Sentenza n. 27/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento − della graduatoria definitiva di merito del concorso straordinario di cui al DM Istruzione 108/2022 e al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022, per la copertura dei posti comuni del personale docente per la classe di concorso A048 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado” per la Regione Emilia Romagna, approvata con i Decreti n. 404 del 22 giugno 2023 e 804 del 12 settembre 2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, nella parte in cui non comprende la ricorrente Prof.sa Simona Frabetti; − di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti ai precedenti, ancorché non conosciuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso straordinario per la classe A048, approvata e integrata con decreti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, nella parte in cui non comprendeva la ricorrente tra i vincitori
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria sostenendo che l'amministrazione avesse erroneamente omesso di attribuirle 7,5 punti per la laurea specialistica in Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata, dichiarata quale titolo ulteriore rispetto al diploma ISEF indicato come titolo di accesso al concorso. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021, del d.m. n. 108/2022, Allegato B, punto B.4.6, e del bando di concorso, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, ingiustizia manifesta, cattivo uso del potere e contraddittorietà. L'amministrazione ha sostenuto che diploma ISEF e laurea specialistica non fossero titoli autonomi, richiamando la loro asserita natura propedeutica e alcune precedenti indicazioni ministeriali. La ricorrente aveva ottenuto 107,25 punti; con l'attribuzione dei 7,5 punti avrebbe raggiunto 114,75 punti, superando la soglia di 108,25 punti determinata a seguito dello scorrimento della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione. Ha accertato che il titolo di accesso dichiarato era il diploma ISEF conseguito nel 2002, mentre il titolo ulteriore era una distinta laurea specialistica di classe 76/S, equiparata alla laurea magistrale LM-67 dal d.m. 9 luglio 2009. La laurea specialistica non coincide né è sostanzialmente equiparabile al diploma ISEF, che costituisce invece un titolo idoneo ad accedere al relativo corso di laurea specialistica. L'amministrazione aveva inoltre erroneamente riferito la propria valutazione a una diversa laurea triennale in Scienze motorie e sportive e aveva richiamato senza pertinenza la legge n. 136/2002. In applicazione del punto B.4.6 dell'Allegato B al d.m. n. 108/2022, la laurea specialistica doveva essere valutata come titolo ulteriore rispetto al titolo di accesso, con attribuzione di 7,5 punti. Il giudice ha quindi disposto il riconoscimento del punteggio aggiuntivo, la rettifica del punteggio complessivo e il conseguente collocamento in graduatoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento sono richiamati quali parametri di legittimità della corretta valutazione dei titoli concorsuali.
art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
Norma richiamata quale base legislativa della procedura concorsuale straordinaria.
d.m. n. 108/2022, Allegato B, punto B.4.6
Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale
La disposizione impone l'attribuzione di 7,5 punti per il diploma di laurea o la laurea specialistica ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l'accesso alla procedura concorsuale.
d.m. 9 luglio 2009
La tabella di equiparazione ricondurrebbe la laurea specialistica 76/S in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative alla laurea magistrale LM-67.
l. n. 136/2002
Il richiamo dell'amministrazione è stato ritenuto erroneo perché riguarda l'equiparazione tra diploma di educazione fisica e laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive, mentre la candidata possedeva una distinta laurea specialistica.
Massime di principio
- Quando il bando attribuisce un punteggio a una laurea specialistica ulteriore rispetto al titolo di accesso alla procedura concorsuale, l'amministrazione deve riconoscere tale punteggio se il candidato ha utilizzato per l'accesso un distinto diploma ISEF, anche qualora quest'ultimo costituisca il presupposto per l'accesso al corso di laurea specialistica.
- Il diploma ISEF e una laurea specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative sono titoli distinti: il secondo non può essere considerato sostanzialmente equivalente al primo quando il diploma ISEF costituisce titolo di accesso al corso di laurea specialistica.
- La valutazione concorsuale dei titoli deve riguardare il titolo effettivamente dichiarato e prodotto dal candidato; l'amministrazione non può fondare il diniego del punteggio su una diversa tipologia di laurea rispetto a quella posseduta.
- In presenza dei presupposti previsti dalla lex specialis, l'omessa attribuzione del punteggio per il titolo ulteriore rende illegittima la graduatoria e impone la rettifica del punteggio complessivo e del collocamento del candidato.
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