Regolamento (UE) 2022/869
Regolamento(UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro TEN-E alla luce del Green Deal, della neutralità climatica al 2050 e dell’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030, sostituendo il regolamento (UE) n. 347/2013. Ridefinisce corridoi e categorie infrastrutturali ammissibili, includendo in modo più marcato idrogeno, reti elettriche e del gas intelligenti, reti offshore e trasporto/stoccaggio della CO2. Introduce una disciplina dettagliata su selezione dei progetti, procedimenti autorizzativi accelerati, partecipazione del pubblico, analisi costi-benefici, ripartizione transfrontaliera dei costi, incentivi normativi e accesso ai finanziamenti UE.
Orientamenti UE per lo sviluppo, la selezione, l’autorizzazione, il finanziamento e la regolazione delle infrastrutture energetiche transeuropee, inclusi progetti elettrici, gas, idrogeno, offshore, smart grids e CO2, con elenco UE di progetti di interesse comune e reciproco.
Ambito di applicazione
Si applica ai corridoi e alle aree prioritarie dell’infrastruttura energetica transeuropea indicati nell’allegato I e ai progetti rientranti nelle categorie di infrastrutture dell’allegato II, quando sono qualificati come progetti di interesse comune (PCI) o progetti di interesse reciproco (PMI) e inseriti nell’elenco dell’Unione. Riguarda Stati membri, autorità nazionali competenti e di regolazione, TSO/DSO, promotori di progetto, Commissione, ACER e, per i PMI, anche paesi terzi con livello di convergenza strategica adeguato; disciplina inoltre, in via transitoria, alcuni progetti del quinto elenco del regolamento (UE) n. 347/2013, nonché la specifica deroga per Cipro e Malta. Sono esclusi o trattati con limiti specifici i progetti concorrenti, i progetti non sufficientemente maturi, i progetti già coperti da deroghe settoriali e, per alcune regole, i progetti inclusi nel vecchio quinto elenco o presentati prima di date-soglia indicate nel regolamento.
Regolamento (UE) 2022/869 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee
Il regolamento aggiorna in profondità il quadro TEN-E per allinearlo alla strategia climatica dell’Unione, al Green Deal europeo e agli obiettivi di neutralità climatica al 2050. Rispetto al precedente regolamento (UE) n. 347/2013, amplia il focus verso l’integrazione del sistema energetico, l’idrogeno, le reti offshore rinnovabili, le reti intelligenti e il trasporto/stoccaggio della CO2, con una disciplina più stringente su selezione, autorizzazioni, valutazione costi-benefici, finanziamento e governance.
Ambito e obiettivi generali
Il regolamento si applica ai corridoi e alle aree prioritarie dell’allegato I e alle categorie di infrastrutture dell’allegato II, ma solo quando i progetti sono qualificati come progetti di interesse comune o progetti di interesse reciproco e sono inseriti nell’elenco dell’Unione. L’impostazione di fondo è quella di favorire reti energetiche transfrontaliere tempestive, interoperabili e coerenti con la decarbonizzazione, senza incidere sul diritto degli Stati membri di determinare il proprio mix energetico ai sensi dell’articolo 194 TFUE.
Elenco dell’Unione, gruppi regionali e selezione dei progetti
L’articolo 3 istituisce gruppi regionali con potere decisionale riservato agli Stati membri e alla Commissione, basato sul consenso. I gruppi elaborano elenchi regionali che confluiscono nell’elenco dell’Unione mediante atti delegati della Commissione; il primo elenco doveva essere adottato entro il 30 novembre 2023 e, in seguito, l’aggiornamento avviene ogni due anni. La selezione deve limitarsi ai progetti che soddisfano i criteri dell’articolo 4, tenere conto della coerenza transregionale e mantenere il numero complessivo di progetti gestibile.
