Ordinanza n. 2779/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 55349 del 02.03.2026; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna per il percorso di specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna per la specializzazione sul sostegno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare, il TAR ha rilevato, con valutazione sommaria, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente esaminato la documentazione completa dell'iter formativo estero, incluso il piano analitico del corso di studi, né l'esperienza professionale maturata nel settore. Il giudice ha inoltre considerato già superate dall'Adunanza plenaria le obiezioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo e ha ritenuto che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi debba essere rigorosa, alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali, della circolazione dei lavoratori e del rafforzamento del mercato interno. È stata altresì considerata la possibilità di superare le differenze formative mediante adeguate misure compensative. Ai fini del periculum in mora, il ricorrente ha documentato la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, con scadenza il 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo l'efficacia del provvedimento ministeriale impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella possibile insufficiente valutazione della documentazione formativa e dell'esperienza professionale, nonché nella necessità di una motivazione rigorosa sulle differenze tra i percorsi formativi e sulla possibilità di applicare misure compensative. Il periculum in mora è stato riconosciuto in relazione al contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato in scadenza il 30 giugno 2026. È stata fissata l'udienza di merito al 3 marzo 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata ritenuta applicabile perché sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare; la sospensione è stata accordata fino alla cessazione del contratto di insegnamento.
diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali
Il giudice ha richiamato la necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze formative, per evitare un pregiudizio al sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e agli obiettivi di circolazione dei lavoratori e di rafforzamento del mercato interno.
principi affermati dall'Adunanza plenaria, pronunce nn. 18-22/2022
Le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo risultano già risolte dall'Adunanza plenaria e non possono fondare, da sole, il diniego considerato in sede cautelare.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione deve valutare in modo completo il percorso formativo, comprendendo il piano analitico degli studi e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego del riconoscimento di una formazione professionale estera deve motivare in modo rigoroso le divergenze tra i programmi formativi nazionali ed esteri, tenendo conto dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere affrontate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; la loro esistenza non giustifica automaticamente il diniego del riconoscimento.
- In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato può integrare il periculum in mora necessario per sospendere il diniego del riconoscimento fino alla cessazione del rapporto, quando sussistano anche elementi di fumus relativi all'istruttoria e alla motivazione ministeriale.
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