Sentenza del 15/05/2015 n. 9946 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Acquisto di beni e servizi - Detrazione dell'IVA - Condizioni - Operazione erroneamente assoggettata ad IVA - Conseguenze per il cedente, il cessionario e l'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la rettifica della dichiarazione IVA relativa al 1989, con cui l'Amministrazione aveva disconosciuto una detrazione di lire 74.979.000 relativa all'acquisto di terreni agricoli e fabbricati rurali. Sosteneva che gli immobili, pur iscritti al catasto terreni, avessero natura di fabbricati urbani e fossero quindi soggetti a IVA, anche in ragione dell'avvio della procedura di deruralizzazione. In subordine, sosteneva che la detrazione dovesse comunque essere riconosciuta perché l'IVA era stata indicata in fattura e pagata in rivalsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva indicato in modo specifico gli atti dai quali sarebbe risultata la non ruralità degli immobili. È stata inoltre ritenuta decisiva la natura dei beni al momento della compravendita: l'ottenimento della concessione edilizia per la deruralizzazione, avvenuto solo nel 1991, non incideva sulla qualificazione dell'operazione del 1989. Il secondo motivo è stato rigettato: l'IVA erroneamente applicata non è detraibile dal cessionario, anche se esposta in fattura e pagata in rivalsa. Il cedente può chiedere il rimborso all'Amministrazione, mentre il cessionario può chiedere al cedente la restituzione dell'importo pagato. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
Non considera cessione di beni, ai fini IVA, quella avente per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti.
La cessione di terreni non edificabili e di fabbricati rurali esclusi dal campo IVA non genera un'operazione imponibile IVA, restando soggetta, ove previsto, all'imposta di registro.
Art. 19, d.P.R. n. 633/1972
La detrazione dell'imposta pagata a monte è ammessa solo per l'IVA effettivamente dovuta.
La mera indicazione dell'IVA in fattura, il pagamento in rivalsa e l'inerenza dell'acquisto all'attività d'impresa non sono sufficienti: l'operazione deve essere realmente assoggettabile all'IVA nella misura applicata.
Art. 52, d.lgs. n. 546/1992
È stato richiamato nella fase processuale relativa all'ammissibilità dell'appello dell'Amministrazione, inizialmente dichiarato inammissibile per l'illeggibilità della firma, decisione poi riformata dalla Cassazione.
Art. 9, d.l. n. 557/1993
La ruralità dei fabbricati deve essere valutata sulla base di condizioni oggettive ed effettive; tuttavia, nel caso concreto, rilevava la situazione esistente al momento della cessione e non una successiva procedura di deruralizzazione.
Art. 17 della direttiva 77/388/CEE e artt. 167 e 63 della direttiva 2006/112/CE
Il diritto alla detrazione presuppone che l'IVA sia dovuta in relazione a un'operazione effettivamente imponibile; l'IVA meramente indicata in fattura, ma non dovuta, non può essere portata in detrazione.
Massime di principio
- Per stabilire il regime IVA di un immobile occorre fare riferimento alla sua natura e qualificazione al momento della cessione, non a trasformazioni, concessioni o procedure amministrative perfezionate successivamente.
- L'IVA esposta in fattura non è automaticamente detraibile: la detrazione spetta solo se l'imposta corrisponde a un'operazione realmente imponibile e all'aliquota corretta.
- Quando l'IVA è stata applicata per errore, il cessionario non può neutralizzare l'errore detraendola; deve chiedere la restituzione al cedente, mentre il cedente può chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
- Nei ricorsi per cassazione è necessario indicare puntualmente gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure; il semplice richiamo generico agli atti del processo può comportare l'inammissibilità del motivo.
- La neutralità dell'IVA non consente di detrarre un'imposta non dovuta: la tutela della neutralità opera attraverso i meccanismi di rimborso e ripetizione dell'indebito.
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