Regolamento (UE) 2025/1906
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1906 della Commissione, del 12 settembre 2025, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi GA 24-50 BPF in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione rilascia l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "GA 24-50 BPF" sulla base del parere favorevole dell’ECHA e della valutazione comparativa prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto, a base di glutaraldeide, è autorizzato per molteplici impieghi industriali nei settori dello stoccaggio di materiali, dei sistemi di raffreddamento e dell’industria petrolifera e cartaria. Il regolamento contiene inoltre prescrizioni dettagliate su dosi, modalità di impiego, dispositivi di protezione individuale, gestione delle fuoriuscite, smaltimento, limiti ambientali e durata dell’autorizzazione.
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "GA 24-50 BPF" a base di glutaraldeide, per la messa a disposizione sul mercato e l’uso in specifici impieghi industriali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società MC (Netherlands) 1 B.V. quale titolare dell’autorizzazione dell’Unione n. EU-0030162-0000 per la famiglia di biocidi "GA 24-50 BPF". L’autorizzazione riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi nei tipi di prodotto 6, 11 e 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, cioè preservanti per prodotti durante lo stoccaggio, preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale, e preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi). Il prodotto è destinato a usi industriali e, in alcuni casi, a professionisti qualificati/formati; il testo disciplina anche requisiti tecnici, misure di mitigazione del rischio, condizioni di smaltimento e stoccaggio. L’autorizzazione è valida dal 20 ottobre 2025 al 30 settembre 2030. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha rilevanza SEE.
Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "GA 24-50 BPF"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1906 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "GA 24-50 BPF" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. La decisione si fonda sul parere favorevole dell’ECHA e sul fatto che la glutaraldeide, principio attivo del prodotto, è approvata per i tipi di prodotto interessati; il considerando richiama inoltre la valutazione comparativa che ha condotto alla conclusione che non erano individuabili alternative sufficienti per sostituire il biocida.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione è rilasciata alla società MC (Netherlands) 1 B.V., registrata nel sistema BPC/R4BP, con riferimento all’autorizzazione n. EU-0030162-0000. Il regolamento copre la famiglia di biocidi "GA 24-50 BPF" e i relativi meta SPC, comprendendo diversi prodotti commerciali e formulazioni a base di glutaraldeide. L’ambito materiale include i tipi di prodotto 6, 11 e 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, con uso industriale e, in taluni casi, per professionisti qualificati/formati.
Tipo di prodotto 6: conservazione di prodotti durante lo stoccaggio
Per il tipo di prodotto 6 l’allegato autorizza la conservazione a breve termine di lattici, vernici a base d’acqua, liquidi di lavaggio e pulizia, paste pigmento/impasti minerali, additivi per la produzione della carta, petrolio grezzo, liquidi di perforazione e liquidi di fratturazione. Gli impieghi sono in generale in sistema chiuso, con dosaggio automatico o manuale in punti che garantiscano adeguata miscelazione. Le dosi variano in funzione del materiale trattato: per esempio, per vernici e lattici sono previste dosi preventive e curative espresse in g/kg di matrice; per il petrolio grezzo le dosi sono espresse in g/l di contenuto d’acqua; per i liquidi di perforazione e fratturazione le dosi sono espresse in g/l di fluido.
Tipo di prodotto 11: sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Per il tipo di prodotto 11 sono autorizzati impieghi in sistemi di raffreddamento/riscaldamento a ricircolo chiuso e aperto, nonché nella conservazione dell’acqua di iniezione, dell’acqua prodotta per il riciclo e dei liquidi di test idrostatici/messa fuori servizio nell’industria petrolifera e del gas. Sono previste frequenze di trattamento bimestrali, trimestrali o settimanali a seconda del sistema e della stabilità del biocida. In alcuni casi sono imposti limiti stringenti agli scarichi, come il limite di 0,2 mg/l di glutaraldeide in acqua di mare o di 1 mg/l se lo scarico in fognatura è inevitabile; per piccoli sistemi di raffreddamento è previsto un massimo di 2 m3/h di portata di scarico.
Tipo di prodotto 12: trattamento slimicida
Per il tipo di prodotto 12 l’allegato autorizza l’uso come slimicida nella fase umida della fabbricazione di cellulosa e carta, nel processo di disinchiostrazione, in acqua di iniezione dell’industria petrolifera e del gas, nei liquidi di fratturazione a base d’acqua e nelle acque prodotte per il riciclo. Le dosi di mantenimento e di attacco sono espresse, a seconda del caso, in g per tonnellata di pasta di carta o per m3 di liquido. In cartiera l’uso è limitato agli impianti conformi alla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali o, per gli impianti esentati, alla rete fognaria pubblica; l’effluente deve essere diluito almeno 200 volte.
