Sentenza del 28/09/2016 n. 19129 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di accertamento ICI relativo all'omesso versamento dell'imposta per un terreno inserito dal PRG in zona industriale SIN. Sosteneva, da un lato, che il valore venale determinato dal Comune fosse eccessivo e non adeguatamente fondato, perché non teneva conto degli oneri di edificazione, di ulteriori atti comparativi e del diverso valore applicato dallo stesso Comune. Dall'altro, invocava l'agevolazione prevista per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, affermando di essere iscritto all'INPS e di avere versato i contributi previdenziali. Contestava inoltre la motivazione della CTR, sia per la mancata valutazione della documentazione sulla qualifica agricola, sia per la riduzione del valore del terreno del 10%, ritenuta non adeguatamente giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava la valutazione degli elementi di fatto e del valore del terreno, questione attinente al giudizio di merito e non a una violazione di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato con precisione il contenuto dei documenti relativi all'iscrizione negli elenchi comunali e al versamento dei contributi, né la fase processuale in cui erano stati prodotti. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e, in parte, privo di interesse, poiché la CTR aveva comunque ridotto il valore del terreno rispetto a quello indicato nell'accertamento, adottando una statuizione favorevole al contribuente. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Comune di Bernalda le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.400 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
La determinazione del valore imponibile dell'area edificabile deve riferirsi al valore venale in comune commercio. Le contestazioni relative agli elementi concreti utilizzati per stimare tale valore riguardano, di regola, l'apprezzamento del giudice di merito.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2
La disposizione rileva per la qualificazione dei terreni ai fini ICI e per la distinzione tra aree edificabili e terreni agricoli.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9
Prevede un regime agevolato per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, subordinatamente alla prova dei requisiti richiesti.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2
Ai fini dell'agevolazione, assume rilievo la prova dell'iscrizione negli elenchi comunali previsti dalla normativa sui coltivatori diretti, oltre agli ulteriori requisiti richiesti.
Legge 9 gennaio 1963, n. 9, artt. 11 e seguenti
Disciplina gli elenchi dei coltivatori diretti e i relativi adempimenti previdenziali. Nel giudizio, la sola allegazione dell'iscrizione all'INPS non è stata ritenuta sufficiente, anche perché il contribuente non aveva indicato adeguatamente i documenti prodotti e il loro contenuto.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; non può essere utilizzato per contestare semplicemente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione deve essere specificamente individuato. Una censura fondata su documenti non precisati o su critiche generiche è inammissibile.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi invoca documenti o risultanze processuali deve indicarne con precisione contenuto, rilevanza e momento della produzione; il semplice richiamo generico agli atti non consente alla Corte di verificare la censura.
Massime di principio
- In Cassazione occorre distinguere tra violazione o falsa applicazione di legge e contestazione della valutazione dei fatti: la prima riguarda l'interpretazione della norma, mentre la seconda deve essere prospettata nei limiti del vizio motivazionale ammissibile.
- Chi invoca un'agevolazione fiscale deve provare in modo puntuale tutti i requisiti previsti dalla legge, nonché indicare precisamente i documenti che li dimostrano e il momento in cui sono stati prodotti.
- L'iscrizione previdenziale o il pagamento dei contributi possono essere elementi rilevanti per dimostrare la qualifica di coltivatore diretto, ma non è prudente presumere automaticamente la sussistenza di ogni ulteriore requisito senza documentazione specifica.
- Nel ricorso per Cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a una concreta lesione; non è utile impugnare una statuizione che abbia già ridotto l'imposta o il valore accertato in favore del contribuente, se manca un interesse concreto a ottenere una modifica.
- La determinazione del valore venale di un'area edificabile è normalmente una questione di fatto. Per contestarla efficacemente occorre evidenziare elementi comparativi, oneri di urbanizzazione o edificazione, caratteristiche dell'area e criteri estimativi, documentandoli adeguatamente già nelle fasi di merito.
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