Cassazione Penale, Ordinanza n. 16278/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondata la deduzione sulla prescrizione perché il termine non era ancora spirato una volta computate le sospensioni.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/06/2024, che aveva confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa intervenuta prescrizione del reato: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il termine massimo di prescrizione fosse ormai spirato. La Corte di cassazione ha però ritenuto manifestamente infondata la censura, rilevando che, per il reato contestato, al termine massimo di sette anni e sei mesi devono essere aggiunti i periodi di sospensione del corso della prescrizione intervenuti nel procedimento.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale il termine massimo di prescrizione indicato è di sette anni e sei mesi, al quale devono sommarsi i periodi di sospensione del procedimento ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di prescrizione è infondata quando il termine di estinzione del reato, correttamente calcolato, non sia decorso per effetto dell'applicazione delle sospensioni intervenute nel processo.
- Ai fini del computo della prescrizione occorre considerare non solo il termine base o massimo previsto per il reato, ma anche tutti i periodi di sospensione del corso della prescrizione verificatisi nel procedimento.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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