I criteri dell’articolo 4 distinguono tra PCI e PMI. Per i PCI occorre che il progetto sia necessario per un corridoio o un’area prioritaria, presenti benefici complessivi superiori ai costi e abbia un collegamento transfrontaliero o un impatto transfrontaliero significativo. Per i PMI, oltre a tali elementi, è richiesto un livello elevato di convergenza strategica con i paesi terzi coinvolti, il sostegno di questi ultimi allo status prioritario e la dimostrazione di benefici socioeconomici netti a livello dell’Unione; per la CO2 sono richieste garanzie equivalenti a quelle dell’Unione sulla sicurezza e sull’efficacia dello stoccaggio permanente.
Categorie infrastrutturali e criteri specifici
Le infrastrutture ammissibili comprendono, tra le altre, trasmissione e stoccaggio di energia elettrica, infrastrutture per reti elettriche intelligenti, reti intelligenti del gas, trasporto e stoccaggio dell’idrogeno, elettrolizzatori, infrastrutture offshore per le rinnovabili e infrastrutture per il trasporto/stoccaggio del diossido di carbonio. Per ciascuna categoria, il regolamento definisce criteri specifici di valutazione: integrazione del mercato, sicurezza dell’approvvigionamento, interoperabilità, flessibilità, sostenibilità, innovazione, concorrenza e, per la CO2, riduzione delle emissioni di ciclo di vita e assenza di alternative tecnologiche ragionevoli equivalenti.
Tra gli elementi più rilevanti vi sono:
- per l’energia elettrica, l’attenzione alla rimozione delle strozzature, all’interconnessione e all’integrazione delle rinnovabili;
- per le reti elettriche intelligenti, la considerazione di utenti coinvolti, consumi coperti e quota di rinnovabili variabili;
- per l’idrogeno, la creazione di una dorsale europea integrata e l’interoperabilità delle reti;
- per gli elettrolizzatori, la soglia minima di 50 MW e la riduzione del 70 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al combustibile fossile di riferimento, secondo i criteri dell’allegato II;
- per la CO2, la necessità di un utilizzo per trasporto e, se del caso, stoccaggio da almeno due Stati membri.
Pianificazione, analisi costi-benefici e scenari
Il cuore della nuova disciplina è la pianificazione intersettoriale. L’articolo 11 affida a ENTSO-E ed ENTSOG la predisposizione di metodologie armonizzate di analisi costi-benefici per i progetti rilevanti; la Commissione approva le metodologie dopo una procedura consultiva molto strutturata che coinvolge Stati membri, ACER e un ampio novero di portatori di interesse. Entro il 24 giugno 2025 ENTSO-E ed ENTSOG devono inoltre trasmettere un modello coerente e progressivamente integrato che copra elettricità, gas, idrogeno, stoccaggio, GNL ed elettrolizzatori.
L’articolo 12 disciplina gli scenari comuni per i piani decennali di sviluppo della rete, con orizzonte almeno fino al 2050 e piena coerenza con il principio dell’“efficienza energetica al primo posto”. L’articolo 13 impone, entro sei mesi dall’approvazione degli scenari e poi ogni due anni, relazioni sui divari infrastrutturali, focalizzate sui gap che possono compromettere gli obiettivi 2030 e 2050. In questa fase vanno privilegiate tutte le alternative alle nuove infrastrutture, incluse gestione della domanda, soluzioni digitali ed efficienza energetica.
Reti offshore per rinnovabili
Il regolamento dedica una disciplina autonoma alla pianificazione offshore. Gli Stati membri devono concludere accordi non vincolanti entro il 24 gennaio 2023 per definire obiettivi di produzione offshore al 2030, 2040 e 2050 nei bacini marittimi interessati. ENTSO-E deve poi elaborare piani strategici di alto livello per la rete offshore integrata entro il 24 gennaio 2024 e aggiornarli, in connessione con i piani decennali di rete, in modo coerente con la protezione dell’ambiente e gli altri usi del mare.
L’articolo 15 prevede che la Commissione elabori entro il 24 giugno 2024 orientamenti specifici per l’analisi costi-benefici e la ripartizione dei costi delle reti offshore, con un successivo output applicativo da parte di ENTSO-E entro il 24 giugno 2025. Si tratta di un passaggio importante per la realizzazione di interconnettori, progetti ibridi e connessioni radiali nei diversi bacini marittimi.
