Sentenza del 09/01/2015 n. 27 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Reddito sintetico - Disponibilità finanziarie - Avvenuto disinvestimento - Presunzione acquisizione - Anni precedenti - Ente impositore - Omessa considerazione - Famiglia fiscale - Ente impositore - Omessa considerazione - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’accertamento sintetico fondato sul redditometro, sostenendo che l’ente impositore avesse determinato il reddito presunto senza considerare elementi idonei a spiegare la capacità di spesa. In particolare, non erano stati valutati disinvestimenti effettuati nel 2004 per complessivi € 147.890,33, derivanti da guadagni e disponibilità finanziarie accumulate negli anni precedenti, né la capacità reddituale complessiva della famiglia fiscale.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. L’accertamento sintetico non può fondarsi esclusivamente sulla presunzione derivante dalla disponibilità di beni o spese quando il contribuente dimostri che tali esborsi sono stati finanziati mediante disinvestimenti di capitali già formati in precedenza. L’ente impositore deve inoltre considerare la situazione economica del nucleo familiare fiscale, ove rilevante ai fini della ricostruzione della capacità contributiva. L’omessa valutazione di tali elementi comporta l’illegittimità dell’accertamento.
Norme richiamate
Disciplina dell’accertamento sintetico e del redditometro
La ricostruzione sintetica del reddito mediante indici di spesa costituisce una presunzione superabile. Il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute con risorse diverse da redditi prodotti nell’anno accertato, come capitali precedentemente accumulati o derivanti da disinvestimenti.
Principio di capacità contributiva
La determinazione presuntiva del reddito deve riflettere la reale capacità economica del contribuente e non può ignorare circostanze documentate che incidono sulla disponibilità finanziaria effettiva, comprese le risorse del nucleo familiare fiscale.
Massime di principio
- In un accertamento basato sul redditometro, il contribuente dovrebbe documentare l’origine delle somme utilizzate per sostenere le spese, inclusi disinvestimenti, liquidazioni di investimenti, risparmi pregressi, eredità o finanziamenti.
- Le disponibilità finanziarie formatesi in anni precedenti non costituiscono automaticamente reddito dell’anno accertato: l’amministrazione deve distinguere tra nuova capacità reddituale e utilizzo di patrimonio già esistente.
- L’ente impositore deve esaminare in modo concreto e complessivo la situazione economica del contribuente, considerando anche i redditi e le risorse della famiglia fiscale quando contribuiscono a spiegare le spese contestate.
- L’omessa valutazione di elementi probatori rilevanti, come disinvestimenti documentati o redditi familiari, può rendere illegittimo l’accertamento per difetto di motivazione e ricostruzione incompleta della capacità contributiva.
- La contestazione è più efficace quando il contribuente collega ciascuna spesa o investimento contestato a specifiche movimentazioni finanziarie, fornendo documentazione bancaria e cronologica.
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