Cassazione Penale, Sentenza n. 05162/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione avverso l'ordinanza del 23/06/2025 che, in sede di rinvio, ha riconosciuto il vincolo di continuazione tra plurime condanne e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente ha dedotto due motivi principali: (1) violazione e/o erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. per avere la Corte individuato come reato piu' grave quello accertato dalla Corte di appello di Napoli dell'11/10/2013 senza specificare, tra i capi 1-bis e 15-bis, quale fosse il piu' grave e dunque senza una chiara pena base da cui operare la rideterminazione; (2) errata determinazione degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.) e conseguente erroneo calcolo della pena finale, che secondo la difesa avrebbe dovuto essere 3 anni e 8 mesi e non 3 anni e 10 mesi come fissato dall'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata indica chiaramente che la Corte di appello di Napoli aveva ritenuto come violazione piu' grave il capo 15-bis (ricettazione di 470 orologi) e aveva applicato per esso la pena base di 2 anni e 2.000 euro di multa, smentendo l'assunto difensivo. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura sul calcolo complessivo: la difesa aveva trascurato la pena di 2 mesi di reclusione e 100 euro di multa inflitta per falso con la sentenza del 6 marzo 2009, che, cumulata agli altri aumenti, conduce al totale di 3 anni e 10 mesi. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina la rideterminazione della pena in sede esecutiva in caso di riconoscimento della continuazione; la Corte ha valutato che la norma impone di identificare la pena base del reato piu' grave per poi applicare gli aumenti per i reati satellite
art. 81 cod. pen.
Norma sugli aumenti di pena per il concorso materiale e la determinazione degli incrementi; utilizzata per calcolare gli aumenti dovuti per i reati posti in continuazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e motivazione insufficiente/contraddittoria)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso alla corte di cassazione (richiamo alla necessaria sintesi nella esposizione dei motivi)
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena per riconoscimento della continuazione deve individuare con chiarezza quale sia il reato piu' grave (pena base) tra quelli riuniti; da quella pena si applicano poi gli aumenti per i reati satelliti.
- Se un reato era già stato precedentemente unificato in continuazione con altri, il nuovo riconoscimento della continuazione deve tenere conto di tutti i reati gia' unificati; occorre scorporare e considerare l'insieme complessivo e non limitarsi a un singolo capo.
- Quando la sentenza richiamata contiene piu' condanne occorre verificare il criterio concreto adottato (pene applicate e motivazione) per individuare il capo ritenuto piu' grave; il giudice dell'esecuzione può desumerlo dall'ampiezza delle pene e dalla motivazione della sentenza richiamata.
- Nella valutazione degli aumenti per continuazione è fondamentale contabilizzare tutte le porzioni di pena, anche quelle apparentemente minori (es. 1-2 mesi o poche decine/centinaia di euro di multa), perché possono modificare la pena complessiva.
- La difesa che impugna il calcolo della pena deve indicare con chiarezza il confronto numerico rispetto alle determinazioni precedenti (quanto era prima e quanto si contesta che sia ora) e segnalare eventuali omissioni di conteggio nel provvedimento impugnato.
- In sede di esecuzione, le correzioni in peius possono essere escluse se già determinazioni precedenti avevano fissato aumenti diversi; il giudice dell'esecuzione deve rispettare la regola di scorporo e ricalcolo progressivo delle pene come consolidato insegnamento giurisprudenziale.
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