Cassazione Civile, Ordinanza n. 00840/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti della debitrice principale e di alcuni garanti per il rientro di un’esposizione da apertura di credito. I garanti hanno proposto opposizione deducendo, tra l’altro, la decadenza della banca dall’azione verso i fideiussori ex art. 1957 c.c. per mancata tempestiva azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, la liberazione ai sensi dell’art. 1956 c.c. per concessione di ulteriore credito in presenza di condizioni patrimoniali deteriorate, oltre a varie contestazioni sul rapporto di conto corrente e di garanzia (nullità di commissioni e interessi, spese non determinate, capitalizzazione trimestrale, eccesso di garanzia). In appello è stata accolta la doglianza di uno dei garanti e il decreto ingiuntivo è stato revocato. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato la garanzia come fideiussione semplice sulla base della clausola "a semplice richiesta scritta", senza considerare che la garanzia era di durata indeterminata e legata all’integrale soddisfacimento del debito, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1957 c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la durata illimitata della garanzia, che avrebbe impedito di applicare il termine decadenziale dell’art. 1957 c.c. In sostanza, la ricorrente chiedeva di cassare la sentenza di appello per avere applicato la decadenza del creditore nonostante la pretesa natura di garanzia a durata correlata all’adempimento finale del debito principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale ha correttamente interpretato il contratto di garanzia, valutando la clausola "a semplice richiesta scritta" nel più ampio contesto delle pattuizioni e secondo i canoni ermeneutici, e ha ribadito che la qualificazione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia è questione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione plausibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la ricorrente mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale, non consentita nel giudizio di legittimità, e che la Corte d’appello aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di art. 1957 c.c. In particolare, è stato richiamato il principio per cui la decadenza ex art. 1957 c.c. può essere oggetto di rinuncia preventiva e, comunque, non opera quando la durata della fideiussione è collegata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva ravvisato l’estinzione della garanzia per mancata tempestiva azione del creditore. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1363 c.c.
la clausola contrattuale va interpretata secondo il testo complessivo del contratto e il canone sistematico, non isolando una singola espressione come decisiva in via automatica
art. 1957 c.c.
decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria
la decadenza opera se il creditore non agisce tempestivamente contro il debitore principale; può essere oggetto di rinuncia preventiva e, se la garanzia è strutturata fino all’integrale adempimento dell’obbligazione principale, il termine decadenziale non trova applicazione
art. 1956 c.c.
richiamato come motivo di liberazione del fideiussore per concessione di nuovo credito in presenza di peggioramento delle condizioni del debitore principale, ma non risulta essere il fulcro della decisione di legittimità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, qui invocata contro l’interpretazione del contratto e l’applicazione dell’art. 1957 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, anziché denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo
art. 653 c.p.c.
richiamato nel passaggio sul decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dal tribunale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti
art. 1957 c.c.
la decadenza ... può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore
la disciplina è disponibile dalle parti e non è di ordine pubblico
Massime di principio
- Nella qualificazione di una garanzia come fideiussione o contratto autonomo di garanzia, la clausola "a prima richiesta" o equivalente non è decisiva da sola: il giudice deve interpretare l’intero regolamento contrattuale e può valorizzare anche altre pattuizioni coerenti con la natura fideiussoria del vincolo.
- L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è consentito chiedere una diversa lettura del testo contrattuale quando quella adottata sia una delle interpretazioni plausibili.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se tende a una rivalutazione delle prove o dei fatti di causa, anziché denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti.
- La decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. può essere oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, poiché la norma tutela un interesse disponibile e non un principio di ordine pubblico.
- Se la durata della fideiussione è collegata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, il termine decadenziale dell’art. 1957 c.c. non trova applicazione.
- In cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, quando la motivazione impugnata sia logica, completa e coerente.
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