Autorizzazioni, pubblicità e partecipazione del pubblico
Il capo III contiene la parte più operativa per gli operatori. L’articolo 7 attribuisce ai progetti dell’elenco dell’Unione un riconoscimento della necessità dal punto di vista energetico e climatico e, se previsto dal diritto nazionale, il massimo status prioritario. Le controversie, i ricorsi e le procedure giurisdizionali devono essere trattati con urgenza se l’ordinamento nazionale lo consente. Gli Stati membri dovevano adottare misure non legislative entro il 24 marzo 2023 e legislative entro il 24 giugno 2023 per snellire le valutazioni ambientali.
L’articolo 8 impone agli Stati membri di designare un’autorità nazionale competente entro il 23 giugno 2022, con possibilità di regime integrato, coordinato o collaborativo. L’autorità funge da unico punto di contatto e coordina la decisione globale, che deve essere adottata entro i termini dell’articolo 10. Per i corridoi offshore transfrontalieri, le autorità competenti devono designare congiuntamente uno sportello unico.
L’articolo 9 rafforza trasparenza e partecipazione: manuale procedurale nazionale entro il 24 ottobre 2023, modello di partecipazione del pubblico, almeno una consultazione pubblica prima della domanda definitiva salvo standard nazionali equivalenti, sito internet dedicato e relazioni su come le osservazioni siano state considerate. Il regolamento richiama espressamente la convenzione di Aarhus, la convenzione di Espoo e le direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE.
L’articolo 10 fissa tempi massimi molto stringenti: fase preliminare indicativa di 24 mesi, fase legale fino a 18 mesi, durata complessiva massima di 42 mesi, estendibile al massimo di 9 mesi salvo circostanze eccezionali. La procedura parte con la notifica del progetto all’autorità competente; se il progetto non è sufficientemente maturo, la notifica può essere respinta entro 3 mesi. Il regolamento prevede anche regole semplificate per progetti che richiedono meno autorizzazioni e per la definizione separata del tracciato/ubicazione in alcuni ordinamenti.
Ripartizione dei costi e incentivi regolatori
L’articolo 16 disciplina la ripartizione transfrontaliera dei costi per i progetti con impatto netto positivo oltre confine. Il principio generale è che i costi di investimento siano sopportati dai TSO/promotori e recuperati tramite tariffe, ma solo nella misura non coperta da proventi di congestione o altri oneri. La richiesta di investimento deve essere presentata quando il progetto è maturo e pronto alla costruzione entro 36 mesi; le autorità nazionali di regolamentazione decidono entro 6 mesi e, in caso di mancato accordo, l’Agenzia decide entro 3 mesi, prorogabili di 2 mesi. La decisione deve essere motivata e pubblicata.
L’articolo 17 prevede incentivi normativi per i progetti con rischi più elevati della media. Le autorità nazionali di regolamentazione devono valutare i rischi specifici, le misure di mitigazione e il vantaggio netto del progetto; gli incentivi possono consistere nel riconoscimento dei costi efficientemente sostenuti prima della messa in servizio, in una remunerazione aggiuntiva del capitale o in altre misure idonee. Sono previsti adempimenti nazionali entro gennaio, giugno e settembre 2023 per mappare e pubblicare metodologie e criteri, con possibile intervento di orientamento della Commissione.
Finanziamenti UE
L’articolo 18 collega il regime dei PCI/PMI al meccanismo per collegare l’Europa 2021-2027. Gli studi sono sempre ammissibili; le sovvenzioni per lavori sono ammesse solo al ricorrere di condizioni sostanziali stringenti, tra cui esternalità positive significative, insufficiente sostenibilità commerciale e, in molti casi, una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi. La norma si applica anche ai PMI e prevede che questi siano ammessi a condizioni equivalenti, purché contribuiscano agli obiettivi generali energia-clima dell’Unione.
