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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04365/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento notificati nel 1984 a un contribuente, con recupero a tassazione di maggiori redditi Irpef e Ilor per gli anni 1978 e 1979, sulla base di accertamento sintetico fondato sulla titolarità di beni ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato. Dopo alterne decisioni nei gradi di merito davanti alle commissioni tributarie, la Commissione tributaria centrale confermò gli avvisi. Gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due nullità: il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 25, comma 4, d.P.R. n. 636/1972 per mancata notifica del ricorso alla parte intimata da parte della segreteria, con lesione del contraddittorio; il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 27, commi 2 e 3, d.P.R. n. 636/1972, sostenendo che il ricorso erariale era stato notificato tardivamente, presso il domicilio/residenza del de cuius e non secondo le forme previste per la notificazione agli eredi, con ulteriore compromissione del contraddittorio. La Corte, però, ha rilevato d’ufficio la tardività del ricorso per cassazione, notificato all’Amministrazione nel 2016 contro una sentenza depositata nel 2013, oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.; ha inoltre osservato che, essendo stato ritualmente notificato il ricorso dell’Ufficio nel giudizio dinanzi alla Commissione centrale, non poteva invocarsi la proroga del termine di cui al comma 2 dell’art. 327 c.p.c. per mancata conoscenza del processo. I motivi di merito sono quindi rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine annuale di decadenza di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., applicabile anche alle decisioni della Commissione tributaria centrale. Ha escluso che la mancata comunicazione della data di udienza o le dedotte nullità del procedimento a quo potessero riaprire il termine, poiché il ricorso erariale risultava regolarmente notificato al contribuente originario. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

    obbligo di notifica, da parte della segreteria della Commissione tributaria centrale, di copia del ricorso alla parte intimata

    La Corte richiama la norma come regola del contraddittorio nel vecchio processo tributario, ma esclude che la sua dedotta violazione possa essere fatta valere quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine annuale di impugnazione.

  • art. 27, commi 2 e 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

    notifica collettiva e impersonale agli eredi entro un anno dalla morte; notifica almeno sessanta giorni prima dell'udienza

    La Corte ritiene che le dedotte irregolarità non siano decisive, poiché l'Ufficio ha provato la rituale notificazione del ricorso al contribuente originario; pertanto non si realizza la situazione che consente di invocare la mancata conoscenza del processo.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    termine annuale di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza

    Si applica anche alle decisioni della Commissione tributaria centrale, per effetto dell'applicazione diretta dell'art. 111 Cost. e dell'assenza di una disciplina speciale derogatoria; la sua inosservanza rende inammissibile il ricorso.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    impugnazione oltre il termine annuale se la parte contumace non ha avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292

    Non è invocabile quando risulti la regolare notificazione del ricorso introduttivo del giudizio a quo alla parte originaria; in tal caso manca il presupposto della mancata conoscenza del processo per nullità della citazione o notificazione.

  • art. 111 Cost.

    ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione tributaria centrale esperibile in applicazione diretta dell'art. 111 Cost.

    Costituisce il fondamento dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale, con conseguente applicazione delle norme codicistiche sul ricorso, incluso l'art. 327 c.p.c.

  • art. 38 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

    deposito in segreteria secondo le modalità stabilite dall'art. 38

    Il deposito della decisione in segreteria rileva come momento di pubblicazione da cui decorre il termine annuale di impugnazione.

  • art. 161 c.p.c.

    principio di conversione dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione

    Le nullità della decisione, anche se riferite al contraddittorio, devono essere fatte valere con l'impugnazione nei termini e nei modi previsti; se il termine è spirato, il vizio non può più essere utilmente dedotto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo, per i ricorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione tributaria centrale è soggetto al termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., decorrente dalla pubblicazione/deposito della sentenza, anche in assenza di specifica disciplina tributaria.
  • La mancata comunicazione della data di udienza o altre irregolarità del procedimento a quo non consentono di superare la decadenza dall'impugnazione quando la parte abbia ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo nel giudizio precedente.
  • Le nullità processuali della sentenza o del procedimento devono essere fatte valere nei termini di impugnazione: una volta formato il giudicato per tardività del ricorso, il vizio non è più esaminabile.
  • L'eccezione di mancata conoscenza del processo, rilevante ai fini dell'art. 327, comma 2, c.p.c., richiede la prova della nullità della citazione o della notificazione degli atti introduttivi; la regolare notificazione alla parte originaria esclude tale rimedio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàDecadenzaLitisconsorzio necessario

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