Misure di sicurezza, pronto soccorso e contenimento delle emergenze
Il regolamento dedica ampio spazio alle misure di mitigazione del rischio. Per la manipolazione manuale del contenitore, per la pulizia e manutenzione dei serbatoi, per lo svuotamento e per le operazioni su cisterne e impianti è richiesto l’uso di DPI specifici: protezione oculare EN 166, tute EN 14605, guanti EN 374 e protezione respiratoria adeguata. Sono inoltre previste istruzioni di primo soccorso per inalazione, ingestione, contatto cutaneo e oculare, con indicazione di contattare immediatamente il 112 o un centro antiveleni. In caso di sversamenti si richiedono evacuazione dell’area, ventilazione, raccolta con materiale assorbente, neutralizzazione con bisolfito di sodio per grandi fuoriuscite e smaltimento in siti autorizzati.
Smaltimento e gestione dei contenitori
Il prodotto biocida inutilizzato e non contaminato deve essere trattato come rifiuto pericoloso ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Il regolamento indica procedure di disattivazione chimica con bisolfito di sodio; per soluzioni fino al 2% di glutaraldeide è ammessa la disattivazione con idrossido di sodio mantenendo pH 12 per 8 ore, seguita da neutralizzazione. È vietato lo scarico in fognatura, sul terreno o in corpi idrici. I contenitori non sono ricaricabili, devono essere risciacquati tre volte o sotto pressione e poi avviati al riciclo/ricondizionamento o a smaltimento autorizzato.
Stoccaggio, incompatibilità e durata
Il prodotto deve essere conservato a temperature inferiori a 40 °C. È vietato il contatto con alluminio, acciaio al carbonio, rame, acciaio dolce, ferro, ammine, ammoniaca, acidi forti, basi forti e forti ossidanti. La durata di conservazione varia in funzione del meta SPC e del materiale di confezionamento: 12 mesi per il meta SPC GA 50 in HDPE e acciaio inossidabile; 24 mesi in HDPE e 12 mesi in acciaio inossidabile per il meta SPC GA 24; 12 mesi per il meta SPC GA 13.5 in HDPE e acciaio inossidabile.
Contesto normativo e riferimenti tecnici
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare gli articoli 42, 43, 44, 10 e 23, nonché il regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione della glutaraldeide come sostanza sensibilizzante respiratoria. Richiama inoltre la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, la direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori da agenti chimici e la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Il testo indica anche le norme EN di riferimento per DPI e protezione respiratoria.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
L’articolo 1 rilascia a MC (Netherlands) 1 B.V. l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0030162-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "GA 24-50 BPF", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida dal 20 ottobre 2025 al 30 settembre 2030, in coerenza con la valutazione comparativa effettuata per la glutaraldeide, considerata candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Tipi di prodotto e usi autorizzati
L’allegato autorizza impieghi nei tipi di prodotto 6, 11 e 12: conservazione di prodotti durante lo stoccaggio, conservazione di liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale, e trattamento slimicida. Gli usi coprono, tra l’altro, lattici e vernici a base acquosa, liquidi di lavaggio, paste pigmento, additivi per carta, petrolio greggio, fluidi di perforazione, fluidi di fratturazione, acqua di iniezione, acqua prodotta e sistemi di raffreddamento ricircolanti aperti e chiusi.
Composizione e titolarità
La famiglia è a base di glutaraldeide (glutarale), con diverse concentrazioni a seconda del meta SPC: 50,5% p/p, 24,2% p/p e 13,6% p/p. I singoli prodotti commerciali sono elencati nel capitolo 7 dell’allegato; il titolare è MC (Netherlands) 1 B.V., con sede nei Paesi Bassi.
Misure di mitigazione del rischio e DPI
Sono imposti DPI specifici: occhiali chimici conformi EN 166, tuta protettiva tipo 3 o 4 EN 14605, guanti EN 374 e protezione respiratoria con fattori di protezione pari a 40 o 10 a seconda dell’operazione. Sono previste anche prescrizioni su ventilazione, dosaggio automatico, gestione delle fuoriuscite e protezione ambientale.
Regole di smaltimento e stoccaggio
Il prodotto inutilizzato e non contaminato è qualificato come rifiuto pericoloso ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Sono previste procedure di disattivazione con bisolfito di sodio o idrossido di sodio, divieti di scarico in fognatura, su suolo o in acque, e istruzioni per il risciacquo e la gestione dei contenitori. Il prodotto va conservato sotto i 40 °C, evitando il contatto con vari metalli e con agenti incompatibili; la shelf life varia tra 12 e 24 mesi a seconda del meta SPC e del materiale del contenitore.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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