Modifiche ad altri atti e regime transitorio
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 715/2009, il regolamento (UE) 2019/942, il regolamento (UE) 2019/943, la direttiva 2009/73/CE e la direttiva (UE) 2019/944 per allineare i rispettivi obblighi al nuovo quadro TEN-E. L’articolo 31 introduce un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2029 per l’uso di attivi dedicati all’idrogeno convertiti dal gas naturale con miscele predefinite di idrogeno, gas naturale o biometano; l’ammissibilità al finanziamento UE di tali progetti termina però il 31 dicembre 2027.
Per Cipro e Malta, l’articolo 24 prevede una deroga specifica finché i due Stati non saranno direttamente interconnessi alla rete transeuropea del gas o, al più tardi, fino al 31 dicembre 2029. Tale deroga serve a mantenere e favorire progetti capaci di assicurare l’accesso a nuovi mercati dell’energia, compreso l’idrogeno.
Abrogazione, continuità dei vecchi progetti e entrata in vigore
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 a decorrere dal 23 giugno 2022. Tuttavia, il quinto elenco dell’Unione adottato sotto il vecchio regime e alcune disposizioni del regolamento abrogato restano in vigore per i progetti ivi inclusi fino all’entrata in vigore del primo elenco adottato ai sensi del nuovo regolamento; inoltre, i progetti già ammessi all’esame dell’autorità competente conservano per quattro anni alcuni diritti e obblighi del capo III. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione
L’articolo 1 stabilisce orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l’interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea. Gli obiettivi sono il contributo alla mitigazione climatica, al conseguimento degli obiettivi energia-clima 2030 e della neutralità climatica 2050, oltre a interconnessioni, sicurezza energetica, integrazione del mercato e del sistema, concorrenza e prezzi accessibili. Il regolamento disciplina: individuazione dei progetti nell’elenco dell’Unione, accelerazione delle autorizzazioni e partecipazione del pubblico, ripartizione transfrontaliera dei costi e incentivi, nonché ammissibilità all’assistenza finanziaria UE.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, infrastruttura energetica, strozzature, decisione globale, progetto, progetto di interesse comune, progetto di interesse reciproco, promotore del progetto, rete elettrica intelligente, rete intelligente del gas, autorità interessata, autorità nazionale di regolamentazione, lavori, studi, impianti dedicati all’idrogeno, riconversione e adattamento ai cambiamenti climatici. Le definizioni sono cruciali per l’accesso allo status di PCI/PMI e per l’applicazione delle regole autorizzative, tariffarie e finanziarie.
Elenco dell’Unione e gruppi regionali
L’articolo 3 istituisce gruppi regionali per ciascun corridoio/area prioritaria. I gruppi adottano elenchi regionali, che confluiscono nell’elenco dell’Unione adottato dalla Commissione con atti delegati ai sensi dell’articolo 20. Il primo elenco doveva essere adottato entro il 30 novembre 2023 e l’elenco va aggiornato ogni due anni. La Commissione deve includere solo progetti conformi ai criteri dell’articolo 4, garantire coerenza transregionale e mantenere l’elenco complessivamente gestibile.
Criteri di selezione dei progetti
L’articolo 4 distingue i criteri per PCI e PMI. Per i PCI sono richiesti: necessità per un corridoio/area prioritaria, vantaggi complessivi superiori ai costi, e un collegamento transfrontaliero o un impatto transfrontaliero significativo. Per i PMI si richiedono inoltre convergenza strategica con i paesi terzi coinvolti, dimostrazione di benefici socioeconomici netti e, per le infrastrutture CO2, garanzie equivalenti a quelle UE. Sono previsti criteri specifici per trasmissione/stoccaggio elettrico, smart grid elettriche, infrastrutture idrogeno, elettrolizzatori, reti gas intelligenti e CO2. La valutazione avviene tramite indicatori dell’allegato IV e tiene conto di urgenza, complementarità, sinergie e avanzamento dei progetti già inclusi.
