Sentenza del 21/02/2017 n. 276 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento - Termine di proposizione dell'istanza di accertamento con adesione - Perentorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il termine di 60 giorni per la proposizione dell'istanza di accertamento con adesione è perentorio. Se, alla data di presentazione dell'istanza, tale termine è già decorso, l'avviso di accertamento diventa definitivo e l'istanza tardiva non può riaprire i termini né sospendere o modificare gli effetti della definitività.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di presentare validamente un'istanza di accertamento con adesione dopo la scadenza del termine perentorio di 60 giorni per impugnare l'avviso di accertamento. Il contribuente sosteneva, implicitamente, che l'istanza potesse incidere sul termine o impedire la definitività dell'atto anche se proposta tardivamente.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento con adesione
termine perentorio di 60 giorni
L'istanza deve essere presentata entro il termine previsto; una volta decorso inutilmente il termine, l'accertamento si consolida e non può essere rimesso in discussione mediante un'istanza tardiva.
Massime di principio
- I termini qualificati come perentori devono essere rispettati rigorosamente: la presentazione tardiva dell'istanza non produce gli effetti previsti dalla legge.
- Prima di depositare un'istanza deflattiva o conciliativa occorre verificare la scadenza del termine per impugnare l'atto e presentare l'istanza entro tale termine.
- Una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento, gli strumenti successivi non possono normalmente riaprire i termini o eliminare gli effetti della definitività, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- La tempestività dell'istanza deve essere valutata con riferimento alla data effettiva di presentazione e alla scadenza del termine applicabile.
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