Cassazione Penale, Sentenza n. 23642/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di restituzione di due autovetture marca Lamborghini sequestrate in un procedimento penale a carico di Mohamed Omar. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 125 comma 3 c.p.p. e inosservanza/erronea applicazione dell'art. 240‑bis c.p. in relazione alla ritenuta fittizia intestazione dei mezzi alla società Cefalu Inter Car; sosteneva l'assenza di elementi fattuali a dimostrazione della difformità tra intestazione formale e titolarità reale, la illegittima utilizzazione di conversazioni WhatsApp acquisite (presunta acquisizione illegale del cellulare) e vizi nell'identificazione dei mezzi (diversa Lamborghini Urus del 2024 rispetto al mezzo del 2021). Contestava inoltre l'uso del coinvolgimento del rappresentante legale in altro reato (sequestro di persona) come elemento a sostegno della riconducibilità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per motivi generici, non deducibili e tardivi. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato, richiamando conversazioni telefoniche dalle quali emergeva l'espressione di proprietà dei mezzi da parte di Omar e altri elementi indiziari, e che le doglianze del ricorrente fossero in realtà censure sul merito o sul difetto di motivazione non sindacabili in cassazione. La dedotta inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp è stata ritenuta generica e non specificata nei suoi atti e nella sua incidenza sul complessivo compendio indiziario; inoltre la questione è stata ritenuta in parte tardiva perché non proposta in sede di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte osserva che le doglianze reclamano difetto di motivazione o questioni di merito non sindacabili in cassazione se non per vizi radicali assenti nel caso concreto
art. 240‑bis cod. pen.
Norma sull'accertamento della proprietà fittizia e sulla confisca per sproporzione; il tribunale del riesame l'ha ritenuta applicabile poiché gli indizi indicavano che le auto, formalmente intestate a società terza, erano riconducibili all'indagato come beni detenuti per interposta persona
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato come regola procedurale cui il giudice dell'appello cautelare reale si è attenuto nella valutazione delle emergenze probatorie
art. 322‑bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in riferimento al procedimento relativo all'appello cautelare reale (procedura di riesame dopo rigetto dell'istanza di dissequestro)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali: censure generiche o lamentate discrepanze fattuali senza indicazione precisa degli atti non sono idonee.
- Per contestare l'utilizzabilità di prove (es. messaggi WhatsApp) in Cassazione è necessario indicare puntualmente gli atti affetti dal vizio e dimostrarne la decisività sul compendio indiziario; altrimenti la doglianza è generica e inammissibile.
- Non si possono introdurre per la prima volta in Cassazione questioni nuove che non siano state dedotte nel giudizio di appello o nell'istanza di revoca, salvo che non si tratti di vizi di legittimità immediatamente rilevabili.
- Quando beni sono formalmente intestati a terzi, il sequestro finalizzato alla confisca allargata (art. 240‑bis c.p.) è legittimo se sussistono indizi specifici che dimostrino la titolarità reale o la detenzione per interposta persona.
- Le critiche alla motivazione devono dimostrare che essa è radicalmente mancante o contraddittoria: semplici richieste di diverso apprezzamento delle prove non configurano vizio di motivazione perseguibile in Cassazione.
- In procedimenti cautelari il gravame economico del ricorrente (spese e ammenda) è concreto: la presentazione di ricorsi generici o tardivi può comportare sanzioni economiche percentualmente rilevanti.
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