) e consentiva l'esercizio del diritto di difesa
Massime di principio
- Per determinare se una cessione di immobile possa fruire dell'opzione per l'applicazione dell'IVA (art. 10, n. 8-ter), il criterio decisivo e' la categoria catastale dell'immobile al momento della cessione: se e' accatastato come abitazione (es. A/3) non e' considerato strumentale.
- La semplice dichiarazione di voler cambiare destinazione d'uso o di avere un progetto di trasformazione non prevale sul dato oggettivo del classamento catastale; la modifica fiscale richiede che il nuovo classamento sia effettivo al momento del trasferimento.
- Un avviso di liquidazione che indica come presupposto l'iscrizione catastale dell'immobile e il conseguente regime fiscale applicabile e' generalmente considerato congruamente motivato e idoneo a consentire il diritto di difesa del contribuente.
- Prima del rogito e della vendita e' importante verificare e, se necessario, aggiornare il classamento catastale: un cambio di destinazione d'uso deve essere concretamente realizzato e formalmente registrato prima della cessione per incidere sul regime IVA.
- In contenziosi simili e' utile produrre documentazione che dimostri la sussistenza della strumentalita' (es. atto di nuovo classamento catastale anteriore alla vendita, titoli amministrativi che attestino il cambio d'uso effettivo) poiche' i giudici richiedono un dato oggettivo e non solo progetti o intenzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Ferrara
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 57 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →