Sentenza del 12/01/2016 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Milano
RIMBORSO IVA - Indicazione del credito nella dichiarazione - Istanza di rimborso - Applicazione del termine di prescrizione decennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale. La questione riguardava la distinzione tra l'indicazione del credito nel quadro della dichiarazione, che costituisce formale esercizio del diritto al rimborso, e la successiva presentazione del modello VR, necessaria per rendere il credito esigibile e avviare il procedimento di pagamento. L'Amministrazione sosteneva invece l'applicabilità del termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La domanda di rimborso si considera validamente presentata con l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale. Il modello VR non costituisce una nuova domanda, ma un adempimento successivo finalizzato all'esecuzione del rimborso. Pertanto, il diritto, se esercitato tempestivamente in dichiarazione, non è soggetto al termine biennale di decadenza, bensì al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto sotto questo profilo.
Norme richiamate
Art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972
La presentazione del modello VR è funzionale all'esigibilità del credito e all'avvio della procedura di esecuzione del rimborso, ma non coincide con l'esercizio originario del diritto, già effettuato mediante la dichiarazione annuale.
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
Il termine biennale di decadenza previsto per la richiesta di restituzione non si applica quando il diritto al rimborso IVA è stato già formalmente esercitato mediante l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale.
Art. 2946 del codice civile
Al credito IVA regolarmente indicato in dichiarazione si applica il termine ordinario di prescrizione decennale, anziché il termine biennale di decadenza.
Massime di principio
- L'indicazione di un credito IVA nel quadro appropriato della dichiarazione annuale può costituire una vera e propria domanda di rimborso, purché emerga in modo chiaro la volontà del contribuente di ottenere la restituzione.
- Gli adempimenti successivi, come la presentazione del modello VR, possono avere funzione procedurale o esecutiva e non necessariamente riaprono o fanno decorrere il termine per esercitare il diritto.
- Quando il diritto al rimborso è stato tempestivamente esercitato in dichiarazione, la mancata o tardiva presentazione del modello necessario all'erogazione non comporta automaticamente la decadenza biennale, potendo operare il termine ordinario di prescrizione decennale.
- È comunque essenziale verificare il contenuto concreto della dichiarazione, la normativa vigente nell'anno interessato e l'eventuale presenza di atti interruttivi della prescrizione o di ulteriori requisiti documentali.
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