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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27337 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso dell'IRAP versata dal medico per gli anni 1998-2007. Il contribuente sosteneva che l'imposta non fosse dovuta perché l'attività era svolta senza autonoma organizzazione, con una struttura marginale. L'Amministrazione aveva inizialmente proposto ricorso, ma ha successivamente rinunciato ritenendo non più sostenibile la controversia alla luce dell'orientamento consolidato delle Sezioni Unite sull'IRAP applicata ai medici operanti nell'ambito della medicina di gruppo.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia dell'Amministrazione ricorrente. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della concorde volontà manifestata in udienza. La Corte ha inoltre dichiarato insussistenti i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore contributo unificato. La decisione richiama il principio secondo cui la medicina di gruppo non costituisce di per sé un'associazione tra professionisti e non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP: è necessario verificare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40

    La "medicina di gruppo" non è un'associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal Servizio sanitario nazionale

    La partecipazione a una forma di medicina di gruppo non integra automaticamente il presupposto dell'IRAP; occorre accertare se sussista concretamente un'autonoma organizzazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte delle ricorrenti.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016

    Per l'autonoma organizzazione è insufficiente l'erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale

    Per i medici convenzionati SSN inseriti nella medicina di gruppo, il semplice utilizzo di personale comune o di una struttura organizzativa minima non è sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione richiesta per l'applicazione dell'IRAP.

Massime di principio

  • La partecipazione a una medicina di gruppo o a una struttura organizzativa prevista dal SSN non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP.
  • L'IRAP sui lavoratori autonomi richiede la prova concreta di un'autonoma organizzazione, caratterizzata da risorse e mezzi eccedenti il minimo indispensabile per l'attività professionale.
  • Le spese sostenute per personale di segreteria o infermieristico comune, quando limitate alla quota necessaria al funzionamento ordinario della struttura, non sono di per sé sufficienti a integrare l'autonoma organizzazione.
  • In controversie analoghe, occorre valutare la struttura effettivamente impiegata, il personale utilizzato, i beni strumentali e l'eventuale eccedenza rispetto alle esigenze minime dell'attività.
  • La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio; le spese possono essere compensate quando la rinuncia dipende dal consolidamento di un orientamento giurisprudenziale e vi è accordo tra le parti.

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