Cassazione Penale, Sentenza n. 17538/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del sequestro preventivo disposto ex art. 321, comma 2 cod. proc. pen. e art. 322-ter cod. pen. per presunto peculato attribuito a Capria. L'indagato ha dedotto, con due motivi principali, l'omessa o apparente motivazione del decreto e dell'ordinanza riguardo al fumus commissi delicti e, soprattutto, al periculum in mora necessario per giustificare il sequestro in funzione di futura confisca. La terza interessata ha sollevato analoga censura sul periculum e, inoltre, ha prospettato violazioni degli artt. 27 Cost. e 6 CEDU.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo proposto dall'indagato relativo all'insufficiente motivazione sul periculum in mora. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale e il decreto del GIP del 29/10/2025, ordinando la restituzione dei beni sequestrati agli aventi titolo. Gli altri profili dedotti sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre precisato che la motivazione del periculum non può essere meramente tautologica e non può essere supplita ex post dal giudice del riesame spostando l'onere probatorio sull'indagato.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen., comma 2
art. 321, comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina la facoltà del sequestro preventivo in funzione della confisca; la Corte richiede che il decreto espliciti in modo concreto e non apparente il periculum in mora che giustifica l'intervento anticipatorio
art. 322-ter cod. pen.
Norma sulla confisca del profitto del reato; il sequestro in funzione di tale confisca richiede specifiche motivazioni atte a dimostrare la necessità dell'ablazione preventiva per rendere effettiva la futura confisca
art. 309 cod. proc. pen., comma 9
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 324 comma 7 per affermare che le carenze motivazionali del decreto iniziale non possono essere sanate dal riesame mediante integrazioni argomentative ex post
art. 324 cod. proc. pen., comma 7
art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Connesso all'art. 309 comma 9: delimita la possibilità del giudice del riesame di integrare la motivazione del provvedimento impugnato; non autorizza a colmare vizi essenziali che riguardano i presupposti del sequestro
art. 27 Cost.
Citato dalla terza interessata per contestare la legittimità del sequestro rispetto a principi costituzionali; la Corte non è entrata nel merito dopo aver annullato per vizio motivazionale
art. 6 CEDU
Richiamato come possibile violazione del diritto a un equo processo; anche questo profilo non è stato esaminato nel merito in conseguenza dell'annullamento per vizio motivazionale
Sezioni Unite, sentenza Ellade
Sezioni Unite n. 36959 del 24/6/2021
Fornisce le coordinate sul carico motivazionale del giudice della cautela: il provvedimento cautelare in funzione di confisca deve indicare le ragioni concrete che giustificano l'intervento anticipatorio per rendere effettiva la futura confisca
Cass. pen., Sez. 6 n. 32582
Sez. 6, n. 32582 del 5/07/2022
Conferma l'estensione delle indicazioni delle Sezioni Unite ai sequestri disposti in funzione della confisca del profitto e ribadisce l'onere argomentativo del giudice della cautela
Cass. pen., Sez. 3 n. 3038
Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023
Citate come orientamento recente che riconosce che vizi motivazionali rilevanti non possono essere sanati dal riesame con argomentazioni integrative
Massime di principio
- Il sequestro preventivo disposto in funzione di futura confisca richiede una motivazione concreta e non meramente tautologica in ordine al periculum in mora; formule generiche non sono sufficienti
- L'onere di indicare e motivare il pericolo di dissipazione o di vanificarsi della futura confisca grava sull'autorita' che chiede e dispone il sequestro; non e' ammissibile trasferire ex post sul destinatario della misura l'onere di dimostrare la solidita' patrimoniale
- Il giudice del riesame non puo' sanare con argomentazioni integrative carenze sostanziali del decreto di sequestro originario; il vizio motivazionale porta, se rilevante, all'annullamento senza rinvio
- La verifica del periculum puo' seguire una progressione: prima valutare la solidita' patrimoniale e finanziaria del destinatario; se questa non giustifica la cautela, verificare il rischio concreto di depauperamento alla luce delle condotte e degli indici emersi
- In situazioni analoghe, per ottenere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca il pubblico ministero deve fornire elementi specifici che consentano una prognosi sul rischio di vanificarsi della futura confisca; argomentazioni di stile o generiche non resisteranno al sindacato di legittimita'
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