Attuazione, monitoraggio e rimozione dall’elenco
L’articolo 5 impone ai promotori un piano di attuazione con milestone su studi, autorizzazioni, costruzione e messa in servizio. Sono previsti monitoraggio annuale da parte di promotori e autorità, relazione consolidata dell’Agenzia, e misure correttive in caso di ritardi, fino alla possibile selezione di terzi o a un invito pubblico se il ritardo supera 26 mesi. I progetti possono essere rimossi dall’elenco per errori informativi determinanti o non conformità al diritto UE; in tal caso cessano i diritti e gli obblighi connessi, salvo alcune salvaguardie transitorie.
Coordinatori europei
L’articolo 6 consente alla Commissione di nominare un coordinatore europeo per progetti con notevoli difficoltà di attuazione, per un anno rinnovabile due volte. Il coordinatore promuove il dialogo transfrontaliero, assiste nelle consultazioni e nelle autorizzazioni, può fornire indicazioni sul finanziamento e riferisce annualmente alla Commissione; gli Stati membri devono cooperare pienamente.
Status prioritario e accelerazione autorizzativa
L’articolo 7 attribuisce ai progetti nell’elenco dell’Unione un riconoscimento della necessità dal punto di vista energetico e climatico, senza pregiudicare ubicazione, tracciato o tecnologia. Se previsto dal diritto nazionale, essi godono dello status di massima importanza e le controversie devono essere trattate con urgenza. Gli Stati membri dovevano adottare misure non legislative entro il 24 marzo 2023 e legislative entro il 24 giugno 2023 per snellire le valutazioni ambientali. I progetti sono considerati di interesse pubblico e, se ricorrono le condizioni delle direttive 92/43/CEE e 2000/60/CE, possono essere considerati di rilevante interesse pubblico.
Organizzazione del procedimento autorizzativo
L’articolo 8 impone la nomina o l’aggiornamento di un’autorità nazionale competente entro il 23 giugno 2022. Sono previsti tre modelli nazionali: regime integrato, coordinato o collaborativo. L’autorità competente funge da unico punto di contatto e deve garantire il rispetto dei termini; per i progetti offshore transfrontalieri del corridoio prioritario offshore deve essere designato uno sportello unico. Gli Stati membri devono inoltre cooperare se il progetto richiede autorizzazioni in più Stati.
Trasparenza e partecipazione del pubblico
L’articolo 9 impone un manuale nazionale delle procedure entro il 24 ottobre 2023, un modello di partecipazione del pubblico, almeno una consultazione pubblica pre-domanda salvo standard nazionali equivalenti o superiori, e un sito web dedicato con informazioni aggiornate. Sono previsti obblighi di pubblicazione di relazioni sull’esito delle consultazioni e tutele per le informazioni commercialmente sensibili. Le consultazioni transfrontaliere devono essere coordinate e svolte in tempi coerenti.
Durata del procedimento autorizzativo
L’articolo 10 prevede una fase preliminare alla domanda indicativamente di 24 mesi e una fase legale di massimo 18 mesi, con durata complessiva non superiore a 42 mesi, prorogabile al massimo di 9 mesi salvo circostanze eccezionali. Il procedimento inizia con la notifica del progetto; l’autorità competente deve accettare o respingere la notifica entro 3 mesi. Sono previste regole specifiche per la definizione del tracciato/ubicazione, per l’esame del fascicolo, per l’integrazione di studi già esistenti e per l’eventuale riduzione dei termini per alcuni progetti.
Pianificazione intersettoriale e analisi costi-benefici
L’articolo 11 affida a ENTSO-E ed ENTSOG la definizione di metodologie armonizzate di analisi costi-benefici a livello di sistema energetico, da approvare dalla Commissione, con consultazione ampia dei portatori di interesse. Sono previste linee metodologiche comuni, indicatori di confronto dei costi unitari e l’elaborazione di un modello progressivamente integrato per elettricità, gas, idrogeno, stoccaggio, GNL ed elettrolizzatori. L’articolo 12 disciplina gli scenari comuni per i piani decennali; l’articolo 13 impone relazioni sui divari infrastrutturali, aggiornate ogni due anni, con valutazione delle alternative e applicazione del principio dell’"efficienza energetica al primo posto".
