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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19408/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato il beneficio dell'indulto (legge 31 luglio 2006, n.241) concesso al ricorrente. Il nodo centrale era se il ricorrente avesse commesso, entro il quinquennio decorrente dal 01/08/2006, un nuovo reato (condanna per 416-bis relativa al periodo 2002-2007). Il ricorrente contestava la motivazione sulla determinazione della data di cessazione della condotta associativa e denunciava carenza di motivazione e violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)). Sosteneva inoltre che in sede esecutiva sarebbe spettato al giudice dell'esecuzione accertare la cessazione della condotta, ove non precisata in sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di condanna per 416-bis indicava un arco temporale 'chiuso' (2002-2007) e che una porzione di tale condotta ricadeva nel quinquennio successivo al 01/08/2006, motivo sufficiente per revocare l'indulto. Inoltre la data di cessazione della permanenza del reato era stata fissata dal giudice di merito (ottobre 2007) e non era stata contestata dal ricorrente in precedenti decisioni di questa Corte; pertanto la revoca era legittima. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)

    concessione di indulto per i reati commessi fino al 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a euro diecimila per quelle pecuniarie

    L'indulto può essere revocato se il beneficiario ha commesso un delitto non colposo nel quinquennio successivo all'entrata in vigore (01/08/2006); per i reati permanenti è sufficiente che una qualsiasi porzione della condotta ricada nel quinquennio

  • Art. 416-bis c.p.

    Reato di associazione mafiosa; nel caso concreto la contestazione era temporaneamente delimitata (2002-2007), quindi valutata come 'chiusa' ai fini temporali

  • Art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)

    Vizi di motivazione e violazione di legge prospettati dal ricorrente come motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate o non adeguatamente motivate

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022 (Ierardi)

    Principio per reato permanente in forma 'aperta': se la sentenza non precisa la data di cessazione, il giudice dell'esecuzione deve accertarla mediante analisi degli elementi a disposizione

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 36866 del 03/02/2023 (Cava)

    In tema di revoca dell'indulto, per reato permanente è sufficiente che qualsiasi segmento del reato cada nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge per giustificare la revoca

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013 (Formicola) e Sez. 1, n. 42384 del 28/05/2016 (Leo)

    Ulteriori precedenti che trattano l'accertamento della cessazione della condotta nei reati permanenti e l'effetto di tale accertamento sugli istituti di clemenza

  • Precedente della stessa parte: Sez. 5, n. 11306 del 18/12/2019 (Iaria ed altri)

    Decisione citata dalla Corte che contiene elementi (tra cui la data di cessazione fissata in ottobre 2007) che il ricorrente non aveva tempestivamente o specificamente contestato, rafforzando la decisione di revoca

Massime di principio

  • Se il reato permanente è contestato in forma 'chiusa' con periodo temporale definito in sentenza, è sufficiente che anche una porzione di quel periodo ricada nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto per giustificarne la revoca.
  • Se la sentenza di condanna precisa la data (o il termine) di cessazione della condotta, tale dato assume rilevanza vincolante e il ricorrente deve contestarlo in modo specifico e motivato per scalfirlo in sede di legittimità.
  • Se la contestazione del reato è in forma 'aperta' e la sentenza non precisa la data di cessazione, spetta al giudice dell'esecuzione accertare la cessazione sulla base degli elementi disponibili; il ricorso per cassazione deve affrontare criticamente la motivazione dell'operato del giudice dell'esecuzione.
  • La mancata impugnazione specifica di fatti decisivi (es. la data di cessazione della condotta) in precedenti giudizi di legittimità può rendere inefficaci censure successive che si limitano a contestazioni generiche.
  • Nelle impugnazioni per revoca di benefici di clemenza, è essenziale distinguere tra vizi di diritto (che la Cassazione può valutare) e questioni di merito/fatto, per le quali la Corte tende a rimanere vincolata alle determinazioni del giudice di merito se non adeguatamente e specificamente contestate.

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