Deliberazione n. 544 del 16/11/2023
Provvedimento del 16 novembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza già adottati dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC e Feeld Limited. Le misure mirano a impedire la diffusione su tali piattaforme di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, trasmesso in formato hash. È inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori, per dodici mesi, con modalità idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Telegram FZ-LLC e Feeld Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC e Feeld Limited, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn. L’intervento riguarda materiale sessualmente esplicito segnalato da una persona interessata e trasmesso alle piattaforme in formato hash.
Fatto e origine della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Telegram e Feeld. Il Garante richiama la disciplina che consente di ricevere segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e che possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.
Provvedimenti urgenti adottati il 3 novembre 2023
Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 241 e 242 del 3 novembre 2023, con cui ha:
- ingiunto a Telegram FZ-LLC e a Feeld Limited l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori.
Prescrizioni sulla conservazione del materiale
La conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro deve essere effettuata per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento. Il trattamento conservativo deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 241/2023 e 242/23. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure di contrasto alla diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento origina da una segnalazione presentata da una persona interessata, la quale ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy, relativo a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e diffusi senza consenso. Il Garante richiama anche la competenza a decidere entro quarantotto ore e le regole interne che consentono l'adozione di misure urgenti dal dirigente competente.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con le determinazioni nn. 241 e 242 del 3 novembre 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Telegram FZ-LLC e Feeld Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme. Ha inoltre prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori.
Contenuto della prescrizione di conservazione
La conservazione dell'eventuale materiale in chiaro deve avvenire per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Le società devono comunicare tempestivamente all'Autorità l'adozione di tali misure.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 16 novembre 2023, preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate, ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d'urgenza nn. 241/2023 e 242/23 adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e Feeld Limited.
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