Reti offshore e pianificazione dei bacini marittimi
Gli articoli 14 e 15 introducono una pianificazione specifica per le reti offshore per le energie rinnovabili. Gli Stati membri devono concludere entro il 24 gennaio 2023 accordi non vincolanti su obiettivi di produzione offshore al 2030, 2040 e 2050. ENTSO-E deve elaborare piani strategici di alto livello per ogni bacino marittimo entro il 24 gennaio 2024 e aggiornarli ogni due anni; la Commissione deve adottare orientamenti per l’analisi costi-benefici e la ripartizione dei costi entro il 24 giugno 2024, con presentazione dei risultati applicativi entro il 24 giugno 2025.
Ripartizione transfrontaliera dei costi
L’articolo 16 disciplina i progetti con impatto transfrontaliero: i costi di investimento effettivamente sostenuti per il miglioramento dell’efficienza sono sopportati dai TSO/promotori e recuperati tramite tariffe, salvo copertura con proventi di congestione o altri oneri. La richiesta di investimento va presentata quando il progetto è sufficientemente maturo e pronto entro 36 mesi; le autorità nazionali di regolamentazione devono decidere entro 6 mesi e, in caso di disaccordo, decide l’Agenzia entro 3 mesi, prorogabili di 2. L’articolo precisa criteri di riparto, inclusione in tariffa, pubblicazione delle decisioni e inapplicabilità ai progetti già oggetto di determinate deroghe.
Incentivi normativi
L’articolo 17 consente incentivi specifici per progetti PCI con rischi più elevati rispetto a un’infrastruttura comparabile, salvo casi coperti da deroghe. Le autorità nazionali devono valutare rischi specifici, misure di attenuazione e benefici netti e possono prevedere riconoscimento anticipato dei costi, remunerazioni aggiuntive o altre misure. Entro il 24 gennaio 2023 e il 24 giugno/24 settembre 2023 sono previsti obblighi di trasmissione/pubblicazione delle metodologie nazionali e raccomandazioni ACER; la Commissione può emanare orientamenti se le misure non bastano.
Assistenza finanziaria dell’Unione
L’articolo 18 stabilisce i casi di ammissibilità alle sovvenzioni e agli strumenti finanziari del meccanismo CEF 2021-2027. Sono sempre ammissibili gli studi per i PCI; le sovvenzioni per lavori sono possibili solo per alcune categorie e se sussistono esternalità positive, insostenibilità commerciale e, dove richiesto, decisioni di ripartizione dei costi o riconoscimento di servizi transfrontalieri/innovazione. L’articolo si applica anche ai PMI, alle stesse condizioni sostanziali e con il requisito che il progetto contribuisca agli obiettivi generali energia-clima dell’Unione. L’articolo 19 collega i criteri di finanziamento ai criteri di selezione dell’articolo 4.
Disposizioni finali, abrogazione e transitorio
Gli articoli 20-23 disciplinano delega alla Commissione, rendicontazione entro il 30 giugno 2027, riesame entro il 30 giugno 2027 e istituzione di una piattaforma pubblica di trasparenza. L’articolo 24 prevede una deroga per Cipro e Malta, con mantenimento dello status di alcuni progetti gas e termini speciali per la conversione all’idrogeno; l’articolo 30-31 contiene ulteriori disposizioni transitorie, inclusa la possibilità di usare, fino al 31 dicembre 2029, attivi dedicati all’idrogeno convertiti per miscele con gas naturale o biometano, con limiti di ammissibilità al finanziamento fino al 31 dicembre 2027. L’articolo 32 abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 dal 23 giugno 2022, salvaguardando temporaneamente il quinto elenco e alcuni diritti dei progetti già avviati; l’articolo 33 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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