Cassazione Penale, Sentenza n. 17558/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso il decreto della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) a carico di Fabrizio Marrocco e la confisca preventiva di un ingente patrimoniocomposto da immobili, terreni, quote societarie, rapporti finanziari e altri beni, anche intestati a terzi. I ricorrenti deducevano violazioni di legge e carenze motivazionali: contestavano la retrodatazione nel tempo della "pericolosità sociale" (sostegno che sarebbe stata fondata su mere sospette e sulla sproporzione patrimoniale), la mancanza di autonoma valutazione della capacità lucro-genetica delle singole condotte, l'errata applicazione di principi propri della criminalità organizzata al caso di pericolosità generica, l'inversione dell'onere della prova circa la liceità delle provviste, l'errata valutazione delle consulenze tecniche (bilanci, rimanenze, liquidità della Fish and Food), la qualificazione dei soci D'Aguanno come meri prestanome e la qualificazione come fittizia dell'intestazione dell'immobile in capo a Vincenzo Giuliano; Swamy impugnava inoltre il mancato esame della carta ricaricabile a lei intestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di larga parte dei ricorrenti e accolto parzialmente due ricorsi: 1) Rigettati i ricorsi di Fabrizio Marrocco, Ketty Mastini, Luciano D'Aguanno e Rocco Pasqualino D'Aguanno; le censure sono state ritenute, in massima parte, sindacabili come valutazioni di merito non ammissibili in cassazione e la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta complessivamente adeguata (la retrodatazione della pericolosità è sostenuta da elementi fattuali specifici: vicende Miele e Forte, ingente numerosità di titoli di credito del 2006, intercettazioni e prosecuzioni di condotte usurarie fino al 2021). 2) Accolto il ricorso di Swamy Marrocco: la Suprema Corte ha annullato la parte del decreto relativa alla sua posizione e ha rinviato alla Corte d'appello per nuovo esame, perché vi era incertezza negli atti circa l'inclusione/omissione della carta ricaricabile nel dispositivo di confisca e quindi era necessario o restituirla o motivare specificamente la sua confisca. 3) Accolto il ricorso di Vincenzo Giuliano: annullamento limitato della posizione del terzo con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito assente sulla questione decisiva della fittizietà dell'intestazione (i fatti potevano essere compatibili con una compravendita opaca o incompiuta e non dimostravano in modo univoco la fittizietà). 4) Condanna alle spese per alcuni ricorrenti (Marrocco, Mastini, D'Aguanno). Nota di diritto: la Cassazione ha inoltre precisato che il richiamo alla sentenza Sez. U. "Spinelli" era riportato in modo non corretto dai giudici d'appello e ha corretto tale errore di diritto senza incidere sul dispositivo perché la retrodatazione era comunque sorretta da elementi fattuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Limita il ricorso in Cassazione nel procedimento di prevenzione alle sole violazioni di legge: pertanto i motivi che impugnano valutazioni di merito sono inammissibili salvo che si tratti di motivazione mancante o meramente apparente
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2
art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Disciplina la presunzione di fittizietà dell'intestazione a terzi: la terzietà può contestare in sede di gravame soltanto la coincidenza tra titolarità formale e sostanziale (cioè dimostrare che la titolarità è reale)
Sezioni Unite, Spinelli
Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli
La sentenza chiarisce che, in tema di pericolosità generica, i beni sono confiscabili solo se acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità; la Cassazione osserva però che i giudici di merito non hanno fondato la retrodatazione solo sulla sproporzione patrimoniale ma su molteplici elementi fattuali
Sezioni Unite, Putignano
Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, "Putignano"
Stabilisce che il terzo formalmente intestatario di beni confiscati ha legittimazione a contestare esclusivamente la sussistenza della titolarità sostanziale; non può dedurre in nome del proposto l'insussistenza dei presupposti della misura
Codice di procedura penale, art. 619, comma 1
art. 619, comma 1, cod. proc. pen.
Permette alla Corte di Cassazione di correggere errori di diritto nella motivazione senza incidere sul dispositivo quando l'errore non ha avuto influenza decisiva sull'esito
Giurisprudenza Corte EDU
sentenza Isaia e altri c. Italia
Rilevata come precedente che la mera sproporzione tra beni ed entrate non è di per sé sufficiente a giustificare la confisca di prevenzione; occorre un nesso probatorio tra attività delittuosa e acquisizione patrimoniale
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il sindacato della Cassazione è limitato a violazioni di legge: le contestazioni di merito (diversa lettura delle prove) sono inammissibili salvo motivazione del tutto mancante o meramente apparente
- La retrodatazione della "pericolosità sociale" deve poggiare su elementi fattuali concreti e specifici (precedenti, dichiarazioni di vittime, intercettazioni, documentazione rinvenuta) e non solo sulla mera sproporzione patrimoniale
- La sproporzione tra beni e redditi non vale da sola a fondare la confisca: una volta accertata la pericolosità nel periodo rilevante, la sproporzione può fungere da indizio della provenienza illecita delle provviste, ma non può da sola retrodatare la pericolosità
- Il terzo formalmente intestatario può contestare soltanto la corrispondenza tra titolarità formale e sostanziale; non può, come terzo, sollevare questioni che incidono sui presupposti della misura spettanti al proposto
- Per dichiarare una titolarità fittizia e procedere alla confisca è necessario un convincente percorso motivazionale che spieghi il nesso (pactum fiduciae, gestione di fatto, flussi finanziari, atti concreti) tra il bene e il soggetto pericoloso; la semplice istruttoria che lasci campo a una plausibile alternativa (es. compravendita incompiuta o opaca) è insufficiente
- Se un bene sequestrato (es. carta ricaricabile) non risulta chiaramente incluso nel dispositivo di confisca, il terzo può avere interesse a impugnare: i giudici devono o restituire il bene o motivare specificamente la sua confisca
- Nel sindacato su bilanci e consulenze contabili, la verifica giudiziale richiede che siano valutati errori metodologici e la coerenza empirica delle poste (es. rimanenze, liquidità netta), non solo la mera contrapposizione di dati contabili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17539/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17388/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17389/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17390/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17392/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17394/2026 del 14/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →